Pubblicità del codice disciplinare

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A mente del disposto ex art. 7, 1 comma, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisce l’indefettibile requisito di legittimità della sanzione.

 

 

Va ante omnia osservato, sulle orme, peraltro, di un autorevole ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, come, a mente del perspicuo disposto – art. 7, comma 1, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisca l’indefettibile requisito di legittimità della sanzione (a pena di nullità insanabile della stessa: cfr., in tal senso, ex plurimis, fra le più risalenti, Cass. civ., n. 3522 del 1984; Cass. civ., n. 1104 del 1981). È necessario, quindi, che la detta affissione, perseguendo essa lo scopo sia di dichiarare formalmente quale sia il codice disciplinare applicabile sia di assicurare una agevole conoscibilità, sia in atto al momento del fatto che concreta (in ipotesi) la mancanza disciplinare, nonché in quello della contestazione dell’addebito e della irrogazione della sanzione (in tal senso, ex plurimis, fra le più risalenti, Cass. civ., n. 4245 del 1985). Lo scopo di assicurare, mediante, per l’appunto, affissione in luogo accessibile a tutti, una più agevole conoscibilità del codice disciplinare sussiste, peraltro, anche nei caso in cui questo consista nella mera recezione della normativa collettiva (tant’è che, come evidenziato, da una autorevole giurisprudenza, la tipicità dello strumento di pubblicità adottato induce a ritenere insufficiente allo scopo la stessa consegna ai dipendenti del testo contrattuale: cfr., in tal senso, ex plurimis, sempre fra le più risalenti, Cass. civ., n. 3522 del 1984). È, dunque, sempre necessaria (ai fini della validità dei licenziamenti disciplinari, ovvero delle sanzioni disciplinari conservative) la previa affissione del codice disciplinare, fatta eccezione, peraltro, secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale (ivi compreso quello formatosi in tema di sanzioni disciplinari conservative), per le ipotesi in cui si sia in presenza di comportamenti contrari al ed. minimo etico e comunque concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (cfr., in tal. senso, fra le tante, in particolare, Cass. civ., sez. lav., 26.5.09, n. 12121; Cass. civ., sez. lav., 30.5.09, n. 2530; Cass. civ., sez. lav., 4.3.09, n. 5214; Cass. civ., sez. lav., 15.9.08, n. 23700; Cass. civ., sez. lav., 3.10.07, n. 20724; Cass. civ., sez. lav., 19.12.06, n. 27104; Cass. civ., sez. lav., 13.1.05, n. 488; Cass. civ., sez. lav., 2.9.04, n. 17763; Cass. civ., sez. lav., 9.9.03, n. 13194; cfr., altresì, sempre fra le tante, Cass. civ., sez. lav., n. 6974/02, n. 10997/01, Cass. civ., sez. lav., n. 6737/01, Cass. civ., sez. lav., n. 14615/2000), orientamento, dunque, che esclude la necessità di una preventiva individuazione nel codice disciplinare di comportamenti integranti violazione di norme penali, contrari all’etica comune, ovvero di fondamentali doveri connessi al rapporto di lavoro, e ciò proprio perché in tali casi il potere di irrogare la sanzione disciplinare deriva direttamente dalla legge (cfr., con particolare riferimento alla questione relativa alla necessità della pubblicità del codice disciplinare a fronte di sanzioni disciplinari conservative, fra le tante, Cass. civ. n. 12121 del 2009; Cass. civ., n. 23700 del 2008; Cass. civ., n. 20724 del 2007; Cass. civ., n. 27104 del 2006; Cass. civ., n. 18130 del 2005; Cass. civ., n. 17763 del 2004).

 

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Staiano Rocchina

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