Permessi per cure termali del lavoratore

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Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale.

 

1. Nozioni generali

La legge n. 412/1991 e la legge n. 638/1983 prevedono che, per i dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali a carico dell’istituto nazionale di previdenza (INPS), possano essere concesse, al di fuori dei periodi di congedo ordinario e di ferie annuali, solamente per effettive esigenze terapeutiche oppure riabilitative, su richiesta del medico curante ovvero di medici dell’INAIL.

Le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali (1) sono elencate nell’allegato al DM del 12 agosto 1992, modificato dal successivo DM del 15 dicembre 1994 ancora modificato dal DM del 22 marzo 2001.

Il periodo di cure termali deve essere fruito dal lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta medica e tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.

Giurisprudenza sull’argomento (2) ha precisato che la retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 12/9/83, n. 463 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 638/83), la produzione, da parte dell’interessato, di apposita prescrizione di medico specialista della U.S.L., da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale.  

Ancora la giurisprudenza ha precisato che i congedi straordinari per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche (dei quali è in via generale vietata la concessione) possono essere concessi agli invalidi civili (con una percentuale superiore ai due terzi), ed agli appartenenti alle altre categorie sopra indicate, per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative (e non quindi in funzione meramente preventiva) ed in presenza degli stessi requisiti sostanziali e formali prescritti, in tema di cure idrotermali, per la generalità dei lavoratori dipendenti. (3).

In particolare si è affermato che anche i dipendenti appartenenti alle categorie protette (invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ciechi, sordomuti ed invalidi civili con una percentuale superiore a due terzi) sono tenuti a presentare, a corredo delle istanze dirette ad ottenere la concessione del congedo straordinario per l’effettuazione delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, la certificazione rilasciata da un medico specialista della usl da cui risulti che la cura prescritta è rispondente ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ed è strettamente correlata all’attuale stato d’infermità da cui deriva l’invalidità; sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni legislative vigenti è, infatti, illogico ritenere che il legislatore abbia subordinato la concessione di congedi per cure idrotermali, attribuite a tutti i lavoratori ivi compresi gli invalidi, perché ritenute di particolare utilità sociale, al vaglio dello specialista della usl e abbia, invece sottratto a tale vaglio le cure elioterapiche, climatiche etc. attribuite soltanto alle categorie protette siccome ritenute di minore utilità sociale e, comunque, allo scopo di accordare ad esse categorie una più estesa tutela sanitaria. (T.A.R. Lazio, Sez.III, 18/05/1990, n.951).

 

2. Casistica giurisprudenziale

Non è legittimo il licenziamento di una dipendente che aveva fruito dei permessi retribuiti per cure termali e non era stata vista entrare e uscire dal centro termale.

Ferma la validità del principio invocato dal datore di lavoro, relativo alla legittimità del controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso, sarebbe stato onere dell’azienda dimostrare e provare la giusta causa del licenziamento anche attraverso elementi idonei a dimostrare la presenza della lavoratrice in luoghi diversi dal centro termale nei giorni delle assenze dal lavoro. Cass. civ., 21 gennaio 2013, n. 1329

Per ottenere un permesso retribuito per cure termali non è sufficiente un certificato su modulo prestampato della USL con l’indicazione delle indalazionabilità delle terapie (4).

La prescrizione deve essere motivata.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato la norma di legge che disciplina la materia (art. 13 D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che dispone: “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative su motivata prescrizione di un medico specialista dell’Unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’Inps e dall’Inail, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti”.

Il lavoratore che debba sottoporsi a cure termali – ha precisato la Corte – ha diritto al trattamento di malattia quando le terapie risultino in concreto incompatibili con il godimento delle ferie oppure quando, pur essendo compatibili, non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti.

Affinché il lavoratore possa fruire del permesso retribuito – ha aggiunto la Corte – l’attestazione medica deve contenere un’espressa motivazione in ordine alla indifferibilità delle cure, in rapporto alle esigenze derivanti da uno stato patologico in atto; nel caso in esame le certificazioni rilasciate dal sanitario della ricorrente non rispondono ai requisiti prescritti dalla legge, essendosi egli limitato a riempire moduli prestampati senza attestare che la fangoterapia o la balneoterapia non potevano essere differite al periodo feriale, indicandone le ragioni della maggior efficacia della cura anticipata in relazione alle patologie riscontrate a carico della paziente.

Né tale carenza di contenuto – ha concluso la Corte – può essere validamente compensata attraverso l’apposizione sul certificato della sola espressione “indilazionabile”, non corredata dalle ragioni specifiche che impongono una cura immediata e non rinviabile, anche in relazione alla cadenza (già prestabilita, o prevedibile) del periodo feriale. Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2001, n. 14957

La domanda del lavoratore dipendente, volta alla affermazione del suo diritto a permessi extraferiali retribuiti per la fruizione di cure idrotermali (a norma dell’art. 4 legge 7 agosto 1982 n. 526 e dell’art. 13 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge n. 638 del 1983) sul presupposto della riconducibilita’ della fattispecie sotto la disciplina dell’art. 2110 cod. civ. in tema di tutela della malattia, deve essere proposta nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps, ricorrendo nei loro confronti un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., tenuto conto che, ai sensi dell’inderogabile disciplina dell’art. 1 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con modifiche nella legge n. 33 del 1980), l’Inps e’ l’unico soggetto obbligato ad erogare l’indennita’ di malattia, mentre il datore di lavoro e’ tenuto soltanto ad anticiparla, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’istituto, e a versare l’erogazione a suo esclusivo carico ove prevista dalla disciplina collettiva, e che l’obbligo di anticipazione del datore in tanto esiste in quanto la prestazione e’ effettivamente dovuta dall’istituto previdenziale. Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2000, n. 6190

Le cure termali richieste dai lavoratori, in presenza delle condizioni previste dall’art. 16 c. 4 e 5 L. 412/91, possono essere fruite in periodo extraferiale anche quando le ferie siano state programmate – in esecuzione di obblighi imposti dalla contrattazione collettiva – in periodi non coincidenti con quelli in cui le cure stesse devono essere effettuate. Pret. Parma, 21 maggio 1996, in D&L, 1997, 133

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 

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(1)  Cass. 2 gennaio 2001, n. 14, pres. Santojanni, est. Mercurio, in Orient. giur. lav., 2001, pag. 103.

(2)  E che danno, quindi, diritto alla prestazione a carico dell’INPS.

(3)   Cass. civ., Sez. lav., 29/03/1994, n. 3028.

(4)  Cfr. http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2314&Itemid=131

Rinaldi Manuela

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