Quantificazione degli emolumenti dovuti agli amministratori locali, richiesto dall’ANCI un intervento chiarificatore del Ministero dell’Interno

Redazione 31/01/13
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Lilla Laperuta

In una lettera del 25 gennaio 2013 l’Associazione dei Comuni d’Italia (ANCI) ha richiesto un intervento chiarificatore del Ministero dell’Interno, per una definitiva certezza interpretativa sulla tematica relativa alla corretta determinazione della misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori locali, in particolare tenuto conto del parere espresso sull’argomento dalla Sezione Toscana della Corte dei conti. A causa del susseguirsi di modifiche normative e di una giurisprudenza altalenante a livello nazionale e regionale l’ANCI ha infatti registrato che si stanno generando oggettive difficoltà applicative negli enti locali, rendendo incerta la quantificazione esatta di indennità e gettoni di presenza erogabili.

È utile ricordare che la Sezione Toscana, nel parere del 23 ottobre 2012 n. 259, ha avuto modo di precisare, facendo anche proprie le conclusioni della citata deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1 del 12 gennaio 2012, che “la misura delle indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti, alla quale fare riferimento è quella edittale di cui al D.M. 119/2000 decurtata della percentuale(10%) di cui all’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, anche sul presupposto che l’intenzione del legislatore con la norma di cui all’art. 76, comma 3, L. 133/2008 che ha introdotto l’attuale versione dell’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), è stata quella di negare incrementi “delle indennità rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000” (come precisato anche dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2010)”. Conseguentemente, si sostiene nel parere, ferma restando la ripetizione delle somme relative agli incrementi delle indennità e dei gettoni di presenza eventualmente corrisposti agli amministratori locali, ad opera degli uffici competenti dell’ente locale, si ritiene, al fine della rimozione dei relativi atti deliberativi assunti in precedenza dall’ente, che occorra avere riguardo, quanto alla competenza per l’adozione, all’organo collegiale che aveva deliberato gli incrementi de quibus.

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