Principio di rotazione nel Codice dei contratti e sua applicazione

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Approfondimento sull’applicazione del principio di rotazione nel Codice dei contratti.

Si consiglia la consultazione del seguente Codice per comprendere appieno la disciplina dei Contratti pubblici: Il nuovo codice dei contratti pubblici e la disciplina vigente nel periodo transitorio

Indice

1. Premessa

Il legislatore, in continuità con la pregressa disciplina e con le previsioni delle linee guida Anac n. 4, ha previsto una disposizione finalizzata a disciplinare il principio di rotazione al fine di evitare che l’affidatario uscente, forte del bagaglio di conoscenze acquisito, possa prevalere sugli altri operatori economici [1], ribandendo che gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, al fine di tutelare la concorrenza e di evitare il consolidamento di situazioni di rendite di posizione, l’affidamento dei contratti sottosoglia avviene nel rispetto tale principio, del quale però ne viene attenuata la portata.
A ben vedere, la giurisprudenza negli anni si è pronunciata varie volte sulla natura del principio di rotazione inquadrandolo inizialmente come assoluto, per poi considerare come il principio di rotazione non ha una valenza assoluta [2].
Il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 31, c.d. Nuovo Codice, contiene nella Parte I, del libro II, le disposizioni applicabili ai contratti sottosoglia che richiamano le misure di semplificazione introdotte con il decreto-legge n. 76/2020 e il decreto-legge n. 77/2021 e, in particolare, l’articolo 49 disciplina una versione attenuata del principio di rotazione, in correlazione con il principio del risultato e, in particolare, con il principio della fiducia.
Si consiglia la consultazione del seguente Codice per comprendere appieno la disciplina dei Contratti pubblici:

FORMATO CARTACEO

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e la disciplina vigente nel periodo transitorio

Il volume raccoglie il TESTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI insieme alle NORME COGENTI del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., IN VIGORE NEL PERIODO TRANSITORIO.Il testo del nuovo codice, completo dei relativi allegati attuativi, è integrato dagli indispensabili richiami alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 50/2016. Queste ultime invece sono arricchite da numerose note illustrative della relativa disciplina attuativa, complementare e transitoria, ivi incluse le disposizioni emergenziali.Tale disciplina transitoria è stata evidenziata in nota con colori differenti, in modo tale da garantire il rapido orientamento del lettore nella ricerca degli istituti rilevanti.Il volume è INTEGRATO DA NUMEROSI CODICI QR che permettono la visualizzazione su smartphone o tablet della documentazione più significativa richiamata nelle annotazioni a piè di pagina, ivi compresi i decreti ministeriali attuativi e le linee guida dell’ANAC ancora vigenti.IN APPENDICE SONO RIPORTATE:• le disposizioni più significative in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici del PNRR e del PNC (aggiornate al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. decreto PNRR 3);• le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 369 a 379, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023) attinenti al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto aiuti).Samuel BardelloniAvvocato amministrativista presso lo studio Vinti & Associati – Avvocati. Docente in numerosi master universitari e corsi di formazione sul public procurement. Consulente esperto nella materia della contrattualistica pubblica presso società ed enti pubblici. Autore di diversi articoli di commento sulle norme dettate in materia di evidenza pubblica.Dario CapotortoAvvocato, Professore Associato Abilitato in Diritto Amministrativo (ASN 2021/2023). Docente a contratto di Diritto degli Appalti Pubblici presso il Dipartimento di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Autore di diversi saggi e monografie in tema di contrattualistica pubblica, regolazione e concorrenza. Partner presso lo studio Vinti & Associati.

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2. Le deroghe al principio di rotazione

Il principio di rotazione, difatti, non si applica ai c.d. micro-acquisti, intesi come gli affidamenti di importi inferiore ad euro 5.000 esclusa iva. Considerando che gli acquisti di tale importo rappresentano una gran parte degli affidamenti, tale disposizione permette una maggiore semplificazione delle procedure di affidamento in quanto consente, sotto tale importo, di velocizzare e di garantire la celerità del procedimento amministrativo di acquisto.
In secondo luogo, il principio di rotazione non si applica negli affidamenti disciplinati dall’articolo 50, comma 1, lettera c), d) ed e), quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre alcun limite al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata senza bando.
In terzo luogo, nel caso in cui la struttura di mercato o l’effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, la stazione appaltante può reinvitare o riaffidare il contratto al gestore uscente.
La ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all’affidatario uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcuno sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato.
Inoltre, è importante considerare che la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

3. Applicazione del principio di rotazione nel Codice dei contratti

Infine, il legislatore ha voluto chiarire sin da subito la portata del principio di rotazione, disponendo che è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
La rotazione si ha, pertanto, solo verso l’affidatario che abbia conseguito due consecutive aggiudicazioni rientranti nello stesso settore merceologico, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l’aggiudicazione.
Con tale nuova impostazione, si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sottosoglia, ma di imporre esclusivamente il rispetto dei principi generali del Nuovo Codice. Tale scelta è stata presa anche a seguito delle diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell’attuazione del principio di rotazione che, fino a non pochi anni fa, aveva una portata definitiva assoluta.

Note

  1. [1]

    Consiglio di Stato, sez. V., 12 giugno 2019, n. 3943.

  2. [2]

    Pellegrino A., Il principio di rotazione nel Codice dei contratti, www.diritto.it, 2022.

Armando Pellegrino

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