Primo maggio e diritto al tempo libero
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Secondo la Cassazione, sez. III civile, decisione 22 marzo 2011 – 27 aprile 2011, n. 9422, il tempo libero non è un diritto fondamentale della persona, dato che quest’ultima “è libera di scegliere tra impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione”. Le perdite di tempo, l’attesa al telefono, le file allo sportello, nella specie appresso ad una compagnia telefonica che ti ha staccato l’ADSL e quindi la connessione ad Internet, configurano solo fastidi della vita quotidiana, che integrano una violazione di diritti solo immaginari, quali il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Insomma, essere e vivere felici è un “diritto immaginario dal quale non può derivare una responsabilità risarcitoria”.
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