Parere favorevole del Consiglio di Stato sullo schema di decreto correttivo al D.M. Giustizia 180/2010

Redazione 24/06/11
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Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, ma con osservazioni, allo schema di regolamento recante modifiche al D.M. 180/2010 sulla determinazione dei criteri e delle modalità d’iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 28/2010. In base al suddetto articolo, infatti, la formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo ed internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono state demandate ad apposita decretazione del Ministero della Giustizia che, in attuazione delle indicazioni legislative, ha emanato il citato D.M. 180/2010.

Nel testo del parere reso dal Consiglio di Stato si evidenzia come lo schema di regolamento di modifica risolve alcune delle criticità emerse in sede di prima applicazione della disciplina sulla mediazione, in quanto:

a) incrementa il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione, così da consentirne l’effettività;

b) incrementa l’aggiornamento formativo biennale dei mediatori;

c) incrementa le facoltà regolamentari degli organismi di mediazione, così da consentirne l’idonea completezza, in specie imponendo criteri predeterminati per l’assegnazione degli affari di mediazione, che siano rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia della laurea in ipotesi posseduta;

d) risolve alcune problematiche connesse alla disciplina delle indennità, contenendone i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumaciale;

e) proroga i termini per l’adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa.

Secondo il Consiglio di Stato, lo schema di regolamento si propone di irrobustire la professionalità del mediatore nelle more del giudizio di costituzionalità di cui è stata investita la Corte (Tar Lazio, ord. n. 3202 del 12 aprile 2011) con riguardo ad alcuni punti del D.Lgs. 28/2010 in rapporto agli artt. 24 e 77 Cost., non incidendo detto giudizio sulle modifiche proposte dal Ministero della giustizia. È in base a tali considerazioni che il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere favorevole, pur rilevando talune osservazioni in ordine al contenuto del provvedimento.

Di particolare interesse appare il suggerimento di valutare, sul piano dell’opportunità, se confermare la regola che rende possibile aumentare di un 1/3 e non di 1/5 le indennità del mediatore in caso di successo della mediazione. L’art. 16, comma 4, lett. b) del D.M. in oggetto stabilisce, infatti, che l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, determinato dalla Tabella A allegata al decreto, deve essere aumentato in misura non superiore a 1/5 in ipotesi di esito fruttuoso della mediazione. Invero, pur apprezzando l’innovazione che si intende introdurre e tesa a stimolare la professionalità dei mediatori, il Consiglio di Stato paventa che essa finisca per tradursi in un obiettivo aumento dei costi sostenuti dai cittadini per il servizio in un periodo di crisi economica.

Ancora, il Consiglio esorta gli estensori del regolamento a valutare se portare la riduzione delle spese previste per i primi due scaglioni della Tabella A allegata al D.M. 180/2010 a 40 euro. (Anna Costagliola)

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