Per la Corte di giustizia UE la malattia è assimilabile all’handicap se lede a lungo l’uguaglianza di vita professionale

Redazione 18/04/13
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Lilla Laperuta

Se una malattia, curabile o incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può essere ricompresa nella nozione di «handicap» ai sensi della direttiva 2000/78. Questo il principio emerso dalla sentenza della Corte di giustizia europea 11 aprile 2013 (cause riunite C‑335/11 e C‑337/11).

Nell’analisi del contesto normativo viene in primis richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata in nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, nel punto in cui recita che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la stessa rappresenta il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che ne impediscono la piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali la Convenzione ha sviluppato la nozione di “accomodamento ragionevole” ad indicare proprio il dovere di apportare le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al datore di lavoro.

Di qui le seguenti dichiarazioni finali formulate dall’organo di giustizia europeo:

a) la nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata;

b) l’articolo 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che la riduzione dell’orario di lavoro può costituire uno dei provvedimenti di adattamento di cui a tale articolo. Spetta al giudice nazionale valutare se, nelle circostanze dei procedimenti principali, la riduzione dell’orario di lavoro quale provvedimento di adattamento rappresenti un onere sproporzionato per il datore di lavoro;

c) la direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che prevede che un datore di lavoro possa porre fine al contratto di lavoro con un preavviso ridotto qualora il lavoratore disabile interessato sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi, quando tali assenze siano la conseguenza dell’omessa adozione, da parte del datore di lavoro, dei provvedimenti appropriati, in conformità all’obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli di cui all’articolo 5 della predetta direttiva.

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