Professione forense: inviate agli Ordini la bozza di proposta sui parametri e una proposta di regolamento per la istituzione dei Comitati Pari Opportunità

Redazione 04/03/13
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Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale Forense sembra proseguire con tempestività all’attuazione della legge professionale forense. In tale direzione, ha predisposto la bozza di proposta dei nuovi parametri forensi, in attuazione dell’art. 13 del nuovo ordinamento professionale (L. 247/2012) che è stata inviata agli Ordini, alla Cassa forense, alle Associazioni e all’OUA per un’opportuna consultazione, in vista della stesura definitiva da inviare al Ministero della Giustizia.

La proposta per l’elaborazione dei nuovi parametri forensi è stata licenziata in via preliminare dal plenum del 22 febbraio per superare al più presto il D.M. 140/2012, assunto sulla base del decreto Cresci-Italia (D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012) e impugnato dall’Avvocatura davanti al Tar del Lazio per eccesso di potere. Detto decreto, una volta abolito il precedente sistema tariffario, aveva affrontato in una prospettiva generale, relativa a tutte le categorie professionali regolamentate, il problema del calcolo del compenso spettante al professionista da parte dell’autorità giudiziaria in caso di mancato accordo con il cliente o di contestazione da parte di quest’ultimo. Il D.M. 140/2012 è entrato in vigore a fine agosto e da subito l’Avvocatura non ha mancato di manifestare la propria decisa opposizione all’intervento riformatore del Governo. In varie occasioni gli avvocati hanno denunciato come l’abrogazione delle tariffe e il passaggio al sistema parametrico abbiano determinato per la categoria un immotivato, ingiustificato ed indiscriminato abbattimento, anche fino al 50%, degli importi relativi ai compensi, realizzando una finalità del tutto esorbitante rispetto agli obiettivi del provvedimento, consistenti in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza. Si è così pervenuti alla formalizzazione da parte del CNF dell’impugnativa avverso il D.M. 140/2012 (unitamente a quella avverso la riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 137/2012) ed alla conseguente elaborazione, da parte del Governo, di una proposta di modifica del decreto 140 relativamente ai parametri dei compensi degli avvocati sulla quale il Consiglio di Stato ha già espresso il proprio parere, con la richiesta di alcune limitate modifiche.

Ciò che ha determinato una situazione di stallo del definitivo varo del decreto correttivo è stata l’approvazione, nel frattempo, della nuova legge di riforma dell’ordinamento forense (in vigore dal 2 febbraio scorso) che, per l’Avvocatura, prevede un diverso iter per l’approvazione dei nuovi parametri relativi alla categoria. L’art. 13, co. 6, della L. 247/2012 prevede ora una proposta del CNF che dovrà poi essere recepita dal Ministro della Giustizia e trasmessa alle Camere per il parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro 60 giorni. Detto nuovo iter, più lungo nei tempi per il necessario passaggio parlamentare, ha di fatto bloccato il varo della proposta correttiva del Ministero, determinandosi una situazione di vuoto normativo che rende indispensabile, fino all’approvazione dei nuovi parametri forensi di cui al citato art. 13, co. 6, della L. 247/2012, l’applicazione in via analogica e nei casi previsti dallo stesso comma 6, dei parametri «generali» di cui al D.M. 140/2012, fortemente avversati dagli stessi legali. Ciò ha indotto il CNF ad elaborare in tempi brevi la bozza di regolamento per la fissazione dei nuovi parametri forensi, attualmente in consultazione presso gli Ordini, le varie Associazioni, l’OUA e la Cassa forense. La proposta mira a creare uno strumento semplice, trasparente, e di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere uno strumento di immediato orientamento.

Il CNF ha inoltre inviato ai Presidenti degli Ordini forensi, al fine di coadiuvarli in un adempimento che la legge professionale assegna loro, uno schema di regolamento per la istituzione dei Comitati Pari Opportunità (CPO), uno strumento di lavoro al quale i Coa, nella loro competenza esclusiva, potranno ispirarsi per redigere i propri regolamenti istitutivi.

Il nuovo ordinamento professione forense è la prima legge professionale che ha introdotto il principio della rappresentanza e parità di genere. Tra le misure del nuovo Statuto dell’Avvocatura, infatti, l’art. 25 prevede presso ogni Consiglio dell’Ordine forense la costituzione di un Comitato Pari Opportunità su base elettiva. E’ Per favorire tale costituzione e coadiuvare i Consigli nell’adempimento di questo compito che il CNF ha inviato ai Presidenti uno schema di regolamento, frutto del lavoro della Commissione pari opportunità del CNF interna, che ha esaminato i regolamenti degli oltre 60 CPO già esistenti e che è stata investita di numerose richieste di chiarimento da parte di molti Ordini. I Comitati avranno il compito di promuovere la parità nell’accesso, formazione e qualificazione professionale e lavorare per prevenire e rimuovere comportamenti discriminatori legati al genere o altre ragioni tra gli iscritti agli albi forensi.
Lo schema di regolamento, oltre ad indicare orientativamente la disciplina per la composizione, l’elezione, la durata in carica e le incompatibilità, propone esemplificativamente anche una serie di compiti che il CPO potrebbe svolgere, come:

a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine degli Avvocati;

b) diffusione di informazioni sulle iniziative intraprese;

c) elaborazione di proposte per creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;

d) proposte al Consiglio dell’Ordine di iniziative previste dalle leggi vigenti;
e) elaborazione e proposta di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
f) promozione di iniziative e confronti tra gli avvocati ed i praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

g) promozione di moduli di formazione professionale per diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale.

Il Comitato potrà inoltre istituire, con propria delibera, uno «sportello» volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

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