Provvedimento sulla consegna nel mandato di arresto europeo: il consegnando non partecipa all’udienza

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In tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, non è previsto il diritto del consegnando alla partecipazione personale all’udienza.

     Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 613)

1. Il fatto 

La Corte di Appello di Catanzaro accoglieva una richiesta di riconoscimento delle sentenze penali emesse dal Tribunale penale di Castellon, divenute irrevocabili, con le quali il richiedente era stato condannato alla pena di 1358 giorni di reclusione per i delitti di «furto, rapina con intimidazione e reato lieve di lesione; rapina e reato lieve di furto», disponendo l’esecuzione della pena secondo le leggi dello Stato italiano.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore di ufficio dell’istante, deducendo i seguenti motivi: 1) nullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. in quanto, per la difesa, non vi sarebbe stata la prova che fosse stata comunicato al ricorrente, detenuto in Spagna, il decreto di fissazione dell’udienza camerale innanzi alla Corte di appello di Catanzaro; 2) violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 161 del 2010 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea), avendo la Corte di Appello di Catanzaro obliterato la sussistenza delle condizioni ostative al riconoscimento sancite da tali disposizioni; 3) errata applicazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 161 del 2010 perché, per il ricorrente, il riconoscimento delle sentenze estere non avrebbe potuto essere disposto, non avendo il richiedente dimora in territorio italiano, bensì in territorio spagnolo, ove si sarebbe recato dal 2016, in seguito al fallimento del proprio matrimonio; oltre a ciò, era altresì fatto presente che la richiesta di riconoscimento delle sentenze, inoltre, sarebbe stata priva della firma autografa del condannato richiedente.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Gli Ermellini osservavano prima di tutto che, per quanto concerne la richiesta del ricorrente di partecipare all’udienza innanzi alla Corte di Cassazione mediante videoconferenza in quanto detenuto in Spagna, tale istanza doveva essere disattesa posto che questa forma di partecipazione non è prevista dalla disciplina vigente dal momento che, se l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 161 del 2010, sancisce che la «sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69» e, dunque, la disciplina processuale dettata dal legislatore per il mandato di arresto europeo, a sua volta, l’art. 22, comma 3, della legge n. 69 del 2005, stabilisce che la Corte di Cassazione decide sul ricorso avverso il provvedimento che decide sulla consegna «nelle forme di cui all’art. 127» cod. proc. pen. fermo restando che, secondo il costante orientamento della stessa Cassazione, in tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., non è previsto, ai sensi dell’art. 613, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il diritto del consegnando alla partecipazione personale all’udienza (ex plurimis: Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020).

Non vi era quindi alcuna ragione alcuna, per la Corte di legittimità, per derogare alla previsione generale dettata dall’art. 613, comma 1, ultima parte, dello stesso codice di rito, secondo la quale davanti alla Corte di Cassazione «le parti sono rappresentate dai difensori»: disposizione in base alla quale si ribadiva il principio per cui nel giudizio di legittimità, qualunque sia la forma procedimentale adottata, non è previsto il diritto della parte privata alla partecipazione personale (così Sez. U, n. 34535 del 27/06/2001).

Ciò posto, anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione dello stesso era stimata infondata e doveva pertanto essere disattesa essendo stata la sentenza impugnata depositata nei termini e comunicata al difensore a mezzo pec sempre nel periodo consentito ex lege per fare questa comunicazione fermo restando che non risultava, tuttavia, eseguita effettuata alcuna comunicazione o notifica al ricorrente dell’avvenuto deposito della sentenza.

Il ricorso, dunque, era stimato tempestivo poiché il difensore istante si era avvalso del termine per impugnare spettante al suo assistito, e mai scaduto, secondo quanto previsto dall’art. 585, comma 3, cod. proc. pen..

Concluse queste considerazioni di ordine preliminare, per quanto concerne il primo motivo, esso era reputato infondato, perché, dalla consultazione degli atti, risultava che, dopo cinque rinvii dell’udienza, alla Corte di Appello di Catanzaro era pervenuta la notifica eseguita al condannato della pendenza del procedimento di riconoscimento con comunicazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, Affari internazionali, e, dunque, per il Supremo Consesso, correttamente, i giudici di secondo grado avevano emesso, all’esito della camera di consiglio, la sentenza impugnata e, pertanto, la nullità dedotta dal difensore ricorrente era insussistente.

Detto questo, per quel che riguarda la seconda doglianza, anch’essa era ritenuta infondata dato che, per la Suprema Corte, le disposizioni invocate dal difensore ricorrente regolano la trasmissione all’estero della persona condannata, e non invece i casi di trasmissione dall’estero del condannato, come nel caso di specie.

Infine, per quanto concerne il terzo motivo, esso era considerato inammissibile in quanto rivolto a contestare il merito della decisione impugnata fermo restando che, tra l’altro, atteso che ricorrevano congiuntamente le condizioni di cui all’art. 10, primo comma, lett. a) e b), del d.lgs. n. 161 del 2010, il consenso della persona condannata non avrebbe dovuto neppure essere richiesto, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 161 del 2010, tanto più se si considerava che la condizione prevista dalla lettera b) del primo comma dell’art. 10 del d.lgs. n. 161 del 2010, del resto, ricorreva senza alcun dubbio, ancorché la motivazione della sentenza evocasse solamente la dimora del ricorrente in Italia, in quanto il condannato era cittadino italiano residente in Italia.

Manifestamente infondata si rivelava, infine, per gli Ermellini, la censura relativa al difetto di autenticità della richiesta di riconoscimento della sentenza estera in quanto la stessa non necessariamente postula l’apposizione di una sottoscrizione autografa visto che ben può l’autenticazione della richiesta essere operata anche in forme diverse ed equipollenti, come, ad esempio, mediante la ricezione della dichiarazione dall’autorità estera.

4. Conclusioni 

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa, citandosi un precedente conforme, si afferma che, in tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, che si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., non è previsto, ai sensi dell’art. 613, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il diritto del consegnando alla partecipazione personale all’udienza.

Non sussiste quindi il diritto di partecipare personalmente all’udienza in questo giudizio di legittimità fermo restando che la Cassazione ha comunque affermato che, stante quanto preveduto dalla norma procedurale appena citata, nel giudizio di legittimità, qualunque sia la forma procedimentale adottata, non è previsto il diritto della parte privata alla partecipazione personale.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione in casi di questo tipo, essendo sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, dolersi del fatto che il consegnando non abbia partecipato all’udienza tenutasi in Cassazione, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, in tema di mandato di arresto europeo.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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