Previdenza dei giornalisti

Abruzzo Franco 18/05/06
Scarica PDF Stampa
Numerose sentenze della Consulta
e una direttiva comunitaria dicono
che l’Inpgi è un “ente pubblico”.
L’uguaglianza di trattamento
prevale sulle esigenze di bilancio.
Nella sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale si legge: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali …. con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 (pari dignità sociale e uguaglianza, ndr) della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”.
 
Legge 388/2000. Art. 76. (Previdenza giornalisti)
1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

– 1. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

2. L’INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.
2. L’opzione di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Legge 335/1995. Articolo 3 (comma 12)
Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all’articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
 
1. Sentenza 214/1972 della Corte costituzionale: “Insussistente l’analogia fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri”.
“Va innanzi tutto rilevato che, nel nostro ordinamento, non può ritenersi esistente, secondo sostiene il giudice a quo, un principio di carattere generale relativo alla sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi e pensioni per determinati crediti, tra cui quelli relativi al pagamento dei tributi. Accanto alle norme citate, che ammettono la assoggettabilità ad atti coattivi di pensioni da pagarsi da privati o da pubbliche Amministrazioni, esistono le norme che escludono le pensioni di qualsiasi importo, erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, da ogni azione esecutiva, tranne che per crediti verso lo stesso Istituto erogante (art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e art. 69 legge 30 aprile 1969, n. 153).
La tesi della eccezionalità della norma denunziata, che concerne l’esonero della perseguibilità delle pensioni dei giornalisti, non trova quindi conforto nella realtà normativa e non può perciò fornire la base di appoggio alla eccezione di illegittimità della stessa norma per violazione del principio di eguaglianza.
3. – Parimenti è insussistente l’analogia che vi sarebbe, a detta dell’ordinanza, fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri.
Invero, né i giornalisti sono liberi professionisti, né la loro cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali.
È vero, peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività (legge 3 febbraio 1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati giornalisti-professionisti, ma tale denominazione è loro conferita al solo fine di distinguerli dai “pubblicisti”, per quanto concerne la professionalità dell’impegno di lavoro dei primi, che deve essere esclusivo e continuativo, cosa che non occorre invece per quegli altri che, unitamente all’attività giornalistica, possono anche esercitare altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto, di detta legge).
Comunque sia poi in merito a tale qualificazione, certo è che i giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, onde è certo che liberi professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono.
4. – Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi professionisti di cui si è detto, perché la prima, e cioè l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che concernono la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti hanno compiti ben più limitati e circoscritti.
In sostanza, la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente dall’INPS e dall’INAM.
Appare perciò – come del tutto logico e naturale che la legge 9 novembre 1955, n. 1122, abbia esteso all’Istituto previdenziale dei giornalisti tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l’Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 10), e quindi anche la norma impugnata, contenuta nell’art. 1, concernente la insequestrabilità ed impignorabilità delle pensioni, la quale è poi anche essa una disposizione estensiva della normativa prevista in materia per l’INPS dall’art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827”.
 
2. Corte costituzionale (sentenza 248/1997). Le casse privatizzate (come l’Inpgi) mantengono “il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza””.
Le casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono la veste pubblica, che avevano in precedenza. Lo afferma la sentenza 248/1997 della Corte costituzionale. In questa sentenza si legge che “la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale”. La Corte costituzionale arriva a questa conclusione dopo aver osservato:
“Con l’art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge n. 537 del 1993 é stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed é stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare — nelle forme dell’associazione o della fondazione — gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma “ferme restando le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti”.
In attuazione di tale delega, l’art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo all’assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell’ente nel sistema, come centro d’imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. All’autonomiaorganizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d’intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
Particolare attenzione ha poi posto il legislatore al fine di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di garantire l’erogazione delle prestazioni: é stato così sancito il vincolo d’una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più recentemente in sede di riforma del sistema pensionistico generale, é stata prevista l’obbligatorietà della predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335). Il già citato comma 4 dell’art. 2 consente inoltre, nel caso di disavanzo economico finanziario, la nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; e solo ove sia accertata l’impossibilità di tale operazione, dopo un triennio dalla suddetta nomina, é previsto l’intervento di un commissario liquidatore con i poteri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
“Dal quadro così tracciato emerge che la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale”.
Conseguentemente la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma32, della legge 24dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell’art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e dell’art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino, con l’ordinanza in epigrafe”.
Dalla sentenza 384/2005 della Corte costituzionale si trae, invece, il principio che “spettano allo Stato vigilanza e sanzioni” in tema di previdenza, ma gli ispettori dell’Inpgi, come
Conseguentemente la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell’art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e dell’art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 dellaCostituzione, dal Pretore di Torino, con l’ordinanza in epigrafe”.
 
3. Sentenza 15/1999 della Corte costituzionale: “L’autonomia organizzativa non esclude l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”.
Questo il passaggio centrale della sentenza 15/1999 della Corte costituzionale: “La garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell’ente quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni. In tal senso il legislatore delegato ha recepito la formulazione della norma delegante inserendo tale garanzia nella disposizione che disciplina la gestione degli enti privatizzati (art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994). Ma anche se, considerando isolatamente i singoli segmenti della formula normativa adottata dal legislatore, si intendesse l’autonomia organizzativa come elemento del tutto distinto dalla organizzazione della gestione amministrativa e contabile, riferita quindi alla struttura dell’ente ed alla composizione dei suoi organi, essa non implicherebbe un’assoluta libertà di configurare le strutture dell’ente e non escluderebbe l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”.
 
4. La Corte costituzionale (sentenza 437/2002) limita l’autonomia dell’Inpgi, ritenendo prevalente il diritto all’uguaglianza sulle esigenze di bilancio. 
E’ noto che i ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437/2002, vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti, giornalisti, veterinari, chimici, etc) iscritti nelle altre Casse previdenziali trasformate dal dlgs n. 509/1994 in Fondazioni (è il caso dell’Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano già spuntato un’analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali …. con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 (pari dignità sociale e uguaglianza, ndr) della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”. L’ordinamento in sostanza non consente la politica dei due pesi e delle due misure. Il principio della pari dignità sociale e dell’uguaglianza vince. Sempre. Non sono ammessi trattamenti differenziati tra ragionieri e giornalisti sul piano pensionistico.
 
5. Sentenza 384/2005 della Corte costituzionale. Lavoro/spettano allo Stato vigilanza e sanzioni. (Gli ispettori Inpgi parificati a quelli Inps, Inail ed Enpals).
“Va aggiunto che la “previdenza sociale”, espressamente inclusa nel secondo comma dell’art. 117 Cost., è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato…..
Sulla base delle considerazioni esposte possono essere risolte le questioni concernenti le disposizioni della legge n. 30 del 2003….
Una volta fatta la precisazione che l’espressione «razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza…» va intesa come riferentesi agli organi di vigilanza facenti parte dell’amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, risulta chiaro che funzioni e strutture sono omogenee. Se è aderente al dettato costituzionale che le funzioni di vigilanza e quindi quelle ispettive aventi ad oggetto la previdenza sociale, la materia del lavoro (settore dell’ordinamento civile), nonché inerenti sia pure in misura ridotta all’ordinamento processualpenalistico siano in linea generale funzioni statali, si sottrae a sospetti di illegittimità costituzionale la normativa relativa alle strutture che devono svolgere siffatte funzioni…..
A quanto già osservato si deve soltanto aggiungere che, vertendo la vigilanza su materie di competenza esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiarietà e le modalità della sua attuazione, cui accenna la ricorrente.
 9.— D’altra parte, tale principio non può essere utilmente invocato all’inverso a favore delle Regioni con riguardo alle disposizioni dell’art. 6, comma 3, primo periodo, il quale stabilisce che «le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi»”.
I funzionari di vigilanza Inpgi svolgono una funzione “statale” e pubblica (con qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria).
Appendici
Pur dopo la trasformazione della propria natura giuridica, l’attività ispettiva attribuita all’Inpgi dal d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), può essereesercitata a mezzo dei propri funzionari di vigilanza nei termini e con le modalità previsti prima della trasformazione stessa. (C. Conti, sez. contr. enti, 05/12/1996, n.59; PARTI IN CAUSA Ist. naz. previd. giornalisti it. Amendola; FONTE Riv. Corte Conti, 1997, fasc.5, 75; RIFERIMENTI NORMATIVI L 11/11/1983 n. 638; DL 12/09/1983 n. 463).
 
Dlgs 23 aprile 2004 n. 124. Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110).
Articolo 6. Personale ispettivo.
1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’àmbito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.
 
6. Sentenza 137/2006 della Corte costituzionale, che è un duro monito indiretto anche per l’Inpgi: “I pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo)”.
La Corte costituzionale, con la sentenza 137/2006, ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell’articolo 3 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri). Questo comma subordinava “la corresponsione della pensione (di anzianità) alla cancellazione dall’albo dei geometri”. La corresponsione della pensione di anzianità, dice ancora il comma citato, “è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente”. In sostanza, dopo questa sentenza,  i pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo).
La Corte costituzionale sottolinea che “è già stata chiamata a scrutinare disposizioni analoghe a quella in esame, concernenti la disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale. E, se è vero che in quei casi era stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al parametro di cui all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza, ndr), non evocato dall’attuale remittente, è anche vero che ne fu affermata la illegittimità anche per la violazione dell’art. 4 (primo comma) della Costituzione (diritto al lavoro, ndr)., in ragione della compressione del diritto al lavoro, come nel caso in esame (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002). La Corte, poiché non rinviene argomenti che possano indurre a discostarsi dall’orientamento espresso con le sentenze citate, ritiene che esso debba essere ribadito”.
La sentenza della Corte costituzionale è un duro monito indiretto anche per l’Inpgi, anche se il Regolamento dell’Istituto tratta in maniera più morbida i pensionati di anzianità. Si legge nell’articolo 15 del regolamento dell’Istituto:
“Le pensioni di anzianità non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza. Sono, invece, cumulabili con quelli da lavoro autonomo fino al limite massimo dei 7.746 Euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
Il limite dei 7.746 euro è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat (è di euro 8.662,45 nel 2006, ndr).
Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia ovvero quando sono state liquidate con almeno 40 anni di contribuzione”.
Ma è indubbio che anche l’Inpgi, sia pure fino al compimento del 65° anno, comprime il principio costituzionale del diritto al lavoro e l’altro principio inviolabile dell’uguaglianza giuridica ed economica. Il regolamento dell’Istituto, attaccando il diritto al lavoro dei pensionati di anzianità e dei pensionati di vecchiaia anticipata (paragonati assurdamente ai primi), entra in conflitto con l’articolo 3 (12° comma) della legge 335/1995 (“riforma Dini delle pensioni”). Le disposizioni della legge 335/1995 “costituiscono – si legge nell’articolo 1 (punto 2) della stessa legge – princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”. Il 12° comma dell’articolo 3, “nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 (comma 2) del predetto decreto legislativo” prevede misure precise quali sono i “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. Il divieto di cumulo non rientra tra le “manovre” a disposizione delle casse privatizzate per assicurare la stabilità delle gestioni. L’Inpgi, per di più, è l’unica cassa privatizzata che è sostitutiva dell’Inps tenuta, in base all’articolo 76 della legge 388/2000, “a coordinare le sue forme previdenziali con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”. Ne consegue che l’Inpgi è obbligata, sul fronte del cumulo, ad applicare le regole generali previste per l’Inps e per gli istituti sostitutivi dell’Inps qual è l’Inpgi.
La Corte Costituzionale, nella sentenza del 7 novembre 2002 n. 437, ha sancito, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri periti commerciali, che neppure il riferimento alle esigenze di bilancio, in sé particolarmente pressanti per gli enti previdenziali privatizzati, potrebbe giustificare un regime deteriore in materia di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro (autonomo): vero è infatti che, una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità con lo svolgimento di un lavoro autonomo o subordinato, “il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione”.                                                                                             
Contrariamente alle altre Casse privatizzate, l’Inpgi non è ente previdenziale di soli liberi professionisti ma, in prevalenza, ente previdenziale di dipendenti di case editrici quali sono appunto nella grande maggioranza i giornalisti. Tale fondamentale principio si legge con chiarezza anche in una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 214 del 1972   (presidente Costantino Mortati), che recita: “….. è insussistente l’analogia che vi sarebbe, a detta dell’ordinanza, fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei geometri. Invero, né i giornalisti sono liberi professionisti, né la loro cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali. È vero, peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività (legge 3 febbraio 1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati giornalisti-professionisti, ma tale denominazione è loro conferita al solo fine di distinguerli dai “pubblicisti”, per quanto concerne la professionalità dell’impegno di lavoro dei primi, che deve essere esclusivo e continuativo, cosa che non occorre invece per quegli altri che, unitamente all’attività giornalistica, possono anche esercitare altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto, detta legge). Comunque sia poi in merito a tale qualificazione, certo è che i giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto dì lavoro è regolato da contratti collettivi, onde è certo che liberi professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono. Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi professionisti di cui sì è detto, perché la prima, e cioè l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie(art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti hanno compiti ben più limitati e circoscritti…….”.
 
7. Sentenza 23 gennaio 2006 n. 182 del Consiglio di Stato: “Le casse privatizzate sono enti pubblici. Lo dice una direttiva comunitaria”.
Roma, 29 gennaio 2006. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 182/2006, occupandosi dell’ente previdenziale dei dottori commercialisti, ha stabilito che le casse privatizzate sono enti pubblici così come stabilisce la normativa comunitaria. Si legge nella sentenza: “La sopraggiunta direttiva (31.3.2004) n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale dubbio, ha, all’allegato III, espressamente incluso tra gli organismi di diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza”.
La normativa comunitaria vale soprattutto per l’Inpgi, che tra le casse privatizzate dal dlgs 509/1994 è l’unica ad essere sostitutiva dell’Inps in base all’articolo 76 della legge 388/2000. Questa legge richiama le precedenti leggi degli anni 50 che avevano dato la veste giuridica pubblica all’Istituto di previdenza dei giornalisti.
La partita è chiusa per le casse privatizzate dopo questa sentenza del Consiglio di Stato, che, inoltre, cita diverse pronunce della Corte costituzionale (62/1977, 132/1984, 88/1985, 248/1997 e 384/2005), mentre per l’Inpgi bisogna tener conto anche della sentenza 214/1972. Il Consiglio di Stato scrive: “….risulta immune da censura l’osservazione del giudice di prime cure secondo cui la contribuzione obbligatoria, pur non assurgendo di per sé ad un’obbligazione formalmente tributaria, in realtà ne partecipa di tutto gli aspetti, di talché, concretandosi in un’erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza lo schema del finanziamento pubblico della Cassa ancorché non nell’esclusivo interesse di questa, ma pure per soddisfare esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti ….
…………..va osservato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, ai fini della qualificazione di organismo di diritto pubblico, tale organismo deve dipendere strettamente, mediante la sua modalità di finanziamento, di gestione e di controllo, dallo Stato, da Enti locali o da altri organismi di diritto pubblico….In particolare, si è precisato che un mero controllo a posteriori non soddisfa il controllo della gestione, mentre soddisfa detto criterio una situazione in cui, da un lato i poteri pubblici verificano non solo i conti annuali dell’organismo considerato, ma anche l’esattezza, la regolarità, l’economicità, la redditività e la razionalità dell’amministrazione corrente (cfr. sentenza 373/00, 27 febbraio 2003, Adolf Truley). Alla stregua di siffatto orientamento deve ritenersi sussistente un rapporto di stretta dipendenza della Cassa nei confronti del potere pubblico”.
Si legge ancora nella sentenza: “In sede di privatizzazione delle Casse di previdenza e assistenza delle diverse categorie professionali, il legislatore ha, infatti, espressamente disciplinato l’ingerenza statale sulla gestione delle contribuzione obbligatoria, avendo previsto, all’articolo 2 del Dlgs n. 509/1994, primo comma, una autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti “nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta”. Come specificato nell’articolo 2, tali limiti sono così stabiliti:
a)– La gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio…;
b)– In casi di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione;
c)– Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni;
d)– Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondazione, Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi dalla sua nomina avvia e conclude la procedura per rileggere gli amministratori dell’ente stesso.
Il successivo articolo 3 disciplina la vigilanza dello Stato e le forme in cui essa deve esercitarsi. A tal fine è previsto che nei collegi sindacali deve essere assicurata la presenza di rappresentanti della Amministrazioni statali interessate; che il Ministro del Lavoro e delle Previdenza Sociale, di concerto con quello del Tesoro, deve approvare tutti gli atti più importanti della cassa (lo statuto, i regolamenti e le relative modifiche, nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni); che la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento”. 
“Dal suesposto quadro normativo emerge l’esistenza di un controllo pubblico di particolare intensità, tale da corrispondere al requisito della “influenza pubblica” richiesta in sede comunitaria ai fini della qualificazione dell’organismo di diritto pubblico”.
(Il testo della sentenza in www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2254)
 
8. Sentenza n. 3065/2004 del Consiglio di Stato: “Non è consentito all’Inpgi di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale”.
L’articolo 76 della legge n. 388/2000 prevede che “le forme previdenziali gestite dall’inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria sia generali che sostitutive”. L’articolo 76 ha previsto, dice il Consiglio di Stato, “il principio del coordinamento quale criterio di cui devono tener conto l’Istituto (in sede di determinazione delle prestazioni e dei contributi) e i Ministeri vigilanti (anche in sede di approvazione)”. Scrive ancora il Consiglio di Stato: “Ciò comporta che il ‘principio del coordinamento’ non ha vanificato quello di autonomia, ma lo ha integrato quale limite che non consente all’Istituto di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale, con cui tendenzialmente deve armonizzarsi”.
 
9. Sentenza n. 6680/2002 della sezione lavoro della Cassazione: “L’Inpgi, che esercita una funzione pubblica, deve applicare la legge 388/2000”.
. “Gli enti di previdenza privatizzati esercitano una funzione pubblica. Nell’attività da loro svolta si applica il sistema sanzionatorio previsto dalla legge in caso di inadempienza agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali. La normativa di legge concernente il sistema sanzionatorio da applicare in caso di inadempienza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali si applica anche agli enti di previdenza privatizzati, quale l’Inpgi”. E’ questo il senso della sentenza della Sezione lavoro della Cassazione civile n. 6680 del 9 maggio 2002 (Pres. Trezza, Rel. Maiorano) resa pubblica dal sito www.legge-e-giustizia.it diretto dall’avvocato Domenico D’Amati. La sentenza vede prevalere la Rai (assistita dagli avvocati Renato Scognamiglio e Grande Franzo) e soccombere l’Istituto. In sostanza l’Inpgi deve applicare l’articolo 116 della legge 388/2000, che contiene “misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare” e che concede “sconti” sulle sanzioni che le aziende devono pagare agli istituti previdenziali per il ritardato pagamento dei contributi e dei premi. Franco Abruzzo ha dichiarato al riguardo: “Se l’Istituto è tenuto ad applicare l’articolo 116 della legge 388/2000, deve osservare anche l’articolo 72, che prevede la libertà di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo o dipendente”.
Appendice
In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali le sanzioni civili più lievi previste dall’art. 116 comma 10 della legge n. 388 del 2000 e in genere la nuova disciplina sanzionatoria di favore prevista dal citato art. 116 sono applicabili, ricorrendone le condizioni, anche in relazione a contributi dovuti ad enti previdenziali di diritto privato (nella specie, Inpgi) che esercitano l’assicurazione obbligatoria e ai quali la legge riconosce la natura di enti impositori, per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione. (Cass. civ., Sez.lav., 09/05/2002, n. 6680; PARTI IN CAUSA Rai Rai Tv C. Inpgi e altri; FONTE Mass. Giur. It., 2002; Foro It., 2002, I, nota di CARBONE; RIFERIMENTI NORMATIVI L 23/12/2000 n.388 Art.116).
 
10. Tribunale civile di Milano (sentenza n. 9571 decisa il 10 febbraio e depositata il 22 aprile 2005, giudice R. Punzo): “Dal gennaio 2003 per i giornalisti Inpgi l’art 44 della legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) ha introdotto il regime della totale cumulabilità tra pensioni di anzianità con redditi da lavoro di qualunque natura”.
La svolta è maturata con l’art 44 della legge 289/02 (Finanziaria per il 2003), la quale “ha introdotto il regime della totale cumulabilità tra pensioni di anzianità con redditi di lavoro di qualunque natura, quando i titolari abbiano 37 anni di contributi e 58 anni di età, consentendo inoltre in via transitoria a chi già fruisca alla data del 1.12.2002 di trattamento di anzianità, di accedere (se sprovvisto dei requisiti di età e di anzianità contributiva) alla totale cumulabilità, dietro pagamento di una somma di denaro da calcolare secondo i criteri prefissati dalla norma stessa”. Scrive ancora il giudice: “Non è possibile “salvare” l’attuale regime di incumulabilità (neppure invocando l’esigenza del perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio, che ? come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 437/02 ? non può comunque essere assicurato, “con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione” valido per i pensionati dell’Istituto convenuto a fronte di quello, opposto, ormai acquisito con riguardo alla generalità dei cittadini”.
La controversia può essere decisa, dice il Tribunale, sulla base di una adeguata valorizzazione del dato testuale e della ratio dell’art. 76 della legge 388/2000, secondo cui “le forme previdenziali gestite dall’Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”. Il “coordinamento” implica necessariamente un forte limite e un correlativo vincolo, anche finalistico, alla autonomia delle scelte dell’Istituto in quanto queste devono essere adottate in conformità (si badi non ai principi generali dell’ordinamento valevoli nel settore, ma) alle “norme” regolanti tra l’altro “le prestazioni” della Ago e dei regimi sostitutivi; se questo è il parametro a cui deve essere “coordinata” l’autonomia dell’Inpgi, ne discende che, una volta mutata la legge, l’Inpgi deve “coordinarsi” alle nuove disposizioni di carattere generale relative alla previdenza sociale, e non può mantenere sic et simpliciter le proprie precedenti normative interne. Il vero problema è che limiti il “coordinamento” comporti adeguamento pieno allo ius superveniens .
 
11. Sentenza 4364/05 del Tar Lazio: “Natura pubblica dell’attività svolta dalle casse dei professionisti”.
Non a caso, tanto l’art. 1, commi 33 e 34 della l. 24 dicembre 1994 n. 537, quanto l’art. 1, c. 3 del Dlg 509/1994 si premurano di precisare che la privatizzazione degli enti previdenziali, diversi da quelli che fruiscano di finanziamenti pubblici o di altre provvidenze a carico dei bilanci pubblici, avviene sì con garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ma sempre ferme restandone le finalità istitutive, il riferimento alla natura pubblica dell’attività svolta e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti .
Dal quadro così tracciato emerge che la trasformazione ex Dlg 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, la privatizzazione servendo a mantenere e render effettiva quell’autonomia che già ab origine aveva caratterizzato le Casse professionali rispetto al sistema dell’a.g.o. Tuttavia, il mantenimento dell’obbligo contributivo, in una con l’iscrizione, costituisce il corollario della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale degli enti trasformati. La modifica degli strumenti di gestione e la differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi costituisce sì un evento rilevante per connotarne la struttura emenintemente associativa. Ciò, però, non solo non ne elide la funzione d’ordine generale, ma soprattutto, con riguardo alla loro missione, ne costituisce un’innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.
Infine, relativamente al requisito dell’influenza pubblica, è opinione ferma in giurisprudenza e v’è nella specie concordia tra le parti che siffatto parametro sia desumibile alternativamente dal finanziamento pubblico, dal controllo pubblico sulla gestione, oppure dall’ingerenza dello Stato, dei poteri locali o d’altro ente od organismo pubblici nella designazione perlomeno della metà dei componenti degli organi ammini-strativi e di gestione.
La vigilanza esercitata dal Ministro del lavoro, non diversamente da quella che il previgente assetto tout court pubblicistico assegnava al Ministro del tesoro, va intesa in senso non enfatico, ma effettivo, ossia come potestà d’approvazione, nel merito, degli atti fondamentali della CNP e sulle deliberazioni in materia di contributi e prestazioni.
 
12. Sentenza 5280/2003 del Tar Lazio: “Necessario il coordinamento tra i regimi previdenziali Inps/Inpgi. L’Inpgi non può derogare alle norme generali”.  
Dal suddetto regime la regolamentazione adottabile dall’Inpgi sulla base delle direttive definite ai sensi del comma 15 dello stesso art. 116 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, non può prescindere, secondo il disposto di cui al capoverso dell’art. 38 della legge 5.8.1981 n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria), come modificato dall’art. 76 della legge n. 388/2000, il quale prescrive che “le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive“. Ne consegue che l’esercizio della potestà di autonomia normativa e del dovere di garantire l’equilibrio finanziario della gestione, disciplinate dalla normativa di settore (D.Lgs. 30.6.1994 n. 509, L. 8.8.1995 n. 335, L. 27.12.1997 n. 449), a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2001 richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali.
 
Derogando in maniera ingiustificata il sistema di coordinamento con le norme generali relative al sistema contributivo ed alle prestazioni di natura previdenziale, il decreto interministeriale datato 16 aprile 2002 e la delibera del 7 giugno 2001 n. 86 del Consiglio di amministrazione dell’Inpgi. con cui lo stesso è stato definito, sono illegittimi.
T.A.R. Lazio Roma sez. III 11-06-2003, n. 5280; FIEG e Editrice La Stampa s.p.a. e R.C.S: Editori s.p.a. e altro e Gruppo Editoriale l’Espresso s.p.a. c. Ministero lavoro e Politiche sociali e altro e IN.P.G.I.; FONTI Massima redazionale, 2004
 
Si configura quale interesse collettivo e di conseguenza può essere fatto valere solo dagli esponenti che rappresentano le case editrici e non dalle case editrici direttamente, l’interesse ad annullare il decreto interministeriale datato 16 aprile 2002 (definito con delibera del 7 giugno 2001 n. 86 del Consiglio di amministrazione dell’Inpgi.), con cui è stato approvato il nuovo sistema sanzionatorio applicabile per il mancato versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti delle case editrici.
T.A.R. Lazio Roma sez. III 11-06-2003, n. 5280; FIEG e altri c. Ministero lavoro e Politiche sociali e altri; FONTI Massima redazionale, 2004
 
La legittimità del decreto interministeriale datato 16 aprile 2002 (definito con delibera del 7 giugno 2001 n. 86 del Consiglio di amministrazione dell’Inpgi.), con cui è stato approvato il nuovo sistema sanzionatorio applicabile per il mancato versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti delle case editrici, in relazione a contestazioni sulla competenza dell’Inpgi. a derogare il regime previdenziale legale che non mettono in discussione l’obbligo delle case editrici di versare il contributo ed il diritto dell’ente gestorio di riceverlo, rientra nella cognizione del Tar.
T.A.R. Lazio Roma sez. III 11-06-2003, n. 5280; FIEG e altri c. Ministero lavoro e Politiche sociali e altri; FONTI Massima redazionale, 2004
 
13. Sentenza n. 9/2006 della Corte dei Conti del Lazio: “Rimane pubblica la natura dell’attività istituzionale dell’Inpgi, che è vigilato dal Ministero del Lavoro e dalla Corte dei conti”
Pubblichiamo il passaggio centrale della sentenza n. 9/2006 della Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Regione Lazio) emesso nel quadro di un giudizio di responsabilità:
“….A tal riguardo giova ricordare che l’INPGI, prima era un ente previdenziale, vigilato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riclassificato di notevole rilievo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 in riferimento a quanto previsto dall’articolo 20 della legge 20 marzo 1975 n. 70.
La natura pubblica del menzionato istituto è stata riconosciuta dal legislatore anzi una puntuale attribuzione alla giurisdizione della Corte dei Conti, in ordine ai giudizi in materia di responsabilità dei c.d. “enti parastatali,” è contenuta nell’ articolo 8, terzo comma, della legge n. 70 del 1975, la quale non ha fatto altro che confermare, codificandolo, un principio fondamentale già esistente nell’articolo 103 della Costituzione che è stato riaffermato nell’articolo 1, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; quest’ultima norma ­- confermativadi precedenti decreti legge – ha natura processuale in quanto attinente alla giurisdizione per cui è di immediata applicazione anche ai giudizi pendenti (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 63/96/A del 25 ottobre 1996).
Inoltre la ripetuta legge n. 70 del 1975, contenente disposizioni sul riordino degli enti pubblici non economici – ha compreso l’INPGI tra gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza stabilendo tra l’altro il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dei Ministeri competenti alla vigilanza e che nel caso dell’INPGI è il Ministero del Lavoro nonché il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria.
Oltre che dalla sua finalità e dalla previsione legislativa, la natura pubblicistica di tale attività si desume anche dalle norme regolamentari contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 sull’ amministrazione e contabilità degli enti pubblici da cui si desume che l’attività negoziale di tali enti è preceduta da una fase prodromica regolata da norme pubblicistiche che mettono in evidenza il pubblico interesse alla stipulazione del contratto.
Specificamente, tutte le norme previste nel titolo III del citato D.P.R. n. 696 del 1979, dimostrano come la fase inerente il processo di formazione della volontà dell’ente abbia chiare connotazioni pubblicistiche.
Viene così meno anche l’assunto di coloro che hanno affermato che l’attività posta in essere dall’ente in parola ha una mera natura privatistica per cui non era assoggettabile all’azione del Procuratore Regionale che invece impropriamente ha ritenuto – a loro dire – la connotazione pubblicistica della menzionata attività.
Ne consegue che, in ogni caso, per l’INPGI dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e in quanto ente pubblico istituzionale – ­e non ente pubblico economico – i suoi amministratori e dipendenti sono sottoposti alla giurisdizione di questa Corte.
Per i motivi che di seguito vengono illustrati la giurisdizione del giudice adito sussiste anche dopo l’emanazione della delibera di trasformazione adottata il 14 dicembre 1994 dal suo Consiglio di amministrazione, in forza della quale l’INPGI dismetteva la veste di ente di diritto pubblico per assumere, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro caratterizzata da: a) personalità giuridica di diritto privato;
b) autonomia gestionale, amministrativa e contabile nell’ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli ed in ragione della natura – ­che rimane pubblica – dell’attività istituzionale del’istituto;
c) titolarità di pregressi rapporti attivi e passivi nonché del patrimonio dell’omonimo ente di diritto pubblico;
d) continuità nello svolgimento delle attività previdenziali ed assistenziali in atto riconosciuti a favore dei giornalisti iscritti, ferma restando 1’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 per i giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti, titolari di rapporto di lavoro subordinato, iscritti, rispettivamente, nell’ Albo e nel Registro tenuti dall’Ordine.
L’ente è rimasto vigilato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottoposto al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259; inoltre il fondo integrativo di previdenza per i giornalisti – a seguito anche della riforma del sistema pensionistico – è da considerare tra le fìnalità istituzionali dell’ente e che anche dopo la trasformazione della natura giuridica dell’INPGI l’attività ispettiva attribuita ai sensi del decreto legge 12.9.1983 n. 463 convertito nella legge 11.11.1983 n. 638 viene esercitata a mezzo dei propri funzionari di vigilanza nei termini e con le modalità previsti prima della trasformazione stessa.
Da ciò discende che, ai fini della responsabilità amministrativa-contabile, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti non solo fino al 31 dicembre 1994 ma la suddetta giurisdizione è rimasta immutata anche successivamente dal momento che l’attrazione nella sfera privatistica dell’INPGI riguarda, tuttavia, il regime della sua personalità giuridica ma lascia ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione; il fondo pensionistico continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato non rilevando in senso contrario la pendenza attuale del rapporto di lavoro; conserva il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale; fa permanere il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria per assicurare la legalità, l’efficacia, l’efficienza, l’economicità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
 
14. Un’altra conferma della veste pubblica dell’ente previdenziale dei giornalisti. Anche per l’Inpgi versamenti unitari (come per Inps, Enpals, Inail, Inpdap).
Roma, 4 agosto 2005. Anche ai contributi dovuti all’Inpgi si applicherà il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni come avviene per Inps, Enpals, Inail e Inpdap. Lo ha stabilito il ministro dell’Economia, di concerto con il Lavoro, con il decreto 18 luglio 2005, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 179 del 3 agosto 2005. L’Inpgi – chiarisce il provvedimento – gestisce, in regime di sostitutività, le forme di previdenza obbligatorie per i giornalisti. I contributi Inpgi rientrano quindi tra quei contributi previdenziali e assistenziali che, per il capo III del decreto legislativo 241/1997, sono pagati attraverso versamenti unitari, con eventuale compensazione, con le imposte e altri premi. Questo decreto è un’altra conferma della veste pubblica dell’ente previdenziale dei giornalisti.
—————————————
 
15. MASSIMARIO
I dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l’Inpgi; tale obbligo può essere negato solo a seguito della prova della natura non giornalistica della prestazione lavorativa.
Cass. civ. sez. lav. 26-06-2004, n. 11944 ; INPGI c. Comune di Vittoria; FONTI Foro It., 2004, 1, 2346
 
È legittimo il provvedimento con cui il consiglio di amministrazione dell’INPGI ha deliberato il nuovo regime sanzionatorio per il caso di mancato versamento di contributi previdenziali dei dipendenti delle case editrici.
Cons. Stato sez. VI 12-05-2004, n. 3005; Inpgi c. Soc. editrice La Stampa e altri; FONTI Foro It., 2004, 3, 429
 
Quando sono impugnati atti generali, espressivi di un potere discrezionale, sussiste la giurisdizione amministrativa anche se vi è un’altra giurisdizione in relazione ai relativi atti applicativi o ai comportamenti materiali o negoziali conseguenti (principio affermato in tema di impugnazione di delibera dell’INPGI che ha stabilito per il caso di mancato versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti delle case editrici), il nuovo regime sanzionatorio.
Cons. Stato sez. VI 12-05-2004, n. 3005; Inpgi c. Soc. editrice La Stampa e altri; FONTI Massima redazionale, 2004
 
Nel giudizio promosso dal lavoratore subordinato contro il datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto assicurativo, l’istituto assicuratore non è contraddittore necessario, quantunque si controverta sulla esistenza del rapporto di lavoro come presupposto di quello previdenziale.
Cass. civ. sez. lav. 26-02-2004, n. 3941 ; Bruzzano c. Inpgi; FONTI Mass. Giur. It., 2004; Arch. Civ., 2004, 1474; CED Cassazione, 2004
 
Deve concludersi che l’art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 preveda una ipotesi speciale di licenziamento collettivo, da utilizzarsi al termine del periodo di cassa integrazione previsto dall’art. 35 della stessa legge, e non soggetto ai presupposti, ai criteri, alle modalità e ai termini dettati in via generale dalla legge n. 223 del 1991; al contrario, nel caso di licenziamento di giornalisti per riduzione di personale in aziende editrici che abbiano beneficiato dell’intervento dell’INPGI per l’erogazione del trattamento speciale di integrazione salariale, si sommano le garanzie previste dalle due discipline, in quanto l’impresa editrice – al pari di qualsiasi datore di lavoro – dovrà rispettare le previste procedure di intimazione del licenziamento ed i criteri legali di scelta, ed inoltre – a differenza degli altri datori di lavoro – sarà tenuta al versamento in favore del giornalista licenziato dell’indennità aggiuntiva di quattro mensilità di retribuzione.
Cass. civ. sez. lav. 27-10-2003, n. 16126 ; Siviero c. Edizioni Meridionali sp; FONTI Mass. Giur. It., 2003; Arch. Civ., 2004, 973
 
I benefici contributivi previsti dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 per l’assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità trovano applicazione per tutti i contributi dovuti per tali lavoratori, ivi compresi quelli assistenziali, a prescindere dalla natura della contribuzione e dalla identificazione dell’ente previdenziale destinatario. (Nella specie, con riferimento all’assunzione di giornalisti iscritti nelle liste di mobilità, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva disatteso la pretesa dell’Inps di limitare il beneficio in questione ai soli contributi previdenziali dovuti all’Inpgi, ai sensi dell’art. 7, comma 13, della legge n. 223 del 1991, con esclusione di quelli di natura assistenziale dovuti allo stesso Inps).
Cass. civ. Sez.lav. 22-11-2002, n. 16524; Inps c. Soc. coop. Nuova Informazione s.r.l. e Soc. coop. Nuova Informazione; FONTI Mass. Giur. It., 2002; Arch. Civ., 2003, 975; Gius, 2003, 6, 600; Mass. Giur. Lav., 2003, 69
 
Ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi va determinata con riguardo all’ufficio dell’ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza. Pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi. Nè possono sorgere dubbi di legittimità costituzionale della richiamata norma codicistica, nella parte in cui prevede quale foro competente quello del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, in relazione agli art. 3, 24 e 97 cost., postoche la individuazione di un foro competente, previsto in favore degli interessi del creditore, non implica disparità di trattamento, nè menoma i diritti di difesa del debitore, nè viola il principio di buon andamento dell’amministrazione.
Cass. civ. sez. lav. (Ord.) 16-07-2002, n. 10329; Soc. Glass Editori c. Inpgi; FONTI Mass. Giur. It., 2002; Arch. Civ., 2003, 559
 
Anche dopo la sua trasformazione in fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato e autonomia gestionale, amministrativa e contabile, l’INPGI ha continuato a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in favore dei giornalisti, i quali hanno l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione, ai sensi del d.lg. n. 509 del 1994, ed è rimasto vigilato dal Ministero del lavoro, cui la l. n. 70 del 1975 ha attribuito il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi, ed è tuttora sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della l. n. 259 del 1958; pertanto, nella specie, sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti nei confronti dell’INPGI in quanto la sua trasformazione in ente con personalità giuridica di diritto privato lascia comunque ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione e il fondo pensionisticocontinua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, non rilevando in senso contrario la pendenza attuale del rapporto di lavoro.
C. Conti Lazio Sez. Giurisdiz. 08-01-2002, n. 3; Proc. reg. c. Cesaro e altri; FONTI Riv. Corte Conti, 2002, f. 1, 227
 
L’attrazione nella sfera privatistica di numerosi enti previdenziali, tra cui l’Inpgi, riguarda il regime della loro personalità giuridica e lascia ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione (art. 1); conserva il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale (art. 2 e 3); fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l’efficacia (art. 3).
(C. Conti, Sez. contr. enti, 05/12/1996, n. 59; PARTI IN CAUSA Ist. naz. previd. giornalisti it. Amendola; FONTE Riv. Corte Conti, 1997, fasc.5, 75).
 
Milano,  1 maggio 2006

Abruzzo Franco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento