Proroga RCA ex Decreto-legge “Cura Italia”

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Incipit – articolo 170 bis del codice delle assicurazioni private – decreto-legge 17.03.2020 n. 18 art. 125 – conclusioni.

Incipit

L’Italia, agli inizi del 2020, è stata colpita da una epidemia, poi dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale di sanità, di Covid-19 o come lo conosciamo tutti “corona virus”. L’emergenza sanitaria ha indotto le cariche governative a legiferare al fine di regolamentare e supportare i cittadini nei vari ambiti della vita privata e non solo. Si sono, pertanto, susseguiti dei decreti-legge il cui ultimo è datato 17 marzo 2020 n. 18[1]. Con tale decreto denominato, visto il suo fine primario, anche “decreto cura Italia”, il presidente del Consiglio ha emanato un atto avente forza di legge per disporre, in questo momento di urgenza, delle nuove misure a sostegno delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori.

Il decreto-legge 18/2020 è stato pubblicato il 17 marzo 2020 sulla Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore in pari data. Il testo normativo è diviso in 5 titoli per un totale di 127 articoli. I 5 titoli si riferiscono a:

  • Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
  • Misure a sostegno del lavoro;
  • Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
  • Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
  • Ulteriori disposizioni.

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Articolo 170 bis del codice delle assicurazioni private

Il decreto in esame, tra i vari temi, ha affrontato anche il tema delle RCA prorogandone i termini di copertura. La responsabilità civile dell’auto è disciplinata dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, il quale richiama a propria volta l’articolo 2054 del codice civile[2] e l’articolo 91 del codice della strada[3].

La norma così dispone:

“1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

  1. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
  2. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
  3. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.”.

Le polizze di RCA hanno una durata annuale non tacitamente prorogabile. L’articolo 170 – bis del codice delle assicurazioni private, rubricato “durata del contratto” stabilisce, inoltre, come:

“1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.”.

Il primo comma dell’articolo de quo fa riferimento ai cc.dd. “15 giorni di tolleranza”. In questo arco di tempo l’assicurazione è tenuta a mantenere operante la copertura assicurativa.

Decreto-legge 17.03.2020 n. 18 art. 125

Il decreto “cura Italia” è intervenuto sulla prorogabilità della durata della polizza assicurativa dell’auto. Infatti, l’articolo 125 del decreto in esame così dispone:

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni) 

  1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
    Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
    3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
    4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.”

 

Conclusioni.

Pertanto, a fronte di quanto appena esaminato, il termine di 15 giorni di operatività della copertura assicurativa successivi alla scadenza della polizza auto sono prorogati di ulteriori 15 giorni. Resta inteso, in applicazione del secondo comma dell’articolo 170-bis, che la già menzionata proroga si estenda anche alle garanzie accessorie. Inoltre, fino al 31 luglio p.v. i termini per eventuali perizie collegate a offerte o contestazioni per la valutazione dei danni a persone o cose sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

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Note

[1] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

[2] Articolo 2054 cc: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo (1), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (2) (3).

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (4).

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo (5).”

[3] Articolo 91 del codice della strada” I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A..

  1. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.
  2. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A..
  3. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196, comma 1.”

 

Dott.ssa Naccarella Stefania

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