Quando il Tribunale autorizza i minorenni a sposarsi?

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Una ragazza di 16 anni da un po’ di tempo frequenta un ragazzo del quale è molto innamorata.

Quando stanno insieme sono molti felici e hanno progettato un futuro insieme.

Il desiderio dei due giovani, è quello di sposarsi il prima possibile, ma i tuoi genitori sono assolutamente contrari. Vogliono che tu finisca la scuola e poi ti iscriva all’università. Tu, però, vuoi decidere da sola cosa è meglio per te.

In questa sede faremo il punto della situazione, chiedendoci se il matrimonio tra minorenni, sia valido.

La coppia deve essere in possesso di determinati requisiti, in caso contrario il vincolo dovrà essere privo di effetti.

Il motivo è quello di evitare che una scelta così importante venga presa in modo superficiale,

Nonostante questo, in alcuni casi, la legge ammette la possibilità di contrarre il matrimonio anche se i nubendi non hanno ancora compiuto diciotto anni.

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La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

34.00 €  32.30 €

I requisiti indispensabili  per sposarsi

Secondo la legge, chi vuole contrarre un matrimonio, in Chiesa o in Comune, deve possedere determinati requisiti, che sono:

La maggiore età

La libertà libertà di stato, vale a dire che si possono sposarsi esclusivamente coloro che non siano legati da un precedente vincolo coniugale;

La capacità di intendere e di volere, oppure il consenso espresso al momento della celebrazione è inefficace.

Si deve anche dire che i nubendi non debbano essere legati tra loro da legami di parentela, affinità, adozione o affiliazione e che non abbiano riportato condanne per l’omicidio tentato o consumato a danno dell’altro coniuge.

Il matrimonio è un atto, solenne,  personalissimo e puro.

È solenne perché è richiesto il rigoroso rispetto di determinate formalità.

Personalissimo perché non ammette rappresentanza

Puro significa che non è sottoposto a termini e condizioni.

La validità del matrimonio tra minorenni

Un matrimonio celebrato tra due persone minori di anni 18 È privo di qualsiasi effetto.

In realtà, la legge ammette le nozze contratte da minorenni a condizione che:

Ci siano gravi motivi che possano giustificare la pretesa di sposarsi.

L’esempio classico è la ragazza minorenne rimasta incinta,che desidera unicamente dare al nascituro un ambiente familiare stabile.

Gli sposi abbiano compiuto 16 anni.

Questi requisiti valgono anche per i cittadini stranieri che volessero contrarre matrimonio in Italia, indipendentemente dalle consuetudini del loro Paese di origine.

Dal lato pratico, è necessario attivare un procedimento di volontaria giurisdizione,attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale per i minorenni competente nel territorio.

Il giudice, in simili casi, dovrà valutare la maturità psicofisica dei minori, vale a dire la consapevolezza a comprendere le responsabilità che derivano dal matrimonio, e la fondatezza dei motivi.

Il giudice dovrà essere anche tenuto a sentire il pubblico ministero, i genitori di ognuno degli sposi, oppure, in loro assenza, il tutore e, se lo ritiene opportuno, i servizi sociali, al fine di emettere il decreto che autorizzi la coppia a contrarre matrimonio.

Lo straniero di 16 anni che voglia contrarre matrimonio in Italia deve ottenere, oltre all’autorizzazione del tribunale italiano, anche il nulla osta dello Stato di origine.

Si deve anche precisare che il minore autorizzato alle nozze resta lo stesso libero di ripensarci e di non sposarsi.

Gli effetti del Matrimonio tra minorenni

Una volta ottenuto di decreto di autorizzazione, il minore acquista l’emancipazione di diritto.

La conseguenza è che può compiere personalmente atti che non eccedano l’ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione, come, ad esempio acquistare una casa o scegliere il regime patrimoniale della famiglia, dovrà essere affiancato da un curatore speciale e ottenere l’autorizzazione del giudice.

Un altro effetto è rappresentato dall’estinzione della responsabilità genitoriale sul minore, alla quale a cui subentra il curatore,nonostante anche se potrebbe permanere, comunque, l’obbligo di mantenimento qualora il figlio continui a vivere con la madre e il padre oppure né lui né l’altro coniuge abbiano i mezzi necessari per il sostentamento.

Che cosa accade se nel matrimonio manca l’autorizzazione

I minori di 16 anni che non siano in possesso dell’autorizzazione del tribunale non si possono sposare.

Se un sacerdote o un ufficiale del Comune sposa un minore senza prima verificare la presenza del decreto, allora il matrimonio può essere impugnato entro un anno da quando è iniziata la convivenza.

L’azione può essere proposta:

dal minore personalmente entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;

dall’altro coniuge;

dai genitori, anche disgiuntamente;

dal pubblico ministero.

Il provvedimento di autorizzazione, tuttavia, può essere impugnato presentando un reclamo presso la Corte d’Appello entro 10 giorni dalla comunicazione.

Infine, va precisato che il minore autorizzato alle nozze resta comunque libero di ripensarci e di non sposarsi.

Gli effetti del Matrimonio tra minorenni: quali sono gli effetti?

Una volta ottenuto di decreto di autorizzazione, il minore acquista l’emancipazione di diritto con la conseguenza che può compiere personalmente atti che non eccedano l’ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione (come, ad esempio acquistare una casa o scegliere il regime patrimoniale della famiglia) dovrà essere affiancato da un curatore speciale ed ottenere l’autorizzazione del giudice.

Un altro effetto è l’estinzione della responsabilità genitoriale sul minore, al quale subentra il curatore, anche se potrebbe restare lo stesso l’obbligo di mantenimento se il figlio dovesse continuare a vivere con ipe  oppure né lui né l’altro coniuge abbiano i mezzi necessari per il sostentamento.

Che cosa accade nel matrimonio tra minorenni se manca l’autorizzazione

I minori di 16 anni che non siano in possesso dell’autorizzazione del Tribunale non si possono sposare.

Se un sacerdote oppure un ufficiale del Comune sposa un minore senza prima verificare la presenza del decreto, il matrimonio può essere impugnato entro un anno da quando è iniziata la convivenza.

L’azione può essere proposta:

dal minore personalmente entro un anno dal raggiungimento della maggiore età

dall’altro coniuge

dai genitori, anche disgiuntamente

dal pubblico ministero.

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La tutela giuridica del minore

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34.00 €  32.30 €

Dott.ssa Concas Alessandra

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