Lilla Laperuta
E’ stata pubblicata la deliberazione Antitrust 8 agosto 2012 n. 23788 (G.U. n. 200 del 28 agosto 2012 ) contenente il regolamento che si applica ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, nonchè di clausole vessatorie. In caso di particolare urgenza, si prevede che l’Autorità possa disporre, d’ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta.
Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio dell’istruttoria o successivamente con apposita comunicazione, deve individuare i profili di gravità e urgenza della pubblicità ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.
A sua volta, il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell’intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.
Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente eseguito a cura del professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.
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