Quando i genitori divorziano chi decide la scuola dei figli?

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Quando marito e moglie decidono di divorziare, potrebbe accadere che il giudice conceda l’affido condiviso ad entrambi i genitori.

Ammettiamo che il bambino abbia 5 anni.

Sino a poco tempo prima i genitori hanno collaborato senza ostacoli, ma adesso che l’ex marito ha conosciuto un’altra donna le cose sono cambiate e i due discutono su qualsiasi cosa.

Non sono d’accordo neanche sull’istituto scolastico che il bambino dovrà frequentare a partire dall’anno successivo.

Se il giudice ha scelto il regime di affidamento condiviso, la mamma e il papà dovranno prendere insieme le decisioni più importanti nell’interesse del minore.

Se dovessero sorgere dei contrasti dovranno ricorrere al Tribunale che dovrà provvedere a dirimere la questione e fare quello che è più giusto per il bambino.

In simili situazioni, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza privilegia la scuola pubblica e l’importanza della continuità didattica.

In caso di inconvenienti di apprendimento oppure altre fragilità personali, dovrà essere considerata più opportuna l’istruzione privata.

In che cosa consiste il divorzio

Il divorzio, dal latino divortium, da di-vertere, “separarsi”, o scioglimento del matrimonio, è un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio.

Non deve essere confuso con l’annullamento del matrimonio, perché prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento.

Le leggi sul divorzio variano nel mondo in modo considerevole, ma nella maggior parte dei paesi la validità del divorzio richiede la sentenza di un tribunale o il provvedimento di altra autorità in una procedura legale.

La procedura legale per il divorzio può anche comportare questioni relative agli alimenti, la custodia e il mantenimento dei figli.

Nei paesi nei quali la monogamia è legge, il divorzio permette un altro matrimonio.

Alcuni paesi hanno legalizzato il divorzio in anni relativamente recenti, tra i quali Spagna, Italia, Portogallo, Repubblica d’Irlanda e Malta.

Oggi due paesi al mondo, le Filippine e Città del Vaticano, non possiedono nei loro ordinamenti una procedura civile per il divorzio.

In Italia il divorzio venne introdotto a livello legale l’1 dicembre 1970, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, con la legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”.

La legge entrò in vigore il 18 dicembre 1970.

Non essendoci l’unanimità nell’approvazione della legge ed essendo contrario il partito di maggioranza relativa, negli anni seguenti si organizzò un movimento politico, sostenuto anche dai partiti contrari all’introduzione della legge, che promosse un referendum abrogativo, nell’intento di fare abrogare la legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Nel referendum sul divorzio, tenutosi nel 1974, la maggioranza si espresse per il mantenimento dell’istituto.

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Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

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A chi vengono affidati i figli dei genitori divorziati

Se due coniugi scelgono di mettere fine al loro matrimonio in modo definitivo, prima con la separazione e successivamente con il divorzio, se la dovranno vedere con la presenza di eventuali figli minori.

Anche se non si è più sposati, la coppia si deve occupare dei propri figli, provvedendo al mantenimento, all’educazione e all’istruzione degli stessi.

Il giudice dovrà valutare la possibilità che i minori vengano affidati ad entrambi i genitori, attraverso il  cosiddetto affidamento condiviso, oppure, in alternativa, a uno di essi, attraverso il cosiddetto affidamento esclusivo.

La finalità che deve guidare una simile scelta è esclusivamente l’interesse del figlio e il suo diritto a mantenere un rapporto di equilibrio e di continuazione sia con la mamma sia con il papà, conservando i rapporti anche con i parenti di ogni ramo genitoriale.

Il giudice dovrà anche stabilire i tempi e le modalità dell’esercizio del diritto di visita.

Esempio

Tizio e Caia sono divorziati e hanno l’affido condiviso del loro figlio Sempronio di 14 anni.

Il giudice ha disposto il collocamento prevalente del ragazzino presso la mamma, mentre il papà lo potrà vedere due pomeriggi a settimana e tenerlo con sé due weekend al mese.

Quando arriva il momento di decidere quale liceo fare frequentare a Sempronio, il padre sostiene di volerlo iscrivere in una scuola privata, mentre la madre ritiene che sia una spesa eccessiva e vorrebbe mandare il figlio in una scuola pubblica.

I genitori devono prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per il figlio, vale a dire, quelle che incidono in modo prevalente sullo sviluppo della sua personalità.

Una di queste è la scelta della scuola, pubblica, paritaria, privata, italiana, internazionale, che possa collaborare nella crescita e l’educazione del minore.

Simili questioni sono spesso, fonte di scontri tra i genitori.

L’accordo per decidere la scuola del figlio si ritiene indispensabile, a meno che non ci sia un affidamento esclusivo rafforzato oppure una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. In simili casi, ogni scelta viene presa in modo automatico dal genitore affidatario.

A questo proposito, ci si chiede che cosa potrebbe accadere se i due genitori non dovessero riuscire a trovare un’intesa sulla questione.

L’unica soluzione è quella di rivolgersi al giudice, che deve fissare un’udienza nella quale i genitori e il minore, se ha compiuto 12 anni, verranno ascoltati per cercare di trovare una soluzione che vada bene a ognuno di loro, ma soprattutto, che sia la migliore per il figlio.

Se il tentativo fallisce e non si riesce a trovare un punto di incontro, spetterà al giudice decidere nell’interesse del minore.

Se un genitore insiste nel fare frequentare al figlio una determinata scuola, ad esempio quella privata, dovrà essere lui a sostenere le spese.

La scuola pubblica e la continuità didattica dei minori

Come accennato in precedenza, la giurisprudenza privilegia la scuola pubblica perché “espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione” (art. 1, Legge n. 62/2000), che ritiene più idonea a offrire un’educazione liberale e pluralista.

La scuola privata rappresenta una scelta prioritaria se il figlio dovesse presentare inconvenienti di apprendimento, di inserimento sociale oppure abbia alcune fragilità personali.

In simili situazioni si deve privilegiare l’istituto più adatto al minore.

Sempre la giurisprudenza sostiene l’importanza di garantire al figlio una continuità didattica, vale a dire, che se il figlio ha iniziato gli studi in una determinata scuola è bene non interromperli e fargli proseguire la carriera scolastica in quell’istituto, prima di considerare un eventuale cambiamento e un trasferimento in un’altra scuola.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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