Qualora un bando di gara preveda che “ – tutte le fideiussioni devono essere conformi agli schemi approvati con DM 12 marzo 2004 n. 123 e devono recare – a pena di esclusione – la firma del fideiussore ed i poteri dello stesso devono essere certificati da

Lazzini Sonia 31/07/08
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La disciplina di gara impone per la prestazione della garanzia un triplice adempimento rapportato all’impiego di un modello predisposto, all’autentica della firma ed all’indicazione della fonte di legittimazione del soggetto la cui firma viene autentica. Con riguardo a tale specifico elemento, non può esaltarsi l’uso della locuzione “anche“ e sostenere un’ipotesi di duplicazione di obbligo; ciò perché, quanto richiesto al pubblico ufficiale deve attenere non solo alla provenienza della sottoscrizione apposta da una persona previamente identificata, ma anche alla certificazione di una particolare posizione dello stesso nella quale si integrano determinati poteri. L’estensione dell’adempimento qualifica la prestazione di garanzia in relazione allo scopo – assicurare la serietà ed attendibilità dell’offerta – e non può convenirsi con la tesi proposta dal resistente e dalla controinteressata che collocano la vicenda in esame al di fuori della sanzione. Ad essa si oppone, come correttamente rilevato dalla ricorrente, non solo il dato letterale rappresentato dalla congiunzione “e” che, nel collegare le due parti dello stesso periodo, fissa l’ampiezza dell’obbligo e quindi la fattispecie sanzionabile, ma anche la circostanza per la quale ciascun adempimento, per come emerge dalla struttura della normativa, è perentoriamente segnato dalla sua doverosità. Il che tuttavia non porta ad affermare che nel caso la controinteressata andava esclusa. La norma, infatti, prevede testualmente che i poteri del fideiussore “devono essere certificati da un notaio che indichi anche gli estremi dell’atto che legittima il firmatario a sottoscrivere la fideiussione o la garanzia.”; dalla riproduzione fornita nella memoria della ricorrente emerge poi che il notaio ha certificato la posizione del sottoscrittore rispetto ad un determinato soggetto giuridico (s.a.s.) ed alla qualità di quest’ultimo di “agente e rappresentante negoziale della Compagnia di Assicurazione”. Tale ultima attestazione quindi, spendibile per la decisione sul relativo capo senza necessità di acquisire le copie delle polizze, diversamente da quanto indicato dalla ricorrente, verte non solo sulla sottoscrizione, ma attiene anche alla legittimazione del firmatario ricondotta ad uno specifico rapporto sociale e ad un determinato tipo negoziale sul quale si fonda la garanzia e del quale, per quanto è dato ricostruire, mancano solo gli elementi di identificazione. Ma allora, se l’attestazione inerisce ad entrambi gli elementi della fattispecie – ivi incluso quello che giustifica i poteri del sottoscrittore – e la stessa è priva dei soli dati di identificazione del titolo che attribuisce la qualità, deve ritenersi correttamente utilizzato il potere di integrazione, volto a completare appunto la fattispecie che nel complesso definisce la legittimazione del sottoscrittore.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 5916 del 16 giugno 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
< Con il secondo motivo la ricorrente contesta la verifica dell’offerta positivamente esitata dal responsabile del procedimento in quanto: [ì] l’esistenza di numerosi errori, omissioni ed incongruenze tra l’analisi dei prezzi unitari oggetto dei giustificativi ed i prezzi della lista delle lavorazioni, imponeva un approfondimento ed una decisione adeguatamente istruita e motivata; [ìì] nel caso di discordanze incidenti sull’ammontare dell’offerta, il contraddittorio successivo, preordinato ad un arricchimento di quanto proposto, non può prestarsi ad una, evidentemente inammissibile, integrazione dell’offerta. Tali indicazioni sostanziano anche i motivi aggiunti di contestazione della determina n. 133 del 28 giugno 2007; detti motivi circoscrivono l’ambito dell’interesse e ciò perché la valutazione di congruità antecedente all’aggiudicazione provvisoria è stata sostituita da quella presupposta dall’aggiudicazione definitiva.
 
2.1 Il subprocedimento de quo è teso alla verifica dell’affidabilità dell’offerta, della possibilità per l’impresa di eseguire l’appalto alle condizioni economiche complessivamente proposte (articolo 88, comma 6, del codice dei contratti pubblici). In esso si innesta un’attività tecnico – discrezionale che attinge alle giustificazioni preventive ed anche a quelle acquisite in sede di cd. contraddittorio successivo nel quale, secondo la giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, 08 marzo 2004, n. 1072) citata dalla stessa ricorrente, l’impresa è ammessa non solo a chiarire, ma anche a proporre giustificazioni ab origine mancanti.
 
Alla luce dei predetti principi, va allora innanzitutto respinto l’assunto – argomentato in sede introduttiva – per il quale le numerose inesattezze, discordanze e/o omissioni tra i giustificativi preliminari e la lista delle lavorazioni, avrebbero precluso ogni ulteriore accertamento.
 
Sul punto appare sufficiente evidenziare che il dato normativo (articoli 86 ed 87 del codice dei contratti pubblici) – che ha positivizzato principi di derivazione comunitaria (CGE 21.11.2001, cause riunite C – 285/99 e C – 286/99) – non consente di annettere alle evenienze elencate dalla ricorrente rilevanza preclusiva in esito all’attivazione dell’ulteriore fase tesa al riscontro dell’attendibilità dell’offerta nella sua consistenza economica ed oggettivata nella lista delle lavorazioni. Il relativo accertamento poi è connotato da ampi profili tecnico – discrezionali, non solo con riferimento al relativo esito, ma anche all’estensione dell’indagine che l’amministrazione intende eseguire. Con riguardo a tale ultima indicazione, deve essere quindi esclusa ogni possibile rilevanza alla circostanza rappresentata dalla ricorrente circa la mancanza di giustificazioni per alcuni degli elementi dell’offerta (NP da 031 a 039, escluso NP038). Ed, infatti, dalla nota prot. n. 1280 del 18 giugno 2007 si desume che l’ATO non ha ritenuto di dover acquisire alcun ulteriore elemento informativo sulle corrispondenti voci di tariffa e certamente, in mancanza di ogni altra specifica deduzione, la necessità di un ampliamento di siffatta indagine non può basarsi sul fatto per il quale l’attuale ricorrente (cfr. punto 4 della scheda allegata alla nota del 24 maggio 2007) ha sollecitato l’amministrazione circa un approfondimento ad ampio spettro.>
 
A Cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5916 del 16 giugno 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
REPUBBLICA ITALIANA            n. 5916/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Sentenze
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli       n. 6724/2007
 
Sezione Ottava Registro Generale
composto dai magistrati:
 
dott. **************************
dott. ***************** Componente
dott. ************** Componente
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 6724 dell’anno 2007, proposto dalla ALFA s.r.l., in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. ********************, rappresentato e difeso dall’avvocato *****************, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Largo Vasto a ******, n. 82;
 
contro
 
Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ****************, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Melisurgo, n. 4;
 
nei confronti di
 
BETA srl, in persona del legale rappresentante **********************, rappresentata e difesa dall’avvocato **************, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo, n. 106;
per l’annullamento, previa sospensiva
1) della determinazione dirigenziale n. 96 del 18.5.2007 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata della gara avente ad oggetto l’appalto per la “progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione Potenziamento ed Adeguamento Funzionale dell’Adduttrice Principale dell’Acquedotto Molisano Destro Ramo Campano – I lotto Comune di Colle Sannita e S. Bartolomeo in *****”; 2) dei verbali di gara n. 1 del 5.4.2007, n. 2 del 12.4.2007, n. 3 del 20.4.2007 con i quali la Commissione di Gara ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta dalle concorrenti, alla attribuzione dei punteggi ed alla conseguente individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché alla verifica dell’anomalia di tale ultima offerta; 3) della determinazione dirigenziale n. 133 del 28.6.2007, la cui esistenza è stata comunicata via telefax il 3.7.2007, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata; 4) dell’eventuale contratto di appalto se già stipulato; 5) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque incidente negativamente nella sfera giuridica del ricorrente, relativamente agli interessi qui dedotti in giudizio;
 
per la condanna
 
al risarcimento del danno in forma specifica o, se non possibile, al risarcimento per mancata acquisizione dell’appalto previa determinazione dei criteri in virtù dei quali debba essere formulata una proposta di pagamento di una somma di denaro, nonché il termine in cui debba essere formulata, ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 80/98.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le costituzioni in giudizio dell’Ente Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” e della BETA srl.
Visti gli atti tutti di causa.
Viste le memorie prodotte dalle parti.
Uditi pubblica udienza del 12 maggio 2008 il relatore dott. ************ e per le parti gli avvocati come a verbale.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
1 Parte ricorrente, con atto spedito per la notifica a mezzo posta l’11 giugno 2007, depositato il successivo 18 presso il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, espone: [ì] di aver partecipato alla procedura aperta, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento funzionale dell’adduttrice principale dell’Acquedotto Molisano Destro Ramo Campano – I lotto Comune di Colle Sannita e S. Bartolomeo in *****; [ìì] che in sede di verifica della documentazione la commissione, con riferimento alla cauzione provvisoria presentata dalla controinteressata BETA srl riteneva che detta cauzione pur avendo i requisiti previsti dal bando, avrebbe dovuto essere integrata con gli estremi dell’atto che legittimava il firmatario; [ììì] che dopo l’apertura delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, la commissione rimetteva gli atti al responsabile del procedimento il quale sospendeva la seduta per la verifica ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 163 del 2006; [ìv] che con determina n. 96 del 18.5.2007 veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata subordinatamente alla integrazione precedentemente indicata. L’amministrazione quindi, nonostante le sollecitazioni tese all’esclusione, aggiudicava alla controinteressata sulla base di un parere attestante la correttezza della procedura. In sede di atto introduttivo la ricorrente ha quindi proposto, per argomentare la duplice domanda, le seguenti censure: violazione della lex specialis di gara – violazione del principio della par condicio tra i concorrenti – eccesso di potere – travisamento dei fatti – violazione dell’articolo 3 L: 241/90 motivazione inesistente e/o apparente.
2 Con decreto n. 716 del 23.7.2007 del Presidente della Sezione Staccata di Salerno è stata rigettata l’istanza cautelare provvisoria.
3 Con atto depositato il 25 giugno 2007 si è costituita la BETA srl la quale, con successiva memoria depositata il 4 luglio 2007, ha proposto eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; la stessa ha argomentato l’infondatezza delle proposte domande.
4 Con atto depositato in data 4 luglio 2007 si è costituito l’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” che ha formulato identica eccezione ed instato per la reiezione del ricorso.
5 Con atto per motivi aggiunti spedito per la notifica a mezzo servizio postale il 18 luglio 2007, depositato sempre presso la Sezione Staccata di Salerno il successivo 23, la ricorrente ha impugnato la determina n. 133 del 28 giugno 2007 di aggiudicazione definitiva, nonché il contratto di appalto ove stipulato.
6 Con ordinanza n. 830/2007 la I^ Sezione della T.a.r. per la Campania Sezione staccata di Salerno, ha respinto l’istanza cautelare. Con successivo decreto presidenziale 228/2007 l’eccezione di incompetenza territoriale è stata risolta a favore del T.a.r. Campania – Napoli. Le parti hanno quindi prodotto memorie e documentazione, anche tecnica, a sostegno delle rispettive ragioni.
7 Alla pubblica udienza del 12 maggio 2008 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, introdotto per la decisione.
 
DIRITTO
 
1 Con il primo motivo la ricorrente argomenta l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria perché “La garanzia fornita, …, recava sì l’autentica notarile della firma ma in essa non erano indicati né i poteri del firmatario né gli estremi dell’atto che conferiva tali poteri.”. Per la validità della cauzione provvisoria sarebbe quindi richiesta non solo l’autentica della firma, ma anche l’indicazione degli elementi sui quali si basa l’investitura del firmatario necessaria per impegnare la società garante. La formulazione della norma in parte qua, graficamente connotata dall’uso del grassetto, nonché l’espressa previsione della sanzione escluderebbero quindi ogni possibile integrazione, utilizzabile in ogni caso solo per acquisire ulteriori elementi relativi a quanto già prodotto, non certo per sopperire a deficienze documentali. Il resistente e la controinteressata hanno opposto che: [ì] la sanzione sarebbe rapportata solo all’autentica della “firma del fideiussore”, non alla “indicazione degli estremi dell’atto che legittima il firmatario a sottoscrivere la fideiussione”; [ìì] l’attestazione sulla legittimazione del firmatario ad impegnare la società garante rientra nei poteri del notaio abilitato “anche” ad indicare gli atti dai quali ricava detta posizione; [ììì] da tanto la legittimità della richiesta integrazione relativa ad un’evenienza comunque già certificata con atto in ogni caso assistito anche da certezza legale privilegiata. Il ricorrente ha replicato in sede di motivi aggiunti relativi alla determina di aggiudicazione definitiva, sia con riferimento alla corretta, a suo dire, ricostruzione della normativa che al valore dell’autentica notarile.
1.1 Il bando di gara, nell’ultimo capoverso della parte dedicato alle “cauzioni e garanzie richieste” prevede: “ tutte le fideiussioni devono essere conformi agli schemi approvati con DM 12 marzo 2004 n. 123 e devono recare – a pena di esclusione – la firma del fideiussore ed i poteri dello stesso devono essere certificati da un notaio che indichi anche gli estremi dell’atto che legittima il firmatario a sottoscrivere la fideiussione o la garanzia. …”. Analoga previsione è contenuta nel punto 12 dedicato alla “garanzia a corredo dell’offerta”.
1.2 La disciplina di gara impone per la prestazione della garanzia un triplice adempimento rapportato all’impiego di un modello predisposto, all’autentica della firma ed all’indicazione della fonte di legittimazione del soggetto la cui firma viene autentica. Con riguardo a tale specifico elemento, non può esaltarsi l’uso della locuzione “anche“ e sostenere un’ipotesi di duplicazione di obbligo; ciò perché, quanto richiesto al pubblico ufficiale deve attenere non solo alla provenienza della sottoscrizione apposta da una persona previamente identificata, ma anche alla certificazione di una particolare posizione dello stesso nella quale si integrano determinati poteri. L’estensione dell’adempimento qualifica la prestazione di garanzia in relazione allo scopo – assicurare la serietà ed attendibilità dell’offerta – e non può convenirsi con la tesi proposta dal resistente e dalla controinteressata che collocano la vicenda in esame al di fuori della sanzione. Ad essa si oppone, come correttamente rilevato dalla ricorrente, non solo il dato letterale rappresentato dalla congiunzione “e” che, nel collegare le due parti dello stesso periodo, fissa l’ampiezza dell’obbligo e quindi la fattispecie sanzionabile, ma anche la circostanza per la quale ciascun adempimento, per come emerge dalla struttura della normativa, è perentoriamente segnato dalla sua doverosità. Il che tuttavia non porta ad affermare che nel caso la controinteressata andava esclusa. La norma, infatti, prevede testualmente che i poteri del fideiussore “devono essere certificati da un notaio che indichi anche gli estremi dell’atto che legittima il firmatario a sottoscrivere la fideiussione o la garanzia.”; dalla riproduzione fornita nella memoria della BETA srl depositata il 5 maggio 2008, emerge poi che il notaio ha certificato la posizione del sottoscrittore rispetto ad un determinato soggetto giuridico (s.a.s.) ed alla qualità di quest’ultimo di “agente e rappresentante negoziale della Aurora Assicurazioni SpA”. Tale ultima attestazione quindi, spendibile per la decisione sul relativo capo senza necessità di acquisire le copie delle polizze, diversamente da quanto indicato dalla ricorrente, verte non solo sulla sottoscrizione, ma attiene anche alla legittimazione del firmatario ricondotta ad uno specifico rapporto sociale e ad un determinato tipo negoziale sul quale si fonda la garanzia e del quale, per quanto è dato ricostruire, mancano solo gli elementi di identificazione. Ma allora, se l’attestazione inerisce ad entrambi gli elementi della fattispecie – ivi incluso quello che giustifica i poteri del sottoscrittore – e la stessa è priva dei soli dati di identificazione del titolo che attribuisce la qualità, deve ritenersi correttamente utilizzato il potere di integrazione, volto a completare appunto la fattispecie che nel complesso definisce la legittimazione del sottoscrittore. Il primo motivo è pertanto infondato.
2 Con il secondo motivo la ricorrente contesta la verifica dell’offerta positivamente esitata dal responsabile del procedimento in quanto: [ì] l’esistenza di numerosi errori, omissioni ed incongruenze tra l’analisi dei prezzi unitari oggetto dei giustificativi ed i prezzi della lista delle lavorazioni, imponeva un approfondimento ed una decisione adeguatamente istruita e motivata; [ìì] nel caso di discordanze incidenti sull’ammontare dell’offerta, il contraddittorio successivo, preordinato ad un arricchimento di quanto proposto, non può prestarsi ad una, evidentemente inammissibile, integrazione dell’offerta. Tali indicazioni sostanziano anche i motivi aggiunti di contestazione della determina n. 133 del 28 giugno 2007; detti motivi circoscrivono l’ambito dell’interesse e ciò perché la valutazione di congruità antecedente all’aggiudicazione provvisoria è stata sostituita da quella presupposta dall’aggiudicazione definitiva.
2.1 Il subprocedimento de quo è teso alla verifica dell’affidabilità dell’offerta, della possibilità per l’impresa di eseguire l’appalto alle condizioni economiche complessivamente proposte (articolo 88, comma 6, del codice dei contratti pubblici). In esso si innesta un’attività tecnico – discrezionale che attinge alle giustificazioni preventive ed anche a quelle acquisite in sede di cd. contraddittorio successivo nel quale, secondo la giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, 08 marzo 2004, n. 1072) citata dalla stessa ricorrente, l’impresa è ammessa non solo a chiarire, ma anche a proporre giustificazioni ab origine mancanti. Alla luce dei predetti principi, va allora innanzitutto respinto l’assunto – argomentato in sede introduttiva – per il quale le numerose inesattezze, discordanze e/o omissioni tra i giustificativi preliminari e la lista delle lavorazioni, avrebbero precluso ogni ulteriore accertamento. Sul punto appare sufficiente evidenziare che il dato normativo (articoli 86 ed 87 del codice dei contratti pubblici) – che ha positivizzato principi di derivazione comunitaria (CGE 21.11.2001, cause riunite C – 285/99 e C – 286/99) – non consente di annettere alle evenienze elencate dalla ricorrente rilevanza preclusiva in esito all’attivazione dell’ulteriore fase tesa al riscontro dell’attendibilità dell’offerta nella sua consistenza economica ed oggettivata nella lista delle lavorazioni. Il relativo accertamento poi è connotato da ampi profili tecnico – discrezionali, non solo con riferimento al relativo esito, ma anche all’estensione dell’indagine che l’amministrazione intende eseguire. Con riguardo a tale ultima indicazione, deve essere quindi esclusa ogni possibile rilevanza alla circostanza rappresentata dalla ricorrente circa la mancanza di giustificazioni per alcuni degli elementi dell’offerta (NP da 031 a 039, escluso NP038). Ed, infatti, dalla nota prot. n. 1280 del 18 giugno 2007 si desume che l’ATO non ha ritenuto di dover acquisire alcun ulteriore elemento informativo sulle corrispondenti voci di tariffa e certamente, in mancanza di ogni altra specifica deduzione, la necessità di un ampliamento di siffatta indagine non può basarsi sul fatto per il quale l’attuale ricorrente (cfr. punto 4 della scheda allegata alla nota  del 24 maggio 2007) ha sollecitato l’amministrazione circa un approfondimento ad ampio spettro.
2.2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle giustificazioni contenute nella nota del 21 giugno 2006 sulle voci di tariffa interessate, ivi inclusa quella del “conglomerato bituminoso per strati di collegamento” connotata, secondo la ricorrente, da un consistente impatto sull’ammontare totale dell’offerta. In relazione a tali giustificazioni va però evidenziato, anche perché quanto prospettato rileva in termini di motivazione del provvedimento che chiude la relativa fase, che la controinteressata ha ricondotto l’esistenza delle rilevate inesattezze ad una concursualità di errori di trascrizioni ed ha confermato il prezzo proposto nella lista delle lavorazioni, adducendo a sostegno della competitività della proposta in parte qua la preesistenza di un quantitativo di materiale sufficiente alle lavorazioni, previamente acquistato e stoccato presso i propri depositi, nonché la circostanza per la quale, l’impresa opera in un particolare segmento di mercato per cui gli unici costi aggiuntivi (trasporto presso l’impianto di confezionamento) costituirebbero spese generali. Anche con riferimento a tale profilo deve dirsi che, se l’impresa ha verosimilmente giustificato (cfr. per il materiale stoccato l’esplicita indicazione della classificazione SOA – ctg. OG3 – classifica III) la propria offerta e la stessa, come detto, ne ha confermato l’importo indicato nella lista delle lavorazioni, allora il riferimento all’insufficienza delle giustificazioni preliminari, non può condurre alle conclusioni auspicate dalla ricorrente rilevando in senso contrario, anche le risultanze dell’allegato B attestanti l’analisi di un consistente numero di voci di tariffa ed una limitata rimodulazione dell’offerta, la cui adeguatezza è stata, ad esito delle giustificazioni, rapportata alla sua complessiva strutturazione. Anche siffatto motivo deve pertanto essere respinto.
3 Con un ultimo motivo la ricorrente oppone l’illegittimità della verifica di anomalia a suo dire attivata dopo, non prima, come previsto dal bando, dell’aggiudicazione con grave nocumento della serenità delle valutazioni pregiudicata dal fatto che lo stesso r.u.p. aveva già espresso un giudizio di congruità, confermato dopo una ulteriore fase nella quale ha assunto decisivo rilievo la sola volontà della controinteressata di mantenere i prezzi indicati nella lista delle lavorazioni.
3.1 Anche siffatto motivo è infondato. Innanzitutto va evidenziato che: [ì] dal verbale n. 3 del 20 aprile 2007 emerge che approvata la graduatoria, il seggio ha rimesso gli atti al responsabile del procedimento che ha reso un giudizio di congruità dopo l’esame dell’offerta; [ìì] l’aggiudicazione provvisoria è intervenuta con successiva determina n. 36 del 18 maggio 2007. L’indicata articolazione temporale della vicenda, ne certifica innanzitutto la conformità al bando (pagina 28 e seguenti) per il quale, la valutazione della anomalia deve precedere l’aggiudicazione provvisoria e, non par dubbio che detta valutazione contestata perché ritenuta illegittima, giuridicamente esiste. Per altro aspetto poi se, ex articolo 86, comma 5, del codice degli appalti, l’esame di congruità va condotto alla stregua delle giustificazioni preliminari, di quelle successive e della conclusiva audizione dell’impresa, l’insufficienza dell’attività connessa all’esame delle giustificazioni preliminari può emendata in sede di attività presupposta dalla aggiudicazione definitiva preordinata a sostanziarsi le condizioni di validità e di efficacia giuridica che preludono alla stipula del contratto.
4 Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli – Sezione Ottava -, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 maggio 2008.
 
dott. ****** Speranza  Presidente
dott. ******* Scudeller  Estensore 
Il Segretario 
Depositata in Segreteria
il
(art. 55 L. 27.4.1982, n. 186) 
Il Direttore di Segreteria

Lazzini Sonia

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