Qual è il giudice competente a conoscere di una controversia relativa ad un’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni assunte e dei danni eventualmente arrecati dalla ditta obbligata principale in conseguenza dell’atti

Lazzini Sonia 24/07/08
Scarica PDF Stampa
La giurisprudenza, anche in materia di incameramento della cauzione sulla base di clausole contrattuali, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ************* suddetto incameramento, quindi, non ha natura provvedimentale rappresentando l’esercizio di una facoltà prevista dal contratto, espressione dell’autonomia negoziale della Provincia, con cui è stata costituita la fideiussione di cui si tratta._Conseguenetemente le controversie concernenti la sussistenza dei presupposti per applicare la clausola contrattuale sono devolute alla giurisdizione del G.O.
 
merita di essere segnalato il seguente breve passaggio tratto dalla sentenza numero 2149 del 3 giugno 2008 emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
Col ricorso in epigrafe viene impugnato l’atto n. 32 del 6 febbraio 2008, con cui il Dirigente del Settore attività produttive e politiche comunitarie della Provincia di Ravenna ha preso atto dello stato passivo, aggiornato al 25 maggio 2007, del fallimento della società BETA Srl, disponendo l’incameramento del deposito cauzionale dell’Agenzia di Viaggio e Turismo “GAMMA, costituito mediante polizza fidejussoria n.4139245 emessa da ALFA Assicurazioni Spa.
 
Appare fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle resistenti.
 
L’atto impugnato, invero, costituisce esercizio della facoltà attribuita alla provincia di Ravenna dall’art. 4 della polizza fideiussoria costituita tra la Compagnia ricorrente e la *************** a favore della Provincia stessa a garanzia delle obbligazioni assunte e dei danni eventualmente arrecati dall’ agenzia di viaggio denominata “GAMMA” in conseguenza dell’attività svolta.
 
Il suddetto incameramento, quindi, non ha natura provvedimentale rappresentando l’esercizio di una facoltà prevista dal contratto, espressione dell’autonomia negoziale della Provincia di Ravenna, con cui è stata costituita la fideiussione di cui si tratta.
 
Conseguenetemente le controversie concernenti la sussistenza dei presupposti per applicare la clausola contrattuale sono devolute alla giurisdizione del G.O.
 
D’altra parte la giurisprudenza, anche in materia di incameramento della cauzione sulla base di clausole contrattuali, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr Cass. Civ. Sez. Un., 27 febbraio 2007 n. 4425; TAR Lazio II Ter, 7 arile 2008 n. 2913
 
A cura di*************i
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2149 del 3 giugno 2008 emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
  
REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER  L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenze: 2149/2008
Registro Generale: 376/2008
 
nelle persone dei Signori:
******************************* 
BRUNO LELLI Cons. relatore
*****************.
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Ex art. 9 L. 205/2000
nella Camera di Consiglio del 15 Maggio 2008
Visto il ricorso 376/2008 proposto da:
ALFA ASSICURAZIONI S.P.A.
rappresentato e difeso da:
SOLIMINI AVV CATERINA
FERRONI AVV. *********
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA  ******** 9 C/O AVV. ********
presso
FERRONI AVV. *********
contro
PROVINCIA DI RAVENNA
rappresentato e difeso da:
BRIGHI AVV. *****
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S. PETRONIO VECCHIO 4/2
presso ***********. *******   
DIR.TE SETT.RE ATTIVIT PROD. *****. ******* – ******* – 
e nei confronti di
BETA S.R.L. IN FALLIMENTO  
rappresentato e difeso da:
ARGNANI AVV. *******
MARTINI AVV. ********
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA MARCONI N.34
presso
ARGNANI AVV. *******
per l’annullamento
– del provvedimento n.32, classificazione 08.07.02-2006/4/0 del Dirigente del Settore attività produttive e politiche comunitarie della Provincia di Ravenna del 6 febbraio 2008 avente ad oggetto la “presa d’atto” dello stato passivo, aggiornato al 25 maggio 2007, del fallimento della società BETA Srl, ai fini dell’incameramento del deposito cauzionale dell’Agenzia di Viaggio e Turismo “GAMMA”, garantito con polizza fidejussoria n.4139245 emessa da ALFA Assicurazioni Spa ed è stato disposto il pagamento della somma garantita in favore della medesima Provincia di Ravenna;
– di ogni atto e provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
BETA S.R.L. IN FALLIMENTO
PROVINCIA DI RAVENNA
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. ***********
E uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.7.2000 n. 205;
Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
 
FATTO e DIRITTO
 
Col ricorso in epigrafe viene impugnato l’atto n. 32 del 6 febbraio 2008, con cui il Dirigente del Settore attività produttive e politiche comunitarie della Provincia di Ravenna ha preso atto dello stato passivo, aggiornato al 25 maggio 2007, del fallimento della società BETA Srl, disponendo l’incameramento del deposito cauzionale dell’Agenzia di Viaggio e Turismo “GAMMA, costituito mediante polizza fidejussoria n.4139245 emessa da ALFA Assicurazioni Spa.
Appare fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle resistenti.
L’atto impugnato, invero, costituisce esercizio della facoltà attribuita alla provincia di Ravenna dall’art. 4 della polizza fideiussoria costituita tra la Compagnia ricorrente e la *************** a favore della Provincia stessa a garanzia delle obbligazioni assunte e dei danni eventualmente arrecati dall’ agenzia di viaggio denominata “GAMMA” in conseguenza dell’attività svolta.
Il suddetto incameramento, quindi, non ha natura provvedimentale rappresentando l’esercizio di una facoltà prevista dal contratto, espressione dell’autonomia negoziale della Provincia di Ravenna, con cui è stata costituita la fideiussione di cui si tratta.
Conseguenetemente le controversie concernenti la sussistenza dei presupposti per applicare la clausola contrattuale sono devolute alla giurisdizione del G.O.
D’altra parte la giurisprudenza, anche in materia di incameramento della cauzione sulla base di clausole contrattuali, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr Cass. Civ. Sez. Un., 27 febbraio 2007 n. 4425; TAR Lazio II Ter, 7 arile 2008 n. 2913).
Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, fermi restando gli effetti dell’istituto della traslatio iudicii.
Conseguentemente la ricorrente viene condannata al pagamento di euro 2000,00 (duemila/00) a favore della provincia di Ravenna e di euro 2000,00 (duemila/00) a favore del Fallimento BETA S.r.l oltre ad I.V.A. e C.P.A. a titolo di spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione II, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese come da motivazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BOLOGNA , li 15.5.2008
 
– Presidente
– Cons. Rel. est.
Depositata in Segreteria in data 03.06.08
Bologna li 03.06.08
Il Segretario
N.R.G.  «RegGen»

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento