La Consulta sottopone una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in riferimento all’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo

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SOMMARIO: Il fatto e la questione prospettata nell’ordinanza di rimessione – Le argomentazioni sostenute dalle parti – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta – Conclusioni

 

Corte costituzionale, 23 settembre 2021 (ud. 23 settembre 2021, dep. 18 novembre 2021), n. 216 (Presidente Coraggio, Relatore Viganò) (pdf alla sentenza)

Il fatto e la questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

Il Tribunale Comunale di Zara (Croazia) emetteva un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale a carico di una persona imputata del reato di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, commesso in territorio croato.

A sua volta, la Corte d’Appello di Milano, giudice competente per la procedura passiva di consegna, preso atto della documentazione medica prodotta dalla difesa, che attestava importanti disturbi psichiatrici connessi anche al pregresso abuso di sostanze stupefacenti, in particolare cannabis e metanfetamine, sottoponeva l’imputato a perizia psichiatrica dalla quale emergeva, tra l’altro, la presenza di un «disturbo psicotico non altrimenti specificato», che richiede la prosecuzione di terapia farmacologica e psicoterapica per evitare probabili episodi di scompenso psichico.

La perizia evidenziava altresì un «forte rischio suicidario» connesso alla possibile incarcerazione, concludendo nel senso che l’interessato «non è individuo adatto alla vita carceraria, necessitando di poter mantenere il percorso [terapeutico] iniziato e che si può dire sia oggi avviato ma certamente ben lontano dall’essere concluso».

Sulla base di tale perizia, la Corte di Appello milanese riteneva che «[i]l trasferimento in Croazia [dell’interessato], in esecuzione del m.a.e., oltre ad interrompere la possibilità di cura, con conseguente aggravamento dello stato generale dell’interessato, costituisce un concreto rischio per la salute del soggetto che potrebbe avere effetti di eccezionale gravità, stante l’acclarato rischio suicidario evidenziato dal perito» rilevando però al contempo, da un lato, che l’obbligo di dare esecuzione a un mandato di arresto europeo trova una limitazione nei soli motivi di rifiuto, obbligatori o facoltativi, tassativamente previsti dagli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, non essendo prevista una causa generale di rifiuto fondata sulla necessità di evitare violazioni ai diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, come in particolare il diritto alla sua salute, dall’altro, che una volta che avesse disposto la consegna dell’interessato, il presidente della Corte o un suo delegato avrebbero potuto sospenderne l’esecuzione ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge stessa ma, ad avviso dei giudici di seconde cure, tale soluzione non sarebbe idonea ad assicurare piena tutela ai diritti dell’interessato posto che essa finirebbe per sottrarre alla fase giurisdizionale della procedura la valutazione circa lo stato di salute dell’interessato, che verrebbe rinviata a una fase di natura esecutiva destinata a concludersi con atto non impugnabile.

Inoltre, sempre ad avviso della Corte territoriale milanese, per un verso, la sospensione del procedimento avrebbe, in casi come quello all’esame, durata indeterminabile, stante la natura cronica della patologia di cui soffre la persona richiesta; mentre la ratio del rimedio di cui all’art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 andrebbe individuata nella possibilità di sospendere il mandato di arresto finalizzato all’esercizio dell’azione penale «in presenza di uno stato di malattia che abbia una diagnosi ed una durata prevedibile», per altro verso, il caso in esame non concerne carenze strutturali o sistemiche dello Stato di emissione, tali da far venir meno la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato medesimo, bensì esclusivamente la peculiarità della malattia psichiatrica (e le correlate esigenze di cura) dell’interessato.

In queste condizioni, concludeva la Corte milanese, la decisione di disporre la consegna dell’interessato determinerebbe la violazione del suo diritto alla salute, «declinato nelle varie accezioni di diritto all’inviolabilità fisica, e di diritto ad avere cure adeguate», e tutelato come tale tanto dagli artt. 2 e 32 Cost., quanto – a livello di diritto dell’Unione europea – dall’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali.

Inoltre, la disciplina vigente violerebbe il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. trattando in modo deteriore le persone colpite da un mandato d’arresto europeo rispetto a coloro di cui sia richiesta l’estradizione, per i quali l’art. 705, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale prevede che la Corte d’appello pronunci sentenza sfavorevole all’estradizione «se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».

Infine, la mancata previsione di un motivo di rifiuto legato alle condizioni di salute dell’interessato, in caso di malattia cronica e potenzialmente irreversibile, contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (e all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) dal momento che in simili ipotesi la disciplina vigente produrrebbe – per effetto del provvedimento di sospensione dell’esecuzione successivo alla pronuncia che dispone la consegna, ex art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 – «una paralisi processuale destinata a durare un tempo del tutto indefinito».

Ciò che, per i giudici di appello di Milano, risulterebbe in contrasto, era appunto, con la duplice ratio, oggettiva e soggettiva, sottesa al principio della ragionevole durata: relativa, da un lato, al «buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e all’esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo»; e, dall’altro, al «diritto dell’imputato ad essere giudicato – o comunque a vedere conclusa la fase procedimentale cui è sottoposto – in un tempo ragionevole».

Ove invece fosse consentito alla Corte d’Appello rifiutare la consegna nelle ipotesi all’esame, l’autorità giudiziaria di emissione ben potrebbe procedere egualmente in absentia a carico dell’interessato, e giungere così a una pronuncia definitiva a suo carico, con possibilità di attivare, a processo concluso, un mandato di arresto esecutivo.

Di conseguenza, questi giudici di secondo grado sollevavano questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 110 (recte: 111, come chiarito dalla Corte rimettente nella successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 2 febbraio 2021) della Costituzione, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».

Le argomentazioni sostenute dalle parti

Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

L’interveniente rilevava, anzitutto, che la possibilità di sospensione della consegna garantita dall’art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 scongiurerebbe in radice qualsiasi violazione del diritto alla salute della persona richiesta.

Osservava poi che dai risultati della perizia disposta dalla Corte d’appello, come riassunti nell’ordinanza di rimessione, non emergerebbero l’irreversibilità delle patologie psichiatriche di cui l’interessato sarebbe affetto, né elementi specifici in grado di corroborare l’ipotizzato rischio suicidario; ciò che determinerebbe una insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio.

In ogni caso, la Corte d’Appello avrebbe – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato – potuto seguire, nel caso concreto, la procedura indicata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una serie di casi recenti relativi a condizioni di sovraffollamento carcerario o di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato di emissione (sono citate le sentenze 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru; 25 luglio 2018, in causa C-216/18 PPU, LM, 25 luglio 2018, in causa C-220/18 PPU, ML; 15 ottobre 2019, in causa C-128/18, Dorobantu), non essendovi ragione per ritenere che tale meccanismo non operi allorché «la possibile compromissione di un diritto fondamentale della persona (nella specie, addirittura il diritto alla vita) dipenda da situazioni non imputabili allo Stato di emissione».

Da ciò discendeva, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, che «il Giudice a quo avrebbe dovuto innanzitutto provvedere all’integrazione del quadro conoscitivo a sua disposizione (soprattutto […] in riferimento alle forme di assistenza terapeutica e psicologica e di sorveglianza attivabili, in caso di consegna, da parte dello Stato di emissione) e, solo all’esito, determinarsi di conseguenza, eventualmente […] anche “…ponendo termine…” alla procedura MAE laddove l’ipotizzata problematica non apparisse risolvibile “…in tempi ragionevoli…”».

L’attivazione della procedura introdotta dalle sentenze della Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Aranyosi, priverebbe d’altra parte di fondamento – ad avviso dell’Avvocatura generale – anche le censure relative all’asserita lesione del principio di eguaglianza rispetto alla disciplina del procedimento di estradizione, «sostanzialmente identico apparendo, a parità di condizioni, il possibile sblocco negativo delle due diverse procedure», nonché quella relativa alla ragionevole durata del procedimento di consegna, che sarebbe essa stessa incorporata nel “test Aranyosi”.

La persona imputata dal Tribunale croato si costituiva in giudizio a mezzo dei propri difensori i quali nelle proprie memorie insistevano per l’accoglimento delle questioni prospettate, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sottolineando in particolare come l’esecuzione del mandato di arresto europeo non possa mai andare a discapito, nello stesso ordinamento dell’Unione oltre che nell’ordinamento italiano, della tutela dei diritti fondamentali della persona, tra i quali quello alla salute, direttamente connessa al valore inalienabile della dignità umana.

Oltre a queste parti, venivano depositato opinioni scritte, in qualità di amici curiae, da parte dell’Unione delle camere penali italiane (UCPI), nonché dalle associazioni European Criminal Bar Association e Fair Trials.

Con decreto del Presidente della Consulta, venivano ammesse le opinioni dell’UCPI e di European Criminal Bar Association che, entrambe, adducevano argomenti in favore della fondatezza delle questioni prospettate, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea mentre l’opinione di Fair Trials non era stata ammessa in quanto redatta in lingua diversa dall’italiano, che è lingua processuale nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Inoltre, nel corso dell’udienza svoltasi in sede di legittimità costituzionale, i difensori dell’imputato avevano chiesto che fossero restituiti gli atti al giudice rimettente, sostenendo che l’entrata in vigore medio tempore del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117) avrebbe dovuto imporre una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, in relazione – in particolare – alla nuova formulazione dell’art. 2 della legge n. 69 del 2005, che ad avviso dei difensori stessi imporrebbe all’autorità giudiziaria italiana di non disporre la consegna allorché essa comporti un rischio di violazione dei diritti inalienabili della persona umana riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalla CEDU e dallo stesso art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE).

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta

In via preliminare, era precisato che, in epoca successiva all’ordinanza di rimessione, tanto l’art. 18 della legge n. 69 del 2005, concernente i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna, quanto l’art. 18-bis della medesima legge, concernente i motivi di rifiuto facoltativo della consegna, sono stati modificati dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

Peraltro, per la Corte di legittimità costituzionale, nemmeno nel testo oggi in vigore gli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005 prevedono che debba o possa essere rifiutata la consegna di una persona qualora ciò la esponga a un rischio di eccezionale gravità per la sua salute; sicché le questioni sollevate dal giudice rimettente potrebbero essere formulate in modo identico anche rispetto alla nuova disciplina, fermo restando che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2021, le modifiche da esso apportate alla legge n. 69 del 2005 non si applicano ai procedimenti di esecuzione di mandati di arresto già in corso, come quello pendente innanzi al giudice rimettente mentre a tali procedimenti continuano invece ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, rispetto alle quali sono formulate le questioni di legittimità costituzionale in questa sede all’esame.

Per tali ragioni, il Giudice delle leggi riteneva come dovesse escludersi la necessità di una restituzione degli atti per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce delle sopravvenienze normative che concernono gli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005.

Ciò posto, per quanto concerne la richiesta di restituzione avanzata dalla difesa, essa non veniva accolta in quanto le modifiche all’art. 2 della legge n. 69 del 2005 introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021 non si applicano alle procedure di consegna già pendenti al momento dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo, in forza del suo art. 28, comma 1, poc’anzi menzionato; sicché la Corte d’appello rimettente dovrebbe in ogni caso fare applicazione della disciplina previgente, né, tali modifiche erano in grado di alterare il quadro sistematico nel quale si collocano le odierne questioni di legittimità costituzionale.

Nel merito, veniva osservato come le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Appello di Milano, non concernessero soltanto la compatibilità delle disposizioni censurate con la Costituzione italiana, ma coinvolgessero preliminarmente l’interpretazione del diritto dell’Unione europea, del quale la legge nazionale censurata costituisce specifica attuazione visto che gli artt. 3, 4 e 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, che disciplinano i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi della consegna, non includono espressamente tra i medesimi la situazione di grave pericolo per la salute dell’interessato derivante dalla consegna stessa, connesso a una patologia cronica e di durata potenzialmente indeterminabile.

Pertanto, i dubbi – sollevati dal giudice rimettente – di compatibilità degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005 con la Costituzione italiana non potevano, per la Corte, non investire anche la disciplina degli artt. 3, 4 e 4-bis della decisione quadro, in relazione ai corrispondenti diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e dall’art. 6 TUE.

Precisato ciò, i giudici di legittimità costituzionale notavano come, ai fini della decisione delle questioni prospettate, fosse necessario anzitutto domandarsi se il pericolo di grave danno alla salute dell’interessato conseguente alla sua consegna all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione possa essere adeguatamente fronteggiato mediante la sospensione della consegna ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005, che attua nell’ordinamento italiano la previsione di cui all’art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI atteso che, se la Corte d’Appello di Milano riteneva che tale sospensione non costituisca rimedio adeguato ad assicurare la tutela della salute dell’interessato in casi come quello all’esame, caratterizzati dalla presenza di patologie croniche e di durata indeterminabile, tale assunto, condiviso dalla difesa dell’interessato, era invece contestato dall’Avvocatura generale dello Stato che, nel proprio atto di intervento, aveva sottolineato come nel caso in esame ben potrebbe essere disposta la sospensione della consegna.

Orbene, la Consulta riteneva di condividere la valutazione del giudice rimettente per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito – dopo essersi fatto presente che l’art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 dispone: «Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia» e che tale disposizione costituisce specifica attuazione nel diritto nazionale della previsione dell’art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, che a sua volta prevede: «La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata», e una volta rilevato che, nella disciplina della decisione quadro, alla luce della quale la disposizione italiana deve essere interpretata, il differimento «a titolo eccezionale» della consegna sembra dunque previsto in relazione a situazioni di carattere meramente “temporaneo” che renderebbero contraria al senso di umanità la consegna immediata dell’interessato, tale rimedio pare, invece, per la Corte di legittimità costituzionale, incongruo in relazione a patologie croniche e di durata indeterminabile come quelle che affliggono l’interessato. In simili ipotesi, il differimento dell’esecuzione del mandato di arresto europeo, pur se già autorizzato dalla corte d’appello, rischierebbe di protrarsi nel tempo per una durata indefinita atteso che ciò finirebbe per svuotare di ogni effetto utile lo stesso provvedimento di consegna pronunciato, rischiando così di impedire allo Stato di emissione, a seconda dei casi, di esercitare l’azione penale o di eseguire la pena nei confronti dell’interessato, tenuto conto altresì del fatto che un tale rimedio non garantirebbe piena tutela nemmeno all’interessato, il quale – come giustamente rilevava il giudice rimettente – non ha oggi la possibilità di far valere le proprie patologie croniche nell’ambito del procedimento di consegna, nel quale si dispiegano appieno le sue garanzie di difesa, e si trova pertanto a doverle allegare in una fase procedimentale successiva, destinata a sfociare in un provvedimento del presidente della corte o di un suo delegato (nel senso della non invocabilità dei problemi di salute dell’interessato nel procedimento di consegna, si veda, da ultimo, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 25-26 giugno 2020, n. 19389 e 12-14 febbraio 2020, n. 5933).

Oltre a ciò, veniva altresì fatto presente che il protrarsi nel tempo di differimenti, fondati su ragioni di salute croniche ostative alla consegna, manterrebbe l’interessato in una situazione di continua incertezza circa la propria sorte, in contrasto con l’esigenza di garantire un termine ragionevole di durata in ogni procedimento suscettibile di incidere sulla sua libertà personale.

Tal che se ne faceva conseguire che, per la Consulta, il rimedio della sospensione della consegna di cui all’art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 non può essere considerato rimedio congruo in caso di gravi patologie croniche e di durata indeterminabile che ostino all’esecuzione della consegna.

Affermato ciò, a questo punto della disamina, per la Corte costituzionale, occorreva chiedersi se le clausole generali contenute negli artt. 1 e 2 della legge n. 69 del 2005, nel testo – applicabile nel giudizio principale – anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021, autorizzino l’autorità giudiziaria italiana a non disporre la consegna anche in casi diversi da quelli menzionati negli artt. 18 e 18-bis della legge, allorché la consegna stessa possa comunque esporre l’interessato al rischio di violazione di un suo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione italiana o dal diritto dell’Unione europea, essendo stata tale interpretazione sostenuta in udienza dai difensori dell’interessato in relazione alla nuova formulazione dell’art. 2 della legge n. 69 del 2005, introdotta dal d.lgs. n. 10 del 2021, non applicabile nel giudizio principale.

Orbene, per la Corte, tale interpretazione non poteva essere condivisa per le seguenti ragioni: “Prima delle modifiche da ultimo intervenute con il d.lgs. n. 10 del 2021, l’art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 2005 disponeva: «La presente legge attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata “decisione quadro”, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo». L’inciso finale a partire dalle parole «nei limiti in cui» è stato, ora, abrogato dal d.lgs. n. 10 del 2021. L’art. 2 della legge n. 69 del 2005, nel testo precedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021, disponeva che l’Italia avrebbe dato esecuzione al mandato di arresto europeo nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, in particolare dei suoi artt. 5 e 6, e dei suoi protocolli addizionali, nonché dei «principi e [del]le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo», con particolare riferimento ai principi in materia di tutela della libertà personale, al diritto di difesa, alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali. Tale disposizione è stata integralmente riformulata dal d.lgs. n. 10 del 2021, e prevede, ora, che «[l]’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla [CEDU] e dai Protocolli addizionali alla stessa». La formulazione oggi vigente restringe, dunque, la portata della clausola prevista dal testo originario, non menzionando più l’intera gamma dei principi e delle regole costituzionali, bensì soltanto i «principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato» e i «diritti inalienabili della persona» riconosciuti dalla Costituzione. (…) Peraltro, né il testo previgente degli artt. 1 e 2 della legge n. 69 del 2005, né il testo oggi vigente dell’art. 2 della medesima legge chiariscono espressamente se la singola autorità giudiziaria competente per la procedura di consegna – nell’ordinamento italiano, la corte d’appello individuata ai sensi del successivo art. 5 – debba verificare, in ciascun caso concreto, se l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro possa determinare la violazione di uno dei diritti o principi (nazionali ed europei) al cui rispetto la legge n. 69 del 2005, tanto nel testo previgente quanto in quello attuale, dichiara di essere vincolata. Tali disposizioni debbono, allora, essere interpretate alla luce della complessiva disciplina della decisione quadro 2002/584/GAI, di cui l’intera legge n. 69 del 2005 costituisce attuazione nel diritto nazionale. (…) Il principio generale secondo cui la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, e conseguentemente la sua attuazione a livello di ciascuno Stato membro, debbono rispettare i diritti fondamentali sanciti dall’art. 6 TUE è affermato esplicitamente, sia dal considerando n. 12, sia dall’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro. Inoltre, tale principio è sotteso all’intero ordinamento giuridico dell’Unione, nel quale – come risulta, tra l’altro, dall’art. 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) – i diritti fondamentali vincolano tanto le istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in primis nella loro produzione normativa, quanto gli Stati membri allorché attuino il diritto dell’Unione. Come affermato dalla Corte di giustizia, è però precluso agli Stati membri condizionare l’attuazione del diritto dell’Unione, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, al rispetto di standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Fransson, paragrafo 29; sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni, paragrafo 60). I diritti fondamentali al cui rispetto la decisione quadro è vincolata ai sensi del suo art. 1, paragrafo 3, sono, piuttosto, quelli riconosciuti dal diritto dell’Unione europea, e conseguentemente da tutti gli Stati membri allorché attuano il diritto dell’Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (artt. 6, paragrafo 3, TUE e 52, paragrafo 4, CDFUE). (…)Da ciò consegue che spetta in primo luogo al diritto dell’Unione stabilire gli standard di tutela dei diritti fondamentali al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo, e la sua concreta esecuzione a livello nazionale, trattandosi di materia oggetto di integrale armonizzazione.

La puntuale previsione, agli artt. 3, 4 e 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI, dei possibili motivi di rifiuto della consegna, obbligatori o facoltativi, mira per l’appunto a far sì che l’attuazione concreta della disciplina sul mandato di arresto europeo rispetti i diritti fondamentali della persona – nell’estensione loro riconosciuta dalla Carta, alla luce della CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni –, in conformità al principio enunciato dal considerando n. 12 e dall’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro. Al tempo stesso, tale puntuale disciplina è funzionale ad assicurare l’uniforme ed effettiva applicazione della normativa sul mandato di arresto europeo, che è fondata sul presupposto della fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il rispetto dei diritti fondamentali da parte di ciascuno. Tali esigenze di uniformità ed effettività comportano che sia, di regola, precluso alle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione rifiutare la consegna al di fuori dei casi imposti o consentiti dalla decisione quadro, sulla base di standard di tutela puramente nazionali, non condivisi a livello europeo, dei diritti fondamentali della persona interessata (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru, paragrafo 80). (…) Conseguentemente, sarebbe manifestamente in contrasto con tale principio un’interpretazione del diritto nazionale che riconoscesse all’autorità giudiziaria di esecuzione il potere di rifiutare la consegna dell’interessato al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge in conformità alle previsioni della decisione quadro, sulla base di disposizioni di carattere generale come quelle contenute nel testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 69 del 2005 anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021, o come l’art. 2 della medesima legge nella formulazione oggi vigente. E ciò anche nell’ipotesi in cui, ad avviso del giudice competente, l’esecuzione del mandato di arresto europeo conducesse nel caso concreto a un risultato in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale o con i diritti inviolabili della persona, dal momento che soltanto a questa Corte è riservata la verifica della compatibilità del diritto dell’Unione, o del diritto nazionale attuativo del diritto dell’Unione, con tali principi supremi e diritti inviolabili (ordinanza n. 24 del 2017, punto 6). (…) Peraltro, lo stesso diritto dell’Unione non potrebbe tollerare che l’esecuzione del mandato di arresto europeo determini una violazione dei diritti fondamentali dell’interessato riconosciuti dalla Carta e dall’art. 6, paragrafo 3, TUE. (…) Proprio per evitare che l’attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo possa determinare nel caso concreto violazioni dei diritti fondamentali dell’interessato, in situazioni nelle quali la decisione quadro non prevede espressamente motivi di rifiuto della consegna, la giurisprudenza della Corte di giustizia è, di recente, più volte intervenuta a definire, in via interpretativa, procedure idonee a conciliare le esigenze di mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia penale con il rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato. Ciò è avvenuto, in particolare, in relazione al pericolo che l’esecuzione di un mandato di arresto europeo possa esporre l’interessato a condizioni di detenzione inumane e degradanti nello Stato di emissione in conseguenza di carenze sistemiche e generalizzate o che comunque colpiscono determinati gruppi di persone o determinati centri di detenzione (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenze Aranyosi, cit.; 25 luglio 2018, in causa C-220/18 PPU, ML; 15 ottobre 2019, in causa C-128/18, Dorobantu), nonché al pericolo di essere sottoposto a un processo non rispettoso delle garanzie di cui all’art. 47 CDFUE, in conseguenza di carenze sistemiche e generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato di emissione (sentenze 25 luglio 2018, in causa C-216/18 PPU, LM; 17 dicembre 2020, in cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, L e P). Tali procedure, basate sulla diretta interlocuzione tra le autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione e quelle dello Stato di emissione ai sensi dell’art. 15, paragrafo 2, della decisione quadro, hanno per l’appunto lo scopo di permettere alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di assicurarsi, nel caso concreto, che la consegna dell’interessato non lo esponga a possibili lesioni dei suoi diritti fondamentali. Solo nel caso in cui, in esito all’interlocuzione, non risulti possibile ottenere una tale assicurazione, all’autorità giudiziaria di esecuzione sarà consentito astenersi dal dar corso al mandato di arresto europeo, rifiutando dunque la consegna al di là dei casi espressamente autorizzati dagli articoli 3, 4 e 4-bis della decisione quadro. Le citate sentenze della Corte di giustizia hanno così introdotto nel diritto dell’Unione meccanismi che consentono di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate da un mandato di arresto europeo, nel quadro di un sistema di regole comuni vincolanti per tutti gli Stati membri”.

Ciò posto, quanto all’argomentazione sostenuta dall’Avvocatura generale dello Stato secondo cui la Corte d’Appello di Milano avrebbe già potuto, sulla base di tali sentenze della Corte di giustizia, attivare la necessaria interlocuzione con le autorità giudiziarie dello Stato di emissione, allo scopo di accertarsi se all’interessato potesse essere garantito in quello Stato, durante il processo, un trattamento idoneo a evitare gravi danni alla sua salute, e – nell’ipotesi in cui l’interlocuzione abbia esito negativo – astenersi dal dar corso alla consegna, essa veniva ritenuta parimenti non condivisibile, al pari dell’altra già esaminata in precedenza, poiché le citate pronunce della Corte di giustizia riguardano tutte pericoli di violazione dei diritti fondamentali dell’interessato connessi a carenze sistemiche e generalizzate dello Stato di emissione, o comunque a situazioni che coinvolgono determinati gruppi di persone o interi centri di detenzione mentre le questioni sollevate dalla Corte d’Appello di Milano nel caso di specie concernono, invece, la diversa ipotesi in cui le condizioni patologiche, di carattere cronico e di durata indeterminabile, della singola persona richiesta siano suscettibili di aggravarsi in modo significativo nel caso di consegna, in particolare laddove lo Stato di emissione ne dovesse disporre la custodia in carcere.

Occorreva dunque chiedersi, per la Corte di legittimità costituzionale, se anche a questa ipotesi debbano estendersi, per analogia, i principi già enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze citate, con particolare riferimento all’obbligo di interlocuzione diretta tra le autorità giudiziarie dello Stato di emissione e quelle dello Stato richiesto, nonché alla possibilità, per queste ultime, di porre fine alla procedura di consegna, qualora la sussistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali dell’interessato non possa essere esclusa entro un termine ragionevole.

Ebbene, per la Consulta, le segnalate esigenze di uniformità ed effettività nell’applicazione del mandato di arresto europeo nello spazio giuridico dell’Unione impongono che la risposta a tale quesito sia riservata alla Corte di giustizia, nella sua funzione di interprete eminente del diritto dell’Unione (art. 19, paragrafo 1, TUE).

Oltre a ciò, veniva ritenuto opportuno, «in un quadro di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia» (ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019; sentenza n. 269 del 2017), segnalare gli argomenti che depongono in favore dell’estensione al caso oggi in esame dei principi sanciti dalla Corte di giustizia nelle sentenze appena ricordate, evidenziandosi a tal proposito che, nell’ordinamento giuridico italiano, l’art. 32, primo comma, Cost. tutela la salute come «fondamentale diritto dell’individuo», oltre che come interesse della collettività; e non v’è dubbio, nella giurisprudenza costituzionale, che tale diritto appartenga altresì al novero dei «diritti inviolabili dell’uomo» riconosciuti dall’art. 2 Cost. fermo restando che, per un verso, dal diritto in parola discendono, a carico dei poteri pubblici, non solo il dovere di astenersi da condotte lesive, ma anche l’obbligo positivo di assicurare i trattamenti sanitari indispensabili per la tutela della salute della persona, per altro verso, nell’ordinamento italiano, tale diritto è riconosciuto nella sua pienezza anche alle persone detenute, tanto se condannate in via definitiva (da ultimo, sentenza n. 245 del 2020), quanto se in stato di custodia cautelare.

Orbene, osservava il Giudice delle leggi, proprio per tutelare tale diritto, il diritto processuale penale italiano esclude, in linea di principio, che possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere di persona affetta da una «malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in casi di detenzione in carcere» (art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.) fermo restando che tale principio trova poi ulteriore e più specifica declinazione nella disciplina relativa agli imputati tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici stabilita dall’art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), la quale pure prevede, in linea di principio, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari per chi abbia in corso, ovvero intenda sottoporsi a, un programma di recupero, tenuto conto altresì del fatto come non vi sia dubbio alcuno che la salute costituisca un diritto fondamentale della persona anche dal punto di vista del diritto dell’Unione.

Se l’art. 3 CDFUE, infatti, appare tutelare la salute principalmente nella sua dimensione di diritto (negativo) a non subire lesioni della propria integrità fisica, l’art. 35 CDFUE sancisce il diritto di ottenere cure mediche e impegna gli Stati membri a garantire un «livello elevato di protezione della salute umana» e, quindi, tali diritti non possono non essere riconosciuti nella loro pienezza anche nei confronti di chi sia accusato di avere commesso un reato, come nel caso oggetto del giudizio principale.

Inoltre, sempre secondo quanto trapela nella pronuncia qui in commento, laddove la consegna dell’interessato allo Stato di emissione di un mandato di arresto europeo dovesse esporre l’interessato medesimo a un serio rischio di gravi conseguenze pregiudizievoli per la sua salute, si profilerebbe altresì una lesione dell’art. 4 CDFUE, che sancisce il diritto della persona – non bilanciabile con alcun altro controinteresse, stante la sua natura assoluta (sentenza Aranyosi, paragrafo 85) – a non subire trattamenti inumani o degradanti, in termini coincidenti con quelli derivanti dall’art. 3 CEDU.

In proposito, meritava, per la Corte, rilevare che, secondo la Corte EDU, l’estradizione di una persona afflitta da gravi patologie mentali in uno Stato nel quale sarà verosimilmente detenuta in custodia cautelare, senza accesso a terapie appropriate in relazione alle sue condizioni, costituirebbe una violazione dell’art. 3 CEDU (sentenza 16 aprile 2013, Aswat contro Regno Unito; per l’affermazione che integrerebbe una violazione dell’art. 3 CEDU l’espulsione di un ricorrente afflitto da gravi patologie, in mancanza di assicurazioni adeguate da parte dello Stato di origini sulla disponibilità in loco delle terapie necessarie – Corte EDU, sentenza 1° ottobre 2019, Savran contro Danimarca, in relazione a una persona afflitta da problemi psichiatrici, nonché Corte EDU, grande camera, sentenza 13 dicembre 2016, Paposhvili contro Belgio, concernente invece una persona afflitta da gravi patologie di carattere fisico), deducendosi contestualmente come il medesimo principio sia stato, d’altronde, affermato dalla stessa Corte di giustizia in una sentenza concernente la disciplina europea dell’asilo, ove si è escluso, sulla base dell’art. 4 CDFUE, che possa essere trasferito nello Stato di ingresso un soggetto richiedente protezione internazionale affetto, tra l’altro, da «tendenze suicide periodiche», laddove il trasferimento comporti «un rischio reale e acclarato che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti» derivanti non già da eventuali carenze sistemiche dello Stato membro competente per l’esame della richiesta di asilo, ma dalla stessa condizione individuale di sofferenza del richiedente asilo, suscettibile di essere «esacerbata da un trattamento risultante da condizioni di detenzione» (sentenza 16 febbraio 2017, in causa C-578/16 PPU, C. K. e a. contro Republika Slovenija, paragrafi 37 e 68).

D’altro canto, l’esigenza di tutelare i diritti fondamentali della persona richiesta deve essere conciliata, per la Consulta, con l’interesse a perseguire i sospetti autori di reato, ad accertarne la responsabilità e, se giudicati colpevoli, ad assicurare nei loro confronti l’esecuzione della pena tenuto conto che tale interesse non può, anzi, considerarsi come appartenente al solo Stato di emissione del mandato d’arresto europeo, dal momento che la decisione quadro 2002/584/GAI presuppone un impegno comune degli Stati membri a «lottare contro l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale si suppone abbia commesso un reato» (Corte di giustizia, sentenza L e P, paragrafo 62, e ulteriori precedenti ivi citati), rammentandosi in proposito che, in un recente caso in cui uno Stato membro aveva negato l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso da altro Stato membro in relazione a un processo penale per omicidio, la Corte EDU – ritenuto ingiustificato tale rifiuto – ha ravvisato la violazione, da parte dello Stato di esecuzione, dei propri obblighi procedurali, discendenti dall’art. 2 CEDU, di assicurare che le persone sospettate di aver commesso un omicidio siano processate e, ove ritenute colpevoli, condannate nello Stato ove il reato è stato commesso (Corte EDU, sentenza 9 luglio 2019, Romeo Castaño contro Belgio).

La pur imprescindibile tutela del diritto fondamentale alla salute della persona richiesta non può, insomma, per la Corte costituzionale, condurre a soluzioni che comportino la sistematica impunità di gravi reati così come, d’altra parte, neppure sarebbe ipotizzabile lasciare allo Stato di emissione la sola opzione di procedere in absentia nei confronti dell’interessato, come il giudice rimettente pare suggerire atteso che, da un lato, non tutti gli Stati membri permettono la celebrazione di processi in absentia, dall’altro, anche ove giuridicamente possibile, una tale soluzione finirebbe per pregiudicare l’interessato stesso, che sarebbe privato della possibilità di difendersi efficacemente in un processo potenzialmente destinato a concludersi con una condanna esecutiva nei propri confronti.

Pare invece alla Consulta che, in analogia a quanto stabilito dalla Corte di giustizia nelle sentenze poc’anzi citate, una diretta interlocuzione tra le autorità giudiziarie dello Stato di emissione e quello dell’esecuzione potrebbe consentire di individuare soluzioni che permettano, nel caso concreto, di sottoporre a processo l’interessato nello Stato di emissione garantendogli la pienezza dei diritti di difesa e al contempo evitino di esporlo al pericolo di grave danno alla salute, ad esempio attraverso la sua collocazione in idonea struttura nello Stato di emissione durante il processo dal momento che soltanto laddove, all’esito di tale interlocuzione, non si rinvengano soluzioni idonee entro un termine ragionevole, sempre ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, dovrebbe essere consentito all’autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare la consegna.

Pertanto, per le considerazioni summenzionate, la Consulta disponeva di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE): se l’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole, nonché: chiedeva che la questione pregiudiziale sia decisa con procedimento accelerato; sospendeva il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale; ordinava la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Conclusioni

Con la decisione in esame, la Consulta ha chiesto in via pregiudiziale un intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea al fine di stabilire se l’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo che, come è noto, stabilisce che l’“obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro”, debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole.

Stante l’evidente natura interlocutoria di un provvedimento di questo genere, non resta dunque che aspettare di verificare quale posizione assumerà la Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine a quanto richiesto in siffatta ordinanza.

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