Quando il Tribunale reitera il provvedimento di affidamento?

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In questa sede scriveremo delle situazioni nelle quali l’affido è a tempo indeterminato e quali conseguenze comporta.

Si deve sapere che nel momento nel quale mancano le condizioni che stabiliscano che un figlio possa fare rientro nella sua famiglia di origine, si parla di affido sine die, vale a dire, senza scadenza.

Per dirla in altri termini, il Tribunale reitera il provvedimento ogni due anni sino a quando il ragazzo diventa maggiorenne e acquisisce la capacità giuridica di potere decidere in modo libero come e con chi abitare.

In che cosa consiste l’affido?

L’affido è un istituto che la legge prevede nelle ipotesi nelle quali una famiglia non versi nelle condizioni più adatte  per potersi occupare del figlio minore.

Questo accade, ad esempio, per avere perso il lavoro, per il decesso di uno dei genitori, a causa di una separazione della coppia, e altri motivi.

In ognuno di questi casi, il bambino (italiano o straniero che sia) viene affidato ad un’altra famiglia che gli garantisca un ambiente idoneo alla sua crescita.

L’affido può essere a tempo pieno o residenziale oppure a tempo parziale.

Nel primo caso il minore abita con i soggetti affidatari, però, nello stesso tempo, mantiene rapporti costanti con la sua famiglia di origine secondo quello che è stato previsto da parte del Tribunale o dai servizi sociali;

Nel secondo caso il bambino trascorre con la famiglia affidataria esclusivamente una parte della giornata oppure alcuni giorni o brevi vacanze, sempre nel rispetto delle modalità fissate con il  provvedimento.

In quest’altra ipotesi, si parla anche di “appoggio familiare”.

Se c’è il consenso dei genitori del minore, il provvedimento di affido viene adottato dai servizi sociali ed è reso esecutivo con decreto del giudice tutelare. In caso contrario, l’affido è disposto direttamente dal tribunale per i minorenni e i servizi sociali territoriali provvedono all’attuazione e alla verifica del progetto.

In quali situazioni l’affido è a tempo indeterminato?

Se l’affido dura più di due anni, che rappresenta il tempo massimo previsto da parte della legge, si parla di affido sine die, vale a dire, senza scadenza, oppure a tempo indeterminato.

Questo accade quando, una volta scaduto il termine previsto nel provvedimento, la famiglia di origine non si trova ancora nelle condizioni per potere accogliere il proprio figlio.

Ad esempio, i genitori non hanno trovato un lavoro oppure non hanno risolto le loro vertenze  ed economiche di salute, ecc.

Il progetto di affido viene reiterato sino al compimento del diciottesimo anno del minore.

Quali soggetti possono diventare affidatari?

In rispetto alla relativa legge, possono diventare affidatari le persone single, le coppie sposate o i conviventi, con o senza figli, gli istituti di assistenza pubblica o privata, a condizione che il bambino non abbia un’età inferiore ai 6 anni, le comunità familiari.

A questo proposito, si deve precisare che gli affidatari verranno prima individuati tra i familiari del minore entro il quarto grado (affido intrafamiliare) ed esclusivamente se non ci sia nessuno, il bambino verrà accolto da altre persone (affido extrafamiliare).

La famiglia affidataria deve possedere la disponibilità di una casa, possibilmente in un luogo vicino a quello nel quale risiede stabilmente la famiglia d’origine del bambino, l’effettiva volontà di crescere, mantenere ed educare il minore per il tempo necessario.

I requisiti per potere diventare genitori affidatari consistono nell’avere compiuto diciotto anni, essere idonei dal punto di vista psicofisico e, soprattutto, capaci di occuparsi di un minore.

Gli aspiranti affidatari devono dichiarare la loro disponibilità ai servizi sociali del Comune di residenza.

È previsto un percorso conoscitivo, attraverso colloqui individuali, incontri di gruppo, visite domiciliari, finalizzato all’acquisizione di una determinata consapevolezza delle conseguenze che comporta un simile passo e all’accettazione dell’idoneità dell’istante a rivolgere le proprie attenzioni a un bambino da ogni punto di vista, economico, affettivo, educativo.

Nel provvedimento devono essere indicati i motivi e la durata dell’affido familiare, i poteri riconosciuti all’affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori biologici possono mantenere i rapporti con il minore e il servizio sociale locale al quale viene attribuita la responsabilità del programma di assistenza, alla vigilanza durante l’affidamento.

In che cosa consistono i compiti degli affidatari

Nel progetto di affido familiare, gli affidatari devono collaborare con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria (se coinvolta), accogliere il minore e provvedere allo stesso, al suo mantenimento, alla sua educazione ed alla sua istruzione usufruendo dei contributi economici erogati dal Comune, rispettare l’identità culturale, sociale e religiosa del bambino, mantenere i rapporti con la famiglia di origine e agevolare il rientro del bambino secondo le indicazioni contenute nel progetto di affido.

Si deve anche dire che la legge considera il rapporto significativo che si instaura tra il minore e gli affidatari riconoscendo agli stessi, in presenza di determinate condizioni, una priorità nell’eventuale domanda di adozione.

Questo deve rispondere all’interesse del bambino e il Tribunale deve decidere prendendo in considerazione la valutazione dei servizi sociali e dell’opinione del minore se ha compiuto 12 anni.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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