Primo maggio e diritto al tempo libero
Leggi l’articolo integrale su Leggi Oggi
Secondo la Cassazione, sez. III civile, decisione 22 marzo 2011 – 27 aprile 2011, n. 9422, il tempo libero non è un diritto fondamentale della persona, dato che quest’ultima “è libera di scegliere tra impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione”. Le perdite di tempo, l’attesa al telefono, le file allo sportello, nella specie appresso ad una compagnia telefonica che ti ha staccato l’ADSL e quindi la connessione ad Internet, configurano solo fastidi della vita quotidiana, che integrano una violazione di diritti solo immaginari, quali il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Insomma, essere e vivere felici è un “diritto immaginario dal quale non può derivare una responsabilità risarcitoria”.
Leggi anche
Antiriciclaggio, la Corte UE apre all’accesso pubblico sui titolari effettivi
La Corte UE ammette l’accesso ai dati sui titolari effettivi dei mandati fiduciari, se fondato su un…
laura biarella
22/05/26
Pensioni anticipate per lavori gravosi: la CGUE amplia la tutela dei lavoratori mobili
La CGUE chiarisce quando totalizzare i periodi assicurativi per pensioni agevolate legate ad attivit…
Lorena Papini
22/05/26
Aborto senza avvisare il compagno: la donazione può essere revocata?
Revoca della donazione e IVG: per la Cassazione l’aborto deciso senza informare il partner non integ…
Redazione
20/05/26
Concessioni balneari, inammissibile il ricorso contro la Plenaria
Concessioni balneari, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro la Plenaria: chi è terz…
Redazione
20/05/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento