Privacy: sull’illecito trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell’ente datore di lavoro (Cass. n. 18980/2013)

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Massima

Non è lecita, da parte dell’amministrazione comunale, la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet ufficiale, dei dati personali – sensibili e giudiziari – di un proprio lavoratore concernenti lo stato di malattia. 

 

1. Premessa

Nella decisione in commento dell’8 agosto 2013 n. 18980 i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato che è illecita la pubblicazione, da parte dell’ente datore di lavoro, dei dati sensibili e giudiziari di un proprio dipendente nell’Albo pretorio e sul sito internet ufficiale.

Secondo la Corte non può essere “pubblicizzata” la malattia del dipendente.

Nella sentenza si legge che “L’art. 22 d.lgs. n. 196/2003, invero, dispone che «i soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato» (comma 1).

Inoltre, <<i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa» (comma 3) e <<i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi» (comma 8), mentre rispetto ai dati sensibili e giudiziari <<i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi”.

Rendere, quindi, nota l’assenza dal lavoro di un dipendente (1) rappresenta diffusione di un dato personale e sensibile, attività, questa, vietata espressamente dal codice della privacy, ovvero il d.lgs. 196/2003.

Lo stesso vale per la diffusione dei dati giudiziari nel caso in cui il datore riveli di avere una causa con il proprio dipendente.

Nella fattispecie concreta, oggetto di controversia, il datore era un Comune; trova applicazione la disciplina sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Tali soggetti, come noto, possono trattare solamente i dati sensibili che siano indispensabili al fine di svolgere le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali di differente natura.

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte nella decisione oggetto di commento, intervenendo in materia di privacy e riservatezza, hanno precisato che la pubblica amministrazione non può divulgare lo stato di malattia del proprio dipendente, ed è tenuta a mantenere sul proprio sito i dati identificativi del personale anche nella ipotesi in cui tra le parti vi sia un contenzioso.

Il datore di lavoro è tenuto, quindi, al risarcimento del danno, non patrimoniale, al lavoratore, per lesione della propria privacy.

Si legge in sentenza che “ La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una “diffusione” di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini e l’interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (L. n. 675 del 1996, art. 1, comma 2, lett. h), e art. 27, comma 1)”.

Si precisa ancora che……….. “va tenuto conto della circostanza che «per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico-psichico e del complesso della sua personalità».

In particolare, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, tra l’altro, rilevanti l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente e il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore (2)”.

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; dal 2013 Tutor in Diritto civile c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. M. Orlandi

 

________ 

(1) Assente per malattia.

(2) Cfr. Cass. civ., sez. Lav., 17 febbraio 2009, n. 3785. 

Sentenza collegata

39784-1.pdf 105kB

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