Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti: nuovo ddl

Presentato un disegno di legge in materia di provvedimenti restrittivi per tossico o alcool-dipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici

Scarica PDF Stampa Allegati

Presentato un disegno di legge in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici: vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

Scarica il testo in PDF

leg.19.pdl_.camera.2559.19PDL0157990.pdf 203 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il ddl e i nuovi provvedimenti restrittivi


È in corso di esame presso la Camera dei Deputati un disegno di legge con cui ci si propone di intervenire in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici, cioè il progetto normativo A.C. 2559, il quale ha il dichiarato obiettivo di incidere “su alcuni aspetti procedimentali degli istituti relativi alle misure premiali previste dall’ordinamento penitenziario e, in correlazione sempre con le esigenze di tutela e sicurezza sociale, sull’articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), e ciò nell’ottica di “un sistema rafforzato, in termini di garanzia, dal controllo giurisdizionale” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa prevede siffatto disegno normativo. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

2. Le modifiche apportate all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975


L’art. 1, co. 1, lett. a), disegno di legge A.C. 2559 modifica l’art. 4-bis della legge, 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in poi legge n. 354 del 1975) che, com’è noto, disciplina il divieto di concessione di benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti, nei seguenti termini: “Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4-bis: 1) al comma 2: 1.1) al primo periodo, la parola: «acquisite» è sostituita dalle seguenti: «solo dopo avere acquisito»; 1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse entro trenta giorni dalla richiesta»; 1.3) il settimo periodo è sostituito dal seguente «Il giudice non può pronunciarsi in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti»; 2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore, che sono trasmesse entro trenta giorni dalla richiesta. Il giudice non può pronunciarsi in assenza delle informazioni di cui al primo periodo»; 3) al comma 2-bis.1, secondo periodo, la parola: «primo» è soppressa; 4) al comma 2-ter, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o da un suo delegato»; 5) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente «2-quater. I provvedimenti del tribunale di sorveglianza di cui al comma 2-ter sono immediatamente comunicati anche al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che possono proporre ricorso per cassazione»;”.Ebbene, alla luce di codeste modificazioni, “con l’intento di evitare la precostituzione dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza dei beneficiari” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), si rafforza “l’obbligo per il giudice di richiedere e ottenere i pareri nell’ambito del procedimento per la concessione di benefìci, con riflesso procedurale rigoroso sui controlli e possibilità di impugnazione” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), volendosi in tal modo ovviare al “principio introdotto dalla previgente normativa per cui il giudice può decidere anche nel caso in cui le informazioni e i pareri non giungessero nei termini; in tal modo si assegna alla condotta omissiva comunque un significato, incompatibile con la disciplina sulle limitazioni alla libertà personale dei cittadini, ancorché destinatari di misure restrittive” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).Oltre a ciò, è altresì “introdotto uno snellimento delle procedure per la concessione di permessi premio successivi al primo, per i quali, a condizioni immutate e tempi ravvicinati (tre mesi dal precedente), è previsto un iter di maggior favore” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), oltre a essere “previsto un maggiore coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale, nelle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto le concessioni dei benefìci, potrà svolgere la funzione di pubblico ministero, assicurando una maggiore vigilanza e il coordinamento nella procedura di concessione di tali benefìci a soggetti pericolosi” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), fermo restando che alla “partecipazione si correla ovviamente la facoltà di impugnare o ricorrere” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).

3. Le modificazioni concepite per l’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975


L’art. 1, co. 1, lett. b), disegno di legge A.C. 2559, dal canto suo, invece, emenda l’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975 che, com’è risaputo, regolamenta i permessi premio, nella susseguente maniera: “all’articolo 30-bis: 1) al primo comma: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: «motivi addotti» sono inserite le seguenti: «nonché sulla sussistenza di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello» sono soppresse; 1.3) al terzo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «settantadue»; 1.4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’acquisizione dei pareri di cui al presente comma è obbligatoria nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è comunicato immediatamente, senza formalità, a mezzo di posta elettronica certificata, all’interessato e al pubblico ministero nonché, nel caso di detenuti per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna od ove ha sede il giudice che procede, i quali, nei successivi tre giorni dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, al tribunale di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello»; 3) al quarto comma: 3.1) le parole: «La sezione di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale di sorveglianza»; 3.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al terzo comma del presente articolo possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 666, comma 6, del codice di procedura penale, avverso il reclamo di cui al medesimo terzo comma»; 4) al sesto comma: 4.1) le parole: «la sezione di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale di sorveglianza»; 4.2) le parole: «della sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del tribunale di sorveglianza»”.Dunque, fermo restando che questi cambiamenti, complessivamente considerati, sono finalizzati a “rafforzare le garanzie di controllo e l’omogeneità nella concessione dei permessi premio, in particolar modo nei confronti dei detenuti condannati per reati di criminalità organizzata o terrorismo” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), per conseguire tale obiettivo, alla luce di tale innovazioni normative, si dispone “che, nei casi di concessione di permessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, l’acquisizione dei pareri sia obbligatoria” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge) fermo restando che, in tale ottica, si osserva nella relazione di accompagnamento che, “se la previgente disciplina prevedeva che il tempo tra la richiesta dei pareri e la concessione del permesso era di ventiquattro ore, con la modifica il detto termine viene esteso” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).Ciò posto, è per di più stabilito, “in attuazione del principio di coinvolgimento della parte pubblica, (…) per il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la facoltà di reclamare i provvedimenti resi nei confronti di reclusi per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).

4. I mutamenti concepiti per l’art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990


Da ultimo, l’art. 2, co. 1, disegno di legge A.C. 2559 apporta diverse modifiche all’art. 89 del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, che, com’è notorio, disciplina i provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici, essendo ivi enunciato quanto segue: “All’articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Prima di provvedere il giudice deve assumere informazioni, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza del luogo dove è ubicata la struttura terapeutica, sull’insussistenza di elementi ostativi all’inserimento del tossicodipendente o dell’alcooldipendente nella medesima struttura»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dall’applicazione della misura cautelare, il tossicodipendente o l’alcooldipendente deve depositare, presso la cancelleria del giudice, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata autorizzata allo svolgimento dell’attività di diagnosi di cui all’articolo 116, comma 2, lettera d), attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcooliche, l’indicazione del tempo dal quale si protrae lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglienza rilasciata dalla struttura»; b) al comma 2: 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La sostituzione è concessa su istanza dell’interessato; all’istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione e la documentazione di cui al quarto periodo del comma 1, integrabili con accertamento peritale da espletare nel termine di quindici giorni»; 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L’autorità giudiziaria subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale; in ogni caso, prima di provvedere deve assumere informazioni, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza del luogo dove è ubicata la struttura terapeutica, sull’insussistenza di elementi ostativi all’inserimento nella medesima del tossicodipendente o dell’alcooldipendente, con riferimento anche al numero e alla situazione processuale di altri tossicodipendenti o alcooldipendenti ivi inseriti»; c) al comma 4, le parole: «di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei casi di concorso nel reato ai sensi dell’articolo 110 del codice penale e a condizione che non si ravvisino elementi di collegamento con la criminalità organizzata o terroristica»”.Ordunque, fermo restando che tale precetto normativo, complessivamente considerato, è stato così formulato per modificare “la disciplina dell’articolo 89 del citato testo unico sugli stupefacenti, in tema di sostituzione di una misura detentiva con una misura alternativa terapeutica in favore di persone tossicodipendenti o alcooldipendenti, al fine di favorirne la riabilitazione” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), esaminando nello specifico codeste novità, “viene [innanzitutto] introdotto un controllo preventivo del giudice sulla struttura ospitante, anche a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di verificare l’insussistenza di elementi ostativi all’inserimento nella medesima del tossicodipendente o dell’alcooldipendente: tanto al fine di evitare la compresenza di soggetti appartenenti a gruppi criminali omogenei ovvero presenze numerose e ricorrenti di soggetti esposti a rischio di reiterazione” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).Oltre a ciò, sono altresì contemplati “nuovi obblighi certificativi per il beneficiario della misura, il quale, entro trenta giorni dall’applicazione della stessa, deve comunicare la diagnosi di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la data da quando è affetto da tale condizione, nonché la dichiarazione di disponibilità al ricovero da parte della struttura terapeutica” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge) posto che “tale previsione mira (…) a rafforzare la correlazione tra la misura prevista dal giudice e il reale percorso terapeutico del beneficiario e ad evitare situazioni artatamente costruite” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).Inoltre, è per di più stabilito “che, nel caso in cui un tossicodipendente o un alcooldipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere intenda sottoporsi ad un programma di recupero presso servizi pubblici o strutture private, la certificazione debba essere allegata, a pena di inammissibilità, all’istanza di sostituzione, integrabile eventualmente con una perizia giudiziaria da eseguire nel termine di quindici giorni” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), oltre a essere “previsto, poi, che, in presenza di particolari esigenze cautelari, l’autorità giudiziaria possa condizionare l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale, rafforzando il controllo sul percorso terapeutico del beneficiario”.Tra l’altro, “per evitare la presenza nella medesima struttura di più detenuti legati da precedenti rapporti criminali” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), è oltre tutto enunciato che “il giudice prima di autorizzare l’istanza del detenuto è tenuto ad informarsi anche a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, sul numero e la situazione processuale dei soggetti inseriti in tali strutture e percorsi riabilitativi” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).Infine, la proposta di legge in questione “interviene [anche] sul comma 4 dell’articolo 89, che prevede una limitazione della possibilità di sostituire la detenzione con un programma terapeutico per tossicodipendenti o alcooldipendenti imputati o condannati per uno dei reati «ostativi» previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge), introducendo “un’eccezione per il caso in cui il soggetto abbia partecipato al reato solo in forma concorsuale, senza esserne l’autore principale e alla condizione che non emergano elementi circa collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata o terroristica” (relazione di accompagnamento concernente questo progetto di legge).Queste sono dunque le novità che contraddistinguono il disegno di legge esaminato nel presente scritto.Non resta dunque che attendere se tale progetto normativo verrà approvato così com’è da ambedue i rami del Parlamento.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento