Parere motivato in materia regolata dal codice civile

Redazione 22/01/04
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di dott. Maurizio De Arcangelis
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I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue.
Caio con quattro testamenti olografi (redatti nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1998) aveva istituito i predetti coniugi legatari assegnando a Tizi la proprietà di un terreno ed una casa un giardino ed a Mevia la somma di cinque milioni di vecchie lire ed il denaro depositato presso l’ufficio postale di Piazza Bologna in Roma.
Con due testamenti di data più recente (redatti tra il 2000 ed il 2002) lo stesso Caio aveva nominato suo erede universale Sempronio.
I predetti coniugi chiedono al legale se ed a quali condizioni le disposizioni testamentarie a loro favore sono da considerare valide ed efficati.
Il candidato assunte le vesti del legale redigga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie al suo esame.
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In un primo tempo affronteremo gli istituti della successione universum ius e del legato, approfondendo tutte le problematiche sottese ed i casi di possibile incompatibilità reciproca ed in un secondo tempo ci soffermeremo sui casi di nullità ed annullabilità del testamento, essendo evidente l’importanza di un’eventuale invalidità dei testamenti posteriori se incompatibili con i precedenti. Mentre rimarrà escluso dal campo d’indagine lo studio delle disposizioni riguardanti le successioni legittime, sia per non complicare l’esposizione sia perchè nella traccia non vi è alcun riferimento al riguardo, ben potendosi assumere che nel caso in esame non vi sia alcuna quota di legittima da rispettare.
Nel nostro ordinamento la materia delle succesioni è interamente regolata dal Libro Secondo del Codice Civile e, più in particolare, le successioni testamentarie oggetto della presente analisi sono trattate al Titolo terzo del Codice.
L’art. 588 c.c. distingue le successioni testamentarie in due categorie: quelle a titolo universale, in grado di attribuire le qualità di erede e quelle a titolo particolare, che attribuiscono la qualità di legato.
Nelle prime rientrano le disposizioni successorie con cui il testatore intende attribuire una quota del proprio patrimonio unitamente considerato, mentre nelle seconde rientrano le disposizioni successorie con cui il testatore intende attribuire solo singoli beni determinati.

Peraltro, la distinzione tra erede e legato comporta ulteriori conseguenze giuridiche per quanto riguarda il profilo della solidale responsabilità per le obbligazioni assunte dal de cuius, che non ci attarderemo a trattare in questa sede.
Un’altra differenza tra gli istituti consiste nel fatto che mentre il legato si acquista senza bisogno di accettazione, l’erede deve sempre accettare la successione. Tale considerazione ci permette di contemplare una prima ipotesi preliminare in relazione al caso in cui Sempronio decida di rinunciare all’eredità.
In linea di principio i due istituti possono coesistere, ben potendo esservi al contempo uno o più legati e uno o più eredi.
Tuttavia, a norma dell’art. 587 c.c., il testamento è un atto revocabile e poichè nella traccia si fa riferimento a testamenti redatti in tempi diversi analizzeremo anche l’ipotesi in cui Caio con gli ultimi testamenti abbia espressamente revocato i precedenti ovvero sia di fatto sorta una qualche incompatibilità tra di essi.
Al riguardo, occorrerà innanzitutto chiarire se Caio abbia manifestato la volontà di revocare i precedenti testamenti olografi. In tal caso i legati in favore di Tizio e Mevia non avranno più alcun valore essendo stati espressamente revocati dal testatore.

Viceversa, qualora Caio non abbia espressamente revocato le precedenti attribuzioni e non si sia neanche in presenza di una revoca tacita, i due coniugi potranno legittimamente rivendicare i beni attribuiti loro mediante i testamenti olografi, per quanto, ovviamente, queste disposizioni rimangano compatibili con quelle sopravvenute.
Occorre precisare che si ha ex lege una revoca tacita delle precedenti disposizioni testamentarie ogniqualvolta queste non siano in concreto compatibili con le nuove disposizioni testamentarie.
In realtà il legislatore ragiona a contrario quando stabilisce con l’art. 682 c.c. che il testamento posteriore che non revoca espressamente i precedenti annulla soltanto le disposizioni che rimangono con esso incompatibili.
Tuttavia, secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti, questo articolo è teso a fissare all’interno del nostro ordinamento un principio generale di conservazione delle disposizioni testamentarie precedenti e di loro coesistenza con le nuove. Tale principio viene attuato ogni volta che in concreto siano conciliabili le differenti disposizioni successorie.
Procedendo per ordine, dunque, qualora le disposizioni successorie non siano fra loro inconciliabili in concreto bisogneraà appurare se esse siano eseguibili.
Ovviamente la condizione preliminare è il decesso di Caio.
In base all’art. 2648 c.c. i diritti sugli immobili acquisiti mortis causa dovranno essere trascritti. Mentre per quanto riguarda la somma di denaro depositata presso l’ufficio postale, essendo il luogo di deposito determinato, si configura un legato di cosa da pretendersi da certo luogo, disciplinato dall’art. 655 c.c., con la conseguenza che lo stesso è inefficacie se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del de cuius verso l’ufficio postale) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se materialmente esistente sia privo di efficacia per essere stato estinto il credito (Cass. n. 6317/91).

Viceversa, qualora Caio, anche solo per dimenticanza, abbia assegnato i medesimi beni a Sempronio questi sarà l’unico erede e non vi sarà spazio per equivoci o per ulteriori legati, essendo in tal caso in concreto incompatibile l’esecuzione degli ultimi testamenti con le disposizioni contenute nei precedenti. Rientrando nell’ipotesi di revoca tacita anche il caso in cui il testatore non ricordi di aver già testato (Cass. n. 5067/77).
In tal caso non rimarrà ai coniugi che analizzare l’ipotesi in cui i testamenti più recenti siano viziati e quindi nulli o annullabili.
Purtroppo la traccia fornisce pochi elementi oggettivi di valutazione, limitandosi ad un vago riferimento a due testamenti redatti in epoche diverse, senza specificare se sitratti di testamenti olografi o atti pubblici.
Preliminarmente converrà segnalare i vizi che in via generale possono inficiare l’atto.
In primo luogo vi è la carenza di capacità a disporre testamento, comprendendosi in tale categoria i casi in cui il soggetto testante sia un minore, un interdetto per infermità di mente ovvero chiunque si provi si trovasse in stato d’incapacità anche momentanea d’intendere d’intendere e volere al momento della redazione del testamento.
Vi sono poi soggetti che sono incapaci di ricevere per testamento, in particolare il tutore per i beni della persona posta soto la sua tutela.

Parimenti nel testamento per atto pubblico lo sono il notaio o il pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto ed i testimoni intervenuti.
La legge stabilisce i requisiti formali che debbono rispettare il testamento olografo e quello per atto pubblico.
Il primo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore, mentre il secondo è ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni.
L’art. 606 c.c. sanziona con la nullità i vizi di forma derivanti dalla mancanza di sottoscrizione nel caso di testamento olografo e in quello per atto pubblico anche quando sia assente la sottoscrizione del notaio. Mentre il testamento sarà annullabile per difetto di forma su istanza degli interessati in tutti gli altri casi.
Come tutti i negozi giuridici anche il testamento puo’ essere affetto dai vizi tipici che riguardano la volontà. In base all’art. 624 c.c. la disposizione testamentaria puo’ essere impugnata da chiunque ne abbia interesse quando sia possibile provare che sia stata l’effetto di violenza o dolo o errore.
dott. Maurizio De Arcangelis

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