Quale disciplina per l’unione civile tra persone dello stesso sesso?

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La nuova normativa, intitolata Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, è divisa in due parti: la prima introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale mentre la seconda stabilisce una disciplina della convivenza di fatto sia eterosessuale che omosessuale.

Regolamentazione

Anche il nuovo testo, prendendo spunto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione relativi ai  diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, regolamenta l’unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandole come “specifiche formazioni sociali”, Grazie a tale innovativa normativa, le coppie suddette, potranno usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato unione civile.

L’unione civile  potrà essere costituita, come precisamente statuito dall’art. 1 della legge, tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che rendono formale dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni; l’ufficiale di stato civile provvederà alla registrazione della rilasciata dichiarazione presso l’apposito archivio.

Cause impeditive

Sono quattro i fattori che potranno impedire la costituzione dell’unione civile determinandone la nullità:

– la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

– l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela;

– la sussistenza tra le parti dei rapporti indicati all’art. 87, primo comma, c.c. e quindi gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e la nipote e la zia e il nipote (anche chiaramente dipendenti da filiazione naturale), gli affini in linea retta anche se il matrimonio da cui deriva l’affinità è stato dichiarato nullo o sciolto o cessato, gli affini in linea collaterale in secondo grado, l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l’adottato e i figli dell’adottante, l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

– la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La sussistenza di una delle suddette cause impeditive, come detto determina la nullità dell’unione civile, che come previsto dalla medesima legge, che può essere impugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

Diritti e doveri delle parti

La costituzione dell’unione civile tra due soggetti, determina l’insorgenza in loro capo di una serie di diritti e doveri reciproci.

Inizialmente il Ddl faceva riferimento al matrimonio tra eterosessuali, ma tale riferimento con il nuovo testo è stato rivisto. Infatti, viene espressamente indicato all’art. 20 che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela di diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Nel comma successivo, però, viene precisato che la disposizione di cui al periodo precedente “non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni in materia di adozione (l. 184/83).

Si intende precisare, quindi, che in virtù di quanto sopra sono applicabili tra gli uniti civilmente, tra le altre, certamente:

– le disposizioni sul matrimonio che prevedono l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione;

– le disposizioni che prevedono l’obbligo di contribuire ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo ai bisogni comuni;

– le disposizioni riferite agli alimenti;

– le disposizioni in materia di successione e reversibilità;

– le disposizioni riferite al cognome, con la possibilità (come nelle coppie etero) che uno dei due possa assumere il cognome dell’altro o aggiungerlo al proprio.

Dopo un lungo dibattito, è stato deciso di non ritenere applicabili:

– la disposizione che prevede l’obbligo di fedeltà;

le disposizioni sull’adozione; in merito, la nuova legge quindi non prevede la possibilità per uno dei due partner dell’unione civile di adottare il figlio dell’altro, tuttavia all’articolo 3 si specifica che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigentiper cui spetterà alla magistratura pronunciarsi di volta in volta in base al caso concreto.

Regime patrimoniale applicabile:

Come per il matrimonio, il regime applicabile all’unione civile, in assenza di formale dichiarazione resa dalle parti, sarà quello della comunione dei beni.

Documentazione:

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificato dal relativo documento che ne attesta la costituzione, i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale, la residenza e le generalità dei testimoni.

Scioglimento:

Naturalmente viene prevista la possibilità che le unioni civili si sciolgano, prevedendo in via generale l’applicabilità delle disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile, e in particolare prevedendo anche che lo scioglimento dell’unione civile possa verificarsi anche “quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile, statuendo che la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione della suddetta volontà di scioglimento dell’unione”. Appare quindi, almeno in applicazione di tale ultima statuizione che le unioni civili potranno essere più facilmente sciolte essendo sufficiente una mera dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Viene stabilito, inoltre, “quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte” il giudice può adottare un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare”.

Cambio di sesso:

La sentenza di rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. In caso di cambio di sesso nell’ambito di una coppia sposata, anche se i coniugi manifestino la volontà di non far cessare gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Delega per ulteriore regolamentazione:

Rimane la delega al governo per l’ulteriore regolamentazione dell’unione civile. Tre i principi direttivi:

  1. adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
  2. modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
  3. modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Convivenza di fatto – Rinvio ad altro articolo

Il provvedimento esaminato, come si legge dal titolo, oltre all’introduzione del nuovo istituto delle unioni civili, dedica la sua seconda parte alle coppie di fatto etero “conviventi di fatto”, ma in merito all’approfondimento di quanto previsto in tema, si ritiene di rinviare ad altro articolo scritto. 

Avvocato Cinzia Santagostino Baldi

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