Pensione ai superstiti ed art. 18 della L. 111/2011

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Art. 18, comma 5, della L. 111/2011: premessa

Il comma 5 dell’art. 18 della L. 111/2011 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

 

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

 

La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.

 

 

Destinatari

Destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.

Ferma restando l’applicazione, ove ricorrano le condizioni, delle riduzioni previste dall’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, si riepilogano i requisiti soggettivi  del coniuge superstite, separato e divorziato per il diritto alla pensione ai superstiti.

 

 

Ex coniuge divorziato superstite

Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza delle seguenti condizioni:

–        deve essere titolare di assegno divorzile di cui all’art, 5 della legge 898/1970;

–        non deve essersi risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge   divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;

–        la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

–        risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.

 

 

Figli minori, studenti o inabili

Qualora vi siano figli minori, studenti o inabili la norma oggetto della presente circolare dispone che la pensione ai superstiti non deve essere ridotta.

I figli minori, studenti  di scuola media superiore o universitari,  inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del de cuius  fossero a suo carico. 

Si rammenta che sono equiparati ai figli legittimi:

–        figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (L. 04.05.1983, n. 184);

–        figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

–        figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile;

–        figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;

–        figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;

–        figli naturali riconosciuti, o giudizialmentedichiarati, dal coniuge del deceduto (DL Lgt. 18.01.1945, n. 39, art. 2, 3° comma);

–        nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;

–        minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge (art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).

Qualora  vi siano  nel nucleo familiare del dante causa figli  naturali, anche minori, del coniuge superstite o nati da precedente matrimonio del medesimo, le Direzioni  territoriali dovranno verificare che il genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di  mantenimento dei medesimi, in tale ipotesi infatti le somme dovranno essere valutate ai fini delle verifica  dell’effettivo mantenimento da parte del de cuius  nonché del requisito del carico relativamente ai figli studenti o inabili. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di  pensione ai superstiti.

 

 

Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario

La norma in esame dispone che, in assenza di figli minori, studenti o inabili come individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria (Art. . 22 , della legge 21 luglio 1965, n. 903), la quota di pensione ai superstiti liquidata in base al comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 111 del 2011 soggiace ai   limiti  di cumulabilità’ previsti dall’articolo 1, comma 41, della legge n.  335 del 1995.

Tali limiti di cumulabilità, infatti,  trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle (v. in proposito circolari n. 234 del 25/08/ 1995 e n. 38 del  20/02/1996).  

L’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, com’è noto, ha disposto l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa.

Alla pensione ai superstiti o alla quota di pensione attribuita al coniuge superstite,  divorziato, a più coniugi divorziati ed al coniuge superstite si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1998. Ne consegue che ai fini dell’applicazione del comma 41, della legge n. 335/1995,  si deve tener  conto dei redditi assoggettati.

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Staiano Rocchina

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