Provvedimento confermato o riformato in relazione alla pena

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Sussiste la competenza del giudice di appello, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia operato un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena.
Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 367 del 14-09-2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 665, co. 2)

Indice

1. La questione

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova sollevava un conflitto di competenza negativo avverso l’ordinanza di trasmissione degli atti emessa dalla Corte di Appello di Bologna.
Ciò posto, a sua volta la Corte di Appello di Bologna era stata investita della competenza a decidere sull’incidente di esecuzione proposto da un condannato ex art. 671 cod. proc. pen., finalizzato a ottenere la declaratoria di non esecutività dell’ordine di esecuzione relativo ad una sentenza pronunciata dalla stessa Corte nel 2016, divenuta irrevocabile nel 2018.
In particolare, nel sollevare il conflitto, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova osservava come, nel valutare la competenza in executivis, occorresse tenere conto di eventuali modifiche della sentenza di primo grado nel giudizio di appello non limitate alla sola quantificazione della pena, intervenute nel caso di specie, che imponevano di ritenere competente, quale Giudice dell’esecuzione, la Corte di Appello di Bologna.
Per queste ragioni, pertanto, si disponeva la trasmissione degli atti alla Cassazione, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., per la risoluzione del conflitto negativo di competenza sollevato nel caso di specie.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Gli Ermellini osservavano in via preliminare come, nel caso in esame, sussistesse un conflitto di competenza negativo in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano la cognizione sulla stessa questione, dando luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione era demandata alla Suprema Corte posto che, tanto il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, quanto la Corte di Appello di Bologna, avevano denegato d la propria competenza a decidere sull’istanza di rideterminazione della pena richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., relativa alla sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte territoriale bolognese nel 2016.
Premesso ciò, gli Ermellini rilevavano come, nella fattispecie in esame, il conflitto di competenza negativo dovesse essere risolto riconoscendo la competenza della Corte di Appello di Bologna sulla scorta delle argomentazioni sostenute ex art. 28 cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, che individuava l’ultimo provvedimento passato in giudicato nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna nel 2016, divenuta irrevocabile nel 2018, dal momento che, con tale pronuncia, la Corte territoriale bolognese aveva riformato la sentenza di primo grado per uno dei coimputati del ricorrente, riconoscendogli l’attenuante dell’intervenuto risarcimento del danno.
Oltre a ciò, era fatto presente come dovesse altresì evidenziarsi che la competenza del Giudice dell’esecuzione si determina sulla base di eventuali modifiche della sentenza di appello aventi natura sostanziale, non essendo limitate alla sola quantificazione del trattamento sanzionatorio, che, nel caso di specie, impongono di ritenere competente la Corte di appello di Bologna, rilevandosi al contempo come non potrebbe d’altronde essere diversamente essendo incontroverso che, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d’appello, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia operato «un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena» (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017), tenuto conto altresì del fatto che l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. determina la competenza in executivis del giudice di primo grado nell’ipotesi di conferma della decisione ovvero di riforma limitata alla sola entità della pena irrogata mentre spetta, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere, quale giudice dell’esecuzione, laddove la sentenza di secondo grado operi una rielaborazione sostanziale della pronuncia impugnata, con un intervento concretamente riformatore, che incida sulla misura della pena non in maniera diretta ma quale effetto di tale intervento (Sez. 1, n. 396 del 19/01/2000; Sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003; Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997).
Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, queste argomentazioni erano state correttamente sostenute dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova le quali imponevano di ritenere la Corte di Appello di Bologna competente a decidere, quale Giudice dell’esecuzione, sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività dell’ordine di esecuzione relativo alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna nel 2016, e divenuta irrevocabile nel 2018.
Per queste ragioni, la Suprema Corte considerava sussistente il conflitto negativo di competenza dedotto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova in relazione al quale veniva dichiarata la competenza della Corte di Appello di Bologna alla quale erano trasmessi gli atti a decidere sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen..

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 665, co. 2, cod. proc. pen. stabilisce che, quando “è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale di questi due giudici sia compente quando il provvedimento abbia deciso solo in riferimento alla pena.
Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che sussiste la competenza del giudice di appello, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia operato un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena, nel senso che sia compiuta una rielaborazione sostanziale della pronuncia impugnata, con un intervento concretamente riformatore, che incida sulla misura della pena non in maniera diretta ma quale effetto di tale intervento, mentre, invece, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado nell’ipotesi di conferma della decisione ovvero di riforma limitata alla sola entità della pena irrogata.
Tale provvedimento, di conseguenza, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare di chi sia la competenza a decidere in questa evenienza processuale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
 
 

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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