Per l’affidare un servizio pubblico è corretto che un’amministrazioni operi attraverso una procedura concorsuale per la scelta del contraente

Lazzini Sonia 20/04/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 874 del 28 febbraio 2006, merita di essere segnalata per il seguente importante principio in essa contenuto:
 
<Si rivela infondato, infine, anche l’ultima censura. L’amministrazione, ad avviso della Sezione, che condivide sul punto le conclusioni del T.A.R., non è tenuta a motivare in modo specifico sulle ragioni per cui, anziché prorogare l’affidamento del servizio a trattativa privata con un precedente gestore, dispone di ricorrere ad una procedura concorsuale per la scelta di nuovo contraente. L’assegnazione dell’appalto mediante gara è il sistema ordinario stabilito dall’ordinamento per l’affidamento dei servizi pubblici. >
 
Appare inoltre importante rammentare che se su di una sentenza pende un appello, tale decisione non puo’essere considerata definitiva:
 
<E’ da condividere, infatti, quanto osservato dai primi giudici circa la non definitività della sentenza pretorile richiamata dall’appellante, essendo pendente l’appello, con la conseguente inapplicabilità del richiamato art. 32 c.p. (applicabile solo dopo una sentenza irrevocabile di condanna>
 
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 1997
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
sul ricorso in appello n. 1715/1997 proposto dalla Viaggi ****** di ********* e C., s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli **********************, ************** e ******************** ed elettivamente domiciliata con presso il primo in Roma, Via Sesto Rufo, n. 23,
 
CONTRO
 
il Comune di ******, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
 
la ****** Autoservizi, s.r.l. (già ****** Autoservizi, s.n.c.), non costituita,
 
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto, I Sezione, del 18.1.1996, n. 1307;
 
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti di causa;
 
Relatore, alla pubblica udienza del 24.5.2005, il Consigliere ********************;
 
Udito l’Avv. ************* per delega degli Avvocati *********, ******* e **********, come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La Società Viaggi ******, s.n.c., ha proposto in primo grado i seguenti ricorsi: 1) n. 3033/1992, con il quale ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di ****** del 1.10.1992, n. 581, che ha modificato la deliberazione della stessa Giunta Municipale del 1.10.1992, n. 581, di affidamento alla società ricorrente del servizio di trasporto degli alunni per un anno e si è indetta la licitazione privata per la scelta di un nuovo gestore del servizio; 2) n. 3034/1992, con il quale ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di ****** dell’8.9.1992, n. 74, di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice concernente l’aggiudicazione del servizio trasporto alunni per gli anni scolastici 1992-1993 e 1993-1994; 3) n. 3833/1992, con il quale ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di ****** del 26.10.1992, n. 624, di aggiudicazione alla s.n.c. ****** Autoservizi del servizio trasporto scolastico intercomunale dalle frazioni di S.Anna. ********* e Travettone al Centro Studi di Bassano del Grappa per l’anno 1992-1993; 4) n. 3615/1994, con il quale ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del 15.9.1994, n. 556, di aggiudicazione alla s.n.c. ****** Autoservizi per l’anno scolastico 1994-1995 il servizio trasporto degli alunni delle scuole medie superiori; 5) n. 3616/1994, con il quale ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di ****** del 2.2.1994, n. 20, di aggiudicazione alla s.n.c. ****** Autoservizi del servizio trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 1994-1995.
 
Il Comune di ****** e la ****** Autoservizi, s.n.c., si sono costituiti in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
 
Il del T.A.R. del Veneto, I Sezione, con la sentenza del 18.1.1996, n. 1307, ha respinto il ricorso.
 
La Società Viaggi ****** appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
 
Il Comune di ****** e la ****** Autoservizi, s.n.c., non si sono costituiti in appello.
 
All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
Con la sentenza del 18.1.1996, n. 1307, la 1^ Sezione del T.A.R. del Veneto ha respinto, previa riunione, cinque ricorsi proposti dalla Viaggi ******, s.n.c., avverso gli atti di aggiudicazione alla ****** Autoservizi S.r.l. (già ****** Autoservizi, s.n.c.) i servizi di trasporto scolastici per gli anni scolastici 1992-1993 e 1993-1994, e i successivi provvedimenti di proroga dell’affidamento della gestione del servizio alla stessa società ****************.
 
L’appello della Viaggi ****** è infondato.
 
Con il primo motivo, la società appellante ha dedotto la irragionevolezza della sentenza appellata nel capo che ha respinto la censura proposta in primo grado con la quale era stato denunciato che la società aggiudicataria del servizio non aveva dato la dimostrazione della disponibilità degli autobus necessari per l’espletamento del servizio.
 
Il T.A.R. ha rilevato che “il capitolato speciale non impone ai concorrenti di documentare la proprietà degli autobus che si intende adibire al servizio, ma solo di documentare a mezzo di fotografie di essere in grado di garantire il servizio di trasporto con mezzi in perfetta efficienza e regolarmente assicurati”.
 
La Società appellante rileva che in base a tale affermazione, chiunque avrebbe potuto partecipare alla gara solo che “avesse avuto l’accortezza di scattare qualche fotografia di autobus in circolazione”.
 
La censura va respinta in quanto effettivamente il bando non richiede una diversa dimostrazione della disponibilità degli automezzi.
 
In particolare, il bando non richiede alcuna documentazione come prova di tale disponibilità.
 
In relazione ad altro profilo del motivo in esame, anch’esso diretto a contestare la disponibilità degli autobus, deve obiettarsi che l’autorizzazione della Motorizzazione Civile al trasporto degli alunni è stata richiesta ed accordata solo successivamente all’aggiudicazione, giacchè solo dopo avere ottenuto il servizio la società aggiudicataria ha avuto l’esigenza di disporre di tale autorizzazione.
 
Il bando del resto non richiedeva tale titolo autorizzatorio come requisito di partecipazione alla gara.
 
L’appellante ha poi contestato la ragionevolezza della pronuncia appellata nel profilo che ha rilevato l’esigenza che gli autobus dovessero essere “in piena efficienza e regolarmente assicurati” senza peraltro affermare anche l’esistenza di un obbligo per i partecipanti alla gara di presentare anche la documentazione che provasse tali requisiti. Al riguardo si osserva che non è affatto priva di logica l’osservazione del T.A.R. secondo cui correttamente l’amministrazione non ha chiesto la documentazione alla quale si riferisce la società appellante per non gravare anticipatamente, cioè nella fase di selezione dei concorrenti, di onerosi aumenti di spesa i partecipanti alla gara, senza peraltro che ciò garantisse il perfetto adempimento degli oneri contrattuali da parte della impresa aggiudicataria.
 
La sentenza appellata deve confermarsi anche nel capo che dichiara irricevibile il ricorso n. 3616, con il quale la società appellante ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di ****** del 2.3.1994, n. 20, con la quale è stato prorogata l’assegnazione alla ****** Autoservizi del servizio trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 1994-1995.
 
Il ricorso avverso tale deliberazione è stato notificato l’8.11.1994, in coincidenza, grosso modo, con l’inizio del nuovo anno scolastico.
 
La società appellante afferma di averne avuto conoscenza in tale periodo, avendo constatato che la società ****** Autoservizi stava svolgendo il servizio di trasporto per gli alunni anche per il nuovo anno scolastico.
 
La deliberazione in parola, peraltro, pubblicata all’albo pretorio dal 17.3.1994 al 1.4.1994 e divenuta esecutiva l’11.4.1994, doveva essere impugnata dalla ******à ****** Viaggi nel termine decorrente dalla sua acquisita esecutività,in quanto non concernente direttamente la società appellante.
 
La irricevibilità del ricorso comporta che non possono essere esaminate le censure riprodotte in appello avverso la suddetta deliberazione di proroga n. 20 del 1994.
 
Va respinta anche la censura con la quale la società appellante ha fatto presente che il T.A.R. non ha dato alcun rilievo alla condanna penale in cui era incorso l’amministratore della ****** Autoservizi per il reato di truffa, in relazione alla dichiarazione in una gara di appalto per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico di avere falsamente dichiarato di avere la disponibilità di autobus, e alla conseguente applicabilità dell’art. 32 c.p.
 
E’ da condividere, infatti, quanto osservato dai primi giudici circa la non definitività della sentenza pretorile richiamata dall’appellante, essendo pendente l’appello, con la conseguente inapplicabilità del richiamato art. 32 c.p. (applicabile solo dopo una sentenza irrevocabile di condanna).
 
Il T.A.R. ha anche affermato, senza che tale profilo della pronuncia appellata sia stato specificamente contestato, la irrilevanza della vicenda penale segnalata dalla società appellante sul provvedimento di proroga del servizio, essendosi nel frattempo modificata la configurazione societaria della ****** Autoservizi, divenuta società di capitale, ed essendosi mutata anche la composizione dei suoi organi di amministrazione.
 
Si rivela infondato, infine, anche l’ultima censura. L’amministrazione, ad avviso della Sezione, che condivide sul punto le conclusioni del T.A.R., non è tenuta a motivare in modo specifico sulle ragioni per cui, anziché prorogare l’affidamento del servizio a trattativa privata con un precedente gestore, dispone di ricorrere ad una procedura concorsuale per la scelta di nuovo contraente. L’assegnazione dell’appalto mediante gara è il sistema ordinario stabilito dall’ordinamento per l’affidamento dei servizi pubblici.
 
L’appello della società ****** Viaggi, in conclusione, va respinto.
 
Nulla è da disporre in ordine alle spese del secondo grado del giudizio non essendosi costituite le parti appellate.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.
 
Nulla per le spese del secondo grado.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 24.5.2005,
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – Il 28 febbraio 2006

Lazzini Sonia

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