Pubblicato il D.Lgs. 49/2011: la garanzia sui depositi bancari scende a 100 mila euro

Redazione 26/04/11
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Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 93 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49 dal prossimo 7 maggio saranno applicabili le nuove soglie di garanzia per i depositi bancari, vale a dire gli importi che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) è tenuto a rimborsare ai depositanti nelle ipotesi di insolvenza delle banche. Il provvedimento, che riformula l’art. 96bis del TUB – Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), incide su due aspetti della disciplina:a) modifica il livello di copertura dei depositi bancari in caso di insolvenza di un istituto di credito. L’attuale comma 5 del citato provvedimento stabilisce che il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a euro 103.291,38 (che sarebbe la conversione in euro della vecchia soglia di 200 milioni di lire); a seguito della modifica il limite di rimborso per ciascun depositante scende a 100.000 euro, di fatto abbassando la tutela di circa 3 mila e passa euro. Il nuovo provvedimento, tuttavia, specifica che la Banca d’Italia potrà aggiornare tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione;b) cambia il termine per il rimborso delle somme. L’attuale comma 7 dell’articolo 96bis TUB dispone che il rimborso sia effettuato, sino all’ammontare del controvalore di 20.000 euro, entro 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito; il termine può essere prorogato dalla Banca d’Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi. Modalità e termini per il rimborso dell’ammontare residuo dovuto sono stabiliti dalla Banca d’Italia, che aggiorna altresì il limite di 20.000 euro per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa europea. Il nuovo comma 7 prevede ora che il rimborso sia effettuato entro 20 giorni lavorativi (invece che entro 3 mesi) dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta (art. 83, co. 1, TUB), potendo in questo caso la Banca d’Italia prorogarlo, in circostanze del tutto eccezionali, per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi (e non gli attuali 9 mesi).

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