Pignoramento presso terzi: effetti, limiti e ruolo del debitore

La Cassazione chiarisce quando il pignoramento presso terzi incide sul credito e quali obblighi gravano sul terzo pignorato in procedure concorrenti

Redazione 25/11/25
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La Cassazione chiarisce quando il pignoramento presso terzi incide sul credito e quali obblighi gravano sul debitore-terzo pignorato nelle procedure concorrenti. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -ordinanza n. 28984/2025

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Indice

1. Il contesto: due esecuzioni sul medesimo rapporto obbligatorio


L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28984/2025 interviene su un tema classico ma tutt’altro che semplice: il coordinamento tra pignoramento mobiliare e pignoramento presso terzi quando le due procedure finiscono per incidere sullo stesso rapporto obbligatorio.
La vicenda trae avvio dal pignoramento mobiliare promosso dall’INPS nei confronti di una professionista debitrice. Parallelamente, altri creditori della stessa avevano pignorato — questa volta presso terzi — il credito che l’ente previdenziale vantava nei suoi confronti. Secondo la debitrice, i pignoramenti eseguiti dai creditori dell’INPS avrebbero reso “indisponibile” il credito oggetto della prima procedura, impedendo la prosecuzione dell’esecuzione mobiliare promossa dall’ente.
Tribunale e Corte d’appello non hanno condiviso tale interpretazione, ritenendo che la sola notificazione dei successivi pignoramenti non produce, di per sé, un vincolo impeditivo nei confronti dell’azione esecutiva avviata dal creditore originario. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

La presente guida pratica si propone di accompagnare il professionista nelle varie fasi di svolgimento della espropriazione forzata presso terzi, evidenziando le possibili problematiche che si possono verificare e proponendo soluzioni già applicate e collaudate nella lunga esperienza maturata dall’Autrice nell’ambiente giudiziario.L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.Leonarda D’AlonzoAvvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

 

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2. L’assenza di interferenza automatica tra procedure esecutive


La Cassazione conferma il rigetto del ricorso e ribadisce un principio fondamentale: la semplice notifica di un pignoramento presso terzi non comporta alcun automatismo nel mutamento della titolarità del credito.
Le due procedure, pur coinvolgendo il medesimo rapporto, hanno oggetti diversi:

  • il pignoramento mobiliare dell’INPS aggredisce i beni della debitrice;
  • i pignoramenti presso terzi dei creditori riguardano il credito vantato dall’INPS verso la stessa debitrice.

Non vi è dunque sovrapposizione necessaria o interferenza automatica tra i due processi esecutivi. Fino all’adozione dell’ordinanza di assegnazione, il creditore pignorante resta titolare del credito e conserva il diritto di proseguire l’esecuzione.
È un passaggio centrale della decisione: l’indisponibilità del credito non discende dalla notifica del pignoramento, ma dall’assegnazione ex art. 553 c.p.c.. Senza tale provvedimento, la procedura originaria non può considerarsi inibita.

3. Il ruolo del terzo pignorato e la necessità di una dichiarazione completa


La Corte dedica ampio spazio agli obblighi del debitore che, contemporaneamente, assume la posizione di terzo pignorato nella procedura avviata dai creditori del creditore originario.
Il debitor debitoris è tenuto a rendere una dichiarazione completa e veritiera ai sensi dell’art. 547 c.p.c., indicando:

  • l’esistenza del rapporto obbligatorio,
  • eventuali pignoramenti concorrenti,
  • tutte le circostanze rilevanti per evitare il rischio di un duplice pagamento.

La dichiarazione ha dunque una funzione preventiva e informativa: consente agli altri creditori di attivare gli strumenti previsti per il coordinamento delle esecuzioni parallele, evitando sovrapposizioni e conflitti.
La Cassazione sottolinea che il sistema non prevede alcun coordinamento d’ufficio tra procedure: è onere delle parti — debitore, creditore originario e creditori sopravvenuti — informare il giudice e attivare gli strumenti necessari.

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4. L’ordinanza di assegnazione come momento decisivo


Solo con l’ordinanza di assegnazione si verifica il trasferimento del credito ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Il provvedimento:

  • determina il subentro del creditore pignorante,
  • incide sulla legittimazione sostanziale e processuale,
  • segna il punto di svolta nel rapporto obbligatorio.

Fino a quel momento, la disponibilità del credito resta invariata e l’ente creditore può legittimamente proseguire l’esecuzione avviata in precedenza.
La debitrice, pertanto, non poteva invocare un inesistente vincolo di indisponibilità derivante dai pignoramenti successivi, mancando l’ordinanza di assegnazione che ne costituisce il fondamento.

5. Implicazioni operative: responsabilità e coordinamento


L’ordinanza offre un quadro chiaro degli equilibri tra le procedure esecutive concorrenti:

  • niente automatismi: un pignoramento non blocca l’altro;
  • centralità dell’assegnazione: solo l’art. 553 c.p.c. muta la titolarità del credito;
  • obblighi del terzo: la dichiarazione deve essere esaustiva per evitare rischi di doppio pagamento;
  • coordinamento su iniziativa delle parti, attraverso l’istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c. o altri strumenti.

La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza che enfatizza la necessità di una gestione consapevole e attiva delle esecuzioni parallele, evitando di attribuire al sistema effetti automatici non previsti dalla legge.

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