Quando l’operatore telefonico non informa il cliente di tutti i servizi a pagamento

Alesso Ileana 04/05/17
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L’operatore telefonico che non informa il cliente che nella scheda SIM sono stati inserti servizi telefonici a pagamento commette “un indebito condizionamento” e una “pratica commerciale aggressiva”? Il quesito è ora davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea su iniziativa del Consiglio di Stato.  Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza n. 167 del 17.01.2017
 
L’Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM) sanziona una nota società di telecomunicazioni per un’attività commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.
Tale attività riguarda la vendita di carte SIM con già preimpostate, ad insaputa dei consumatori, sia di servizi di navigazione internet che di segreteria telefonica, con  costi addebitati agli utenti e disattivabili solo su esplicita richiesta (meccanismo option-out o opt-out).

Secondo la Autorità il comportamento adottato dalla compagnia telefonica aveva limitato considerevolmente, e in alcuni casi escluso, la libertà di scelta dei consumatori.

Contro la decisione della Autorità, la società ricorre al Tribunale Regionale Amministrativo per il  Lazio che accoglie il ricorso poiché l’Autorità per la concorrenza ed il mercato (AGCM) non ha competenza a pronunciarsi visto che la competenza spetta alla Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni(AGCOM).

L’AGCM propone appello avanti il Consiglio di Stato e la Sezione VI, cui è assegnato l’appello, pone una serie di quesiti all’Adunanza Plenaria, composta da tutte le Sezioni del Consiglio di Stato.
L’oggetto della questione riguarda l’interpretazione del Codice del Consumo, e in particolare se esso attribuisce la competenza esclusiva all’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette anche a fronte di comportamenti disciplinati da norme di settore, come ad esempio quelle delle comunicazioni elettroniche, di derivazione europea.

L’Adunanza Plenaria rileva che la violazione degli obblighi informativi è un elemento costitutivo del più grave e ampio illecito della pratica commerciale aggressiva. E nei confronti di tale pratica e della conseguente sanzione la competenza è sempre della Autorità garante per la concorrenza e il mercato (i AGCM.

La causa prosegue quindi alla Sezione VI del Consiglio di Stato, ma la società di telecomunicazioni propone una serie di questioni pregiudiziali riguardanti il diritto comunitario. La Sezione decide allora di rivolgere i seguenti quesiti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per verificare la compatibilità delle norme del Codice del Consumo con la legislazione comunitaria. In particolare richiedendo:

1) se l’omissione della informazione ai propri clienti sulla preimpostazione delle loro schede SIM di determinati servizi telefonici a pagamento può essere qualificato come “indebito condizionamento” e dunque come “pratica commerciale aggressiva”

2) se l’eventuale sanzione debba essere inflitta dalla Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

Sentenza collegata

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