Pignoramento: chi decide in merito?

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Quando un creditore non ottiene un pagamento spontaneo da parte del debitore può ricorrere alla procedura di esecuzione forzata che, sui crediti di denaro, è il cosiddetto pignoramento.

A decidere se avviarlo e quale forma scegliere è lo stesso creditore.

Il titolo esecutivo

Prima di fare una simile valutazione, il creditore deve possedere un titolo esecutivo munito, quando necessario, di efficacia esecutiva e deve avere notificato un atto di precetto.
Prima di questa notifica il creditore può tentare ancora una volta di ottenere l’adempimento spontaneo del debitore con l’invio di una diffida ad adempiere, che non è obbligatoria e il creditore potrebbe decidere di passare direttamente alle “maniere forti”.
Un titolo esecutivo è un documento che consente di accertare, in modo sicuro e stabile, il diritto di credito di una persona.
Ad esempio, è titolo esecutivo una sentenza, anche esclusivamente in primo grado e se pendente appello, salvo che in secondo grado non sia stata “sospesa”.
Rappresenta un titolo esecutivo un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni dalla sua notifica. Lo è anche un assegno o una cambiale.
L’obbligo di pagamento viene affermato dallo stesso debitore che ha compilato questo documento.
Il titolo esecutivo va sempre notificato al debitore, salvo si tratti di assegni e cambiali.
Il debitore, deve essere messo a conoscenza di avere un debito e del fatto che per questo motivo il creditore ha intenzione di agire contro di lui.

L’atto di precetto

Il titolo esecutivo deve essere notificato al debitore insieme o separatamente all’atto di precetto. L’atto di precetto è un atto autonomo del creditore, anche se notificato attraverso l’ufficiale giudiziario.
Consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo che risulta dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, salva l’autorizzazione all’esecuzione immediata nell’ipotesi di pericolo nel ritardo, con l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.
Si tratta dell’ultimo avviso prima del pignoramento.
Il precetto ha efficacia per 90 giorni dopo i quali non può più essere avviato il pignoramento.
Alla scadenza del termine niente vieta al creditore di notificare un altro atto di precetto.
Il precetto non deve indicare il tipo di pignoramento che il creditore vuole svolgere, questa valutazione può essere riservata anche a un momento successivo.
Il precetto deve indicare:
Il nome e il cognome del creditore
Il nome e il cognome del debitore
L’entità del credito con gli interessi e le spese legali
Il titolo esecutivo e la data nella quale la cancelleria ha apposto la formula esecutiva, in caso di cambiali e assegni, vanno trascritte integralmente o fotocopiate
L’avviso di pagare entro 10 giorni
L’avviso di poter proporre uno dei sistemi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La scelta del creditore sul tipo di pignoramento da attuare non deve essere comunicata al giudice perché la fase dell’esecuzione forzata si svolge fuori dall’aula giudiziaria, in un rapporto che vede protagonisti il creditore e l’ufficiale giudiziario, un dipendente del ministero della giustizia e pubblico ufficiale, che svolge le operazioni di pignoramento secondo quantogli viene impartito dal creditore.
Neanche l’ufficiale giudiziario ha potere di decidere, se non nell’ambito del pignoramento mobiliare nel quale, se non diversamente richiesto dal creditore, deve preferire il pignoramento dei beni di più facile liquidazione, cioè quelli che si vendono più facilmente.

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