Patto di stabilità interno, i criteri interpretativi nella circolare diffusa dalla Ragioneria dello Stato

Redazione 21/02/12
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Lilla Laperuta

Sul portale della Ragioneria generale dello Stato è stato reso noto il testo della circolare del 14 febbraio 2012, n. 5, concernente il Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, disciplinato dagli artt. 30, 31 e 32 L. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012).

Il documento racchiude i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali evidenziando, in particolare, le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti. Fra queste la più significativa, si ricorda, è quella rappresentata dall’introduzione di un meccanismo di riparto dell’ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. In particolare, il comma 2 dell’art. 20 D.L. 98 del 2011, ha disposto che gli obiettivi del patto di stabilità interno, a decorrere dall’anno 2012, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri:

1) rispetto del patto di stabilità interno;

2) autonomia finanziaria;

3) equilibrio di parte corrente;

4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, è prevista l’estensione dei vincoli del Patto di stabilità ad una platea più ampia di enti. A partire dal 2013, infatti, saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le istituzioni (art. 25, co. 6, D.L. 1/2012).

Inoltre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno le Unioni di Comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1 dell’art. 16 D.L. 138/2011).

Infine, in applicazione dell’articolo 4, co. 14, D.L. 138/2011, sono assoggettate al patto anche le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata.

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