Pubblicato il Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011) e le nuove norme sulla multiproprietà

Redazione 07/06/11
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È approdato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno (supplemento n. 139) il cosiddetto Codice del turismo: si tratta del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” (per il testo integrale del provvedimento clicca qui).

Il vero e proprio Codice è riportato nell’allegato 1 del decreto legislativo ed è formato complessivamente da 68 articoli che disciplinano nel dettaglio tutti gli aspetti connessi all’attività turistica: in particolare sono riportate disposizioni normative tese ad aggiornare la materia del turismo, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione (il settore è a competenza concorrente tra Stato e Regioni). In particolare, il decreto (che abroga la principale fonte normativa che ha fin qui disciplinato il settore, la legge quadro 29 marzo 2001, n. 135) rielabora il concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese recettive, per includervi anche operatori come agenzie di viaggio e tour operator ed equipara le imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di qualsiasi genere.

Nel complesso il Codice è suddiviso in 7 Titoli. Dopo le disposizioni generali del Titolo I si passa alla regolamentazione e alla formazione delle professioni turistiche (Titolo II). Il successivo Titolo III riguarda il mercato del turismo (varie tipologie di strutture ricettive), cui segue la disciplina delle agenzie di viaggio (Titolo IV) e dei prodotti turistici (turismo culturale, sociale, termale, naturalistico, nautico) nonché dei relativi circuiti nazionali di eccellenza (Titolo V). Gli articoli da 32 in poi regolamentano le numerose problematiche riguardanti i contratti stipulati in questo settore, ivi inclusi gli aspetti connessi al risarcimento del danno per vacanza rovinata. L’ultimo Titolo del Codice (il VII) individua le competenze dei soggetti istituzionali che operano nel settore turistico.

Accanto agli articoli del nuovo Codice meritano di essere ricordate anche le nuove norme in materia di multiproprietà, riportate nell’art. 2 del D.Lgs. 79/2011 che provvede direttamente a modificare il D.Lgs. 206/2005 (il Codice del consumo). La variazione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE che non fa più riferimento esclusivamente al contratto di multiproprietà ma contempla anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse, ossia:

a) contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, da intendersi come un contratto di durata superiore ad 1 anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

b) contratto di rivendita, con il quale si individua un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;

c) contratto di scambio, vale a dire un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.

Redazione

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