Pacs: è ancora una volta oscurantismo?

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Si impone un chiarimento sui Pacs per onest? intellettuale, vista la rilevanza mediatica del fenomeno e viste le numerose e ? purtroppo anche in questo caso ? ?sapienti strumentalizzazioni politiche della proposta di legge.

Le informazioni che sono state fornite di volta in volta volevano far ritenere che i Pacs fossero una sorta di matrimonio atipico (risuona ancora nelle orecchie il tormentone-spauracchio della legalizzazione dei rapporti tra omosessuali), e non, invece, una semplice regolamentazione di una convivenza.?

Tale modo di informare si ? riscontrato sia nel mondo religioso che in quello laico, per cui ci? che ? giunto al cittadino ? stata una serie di nozioni spesso confuse e, di conseguenza, non tali da far maturare una conoscenza della fattispecie.

Il cittadino ha, suo malgrado, recepito i vari messaggi come volont? di istituire un matrimonio fra gay e quindi regolamentare le unioni omosessuali; in minima parte l?informazione ? stata tale da far comprendere che la regolamentazione riguarda eminentemente le unioni di fatto, indipendentemente dalla circostanza che queste potessero essere fra coppie omosessuali o eterosessuali.

Accanto alla famiglia legittima, fondata sul matrimonio ed esplicitamente riconosciuta dall?art. 29 della Costituzione, si pone la famiglia di fatto.

Con tale formula si usa definire quella unione tra soggetti di sesso diverso in cui manca il vincolo matrimoniale e che si basa sull?affectio e sul reciproco spontaneo rispetto dei doveri familiari.

In questa fattispecie viene, pertanto, esaltato il carattere di societ? naturale, trascurando totalmente ?l?involucro? contrattualistico e formale.

Naturalmente, questa forma di convivenza, per poter avere giuridica rilevanza, presuppone una certa stabilit? e seriet? d?intenti, richiesta anche da un orientamento della Corte di Cassazione.

L?enorme diffusione sociale ancor prima che dottrinale, ha indotto la giurisprudenza a confrontarsi lungamente sul tema della sua rilevanza giuridica e sulla disciplina dei rapporti che ne discendono.

Ci? in quanto manca, attualmente, una compiuta ed espressa regolamentazione del fenomeno, esistendo solo una serie di norme di recente? emanazione, per altro sporadiche e prive di coordinamento, che attribuiscono isolati effetti giuridici alla convivenza more uxorio, senza che da esse risulti possibile trarre un impianto normativo globale ed organico.

Per lungo tempo si ? sostenuta l?assoluta irrilevanza giuridica di organizzazioni familiari diverse dalla famiglia legittima.

Attualmente appare prevalente quella impostazione che, nel tentativo di proporre una nozione di famiglia di fatto come modello familiare alternativo alla famiglia legittima, ravvisa in altre disposizioni l?appiglio normativo idoneo a giustificarne la rilevanza giuridica (art 2, 3, 30 e 31 Cost.).

Non esistono regolamentazioni specifiche sulla famiglia di fatto, escludendosi la possibilit? dell?applicazione per analogia delle stesse norme della famiglia legittima.

Anche l?aspetto dei rapporti patrimoniali tra conviventi non trova spazio nel nostro impianto normativo.

Finora le parti, nell?esercizio dell?autonomia privata, hanno stipulato delle convenzioni con cui autoregolamentare i propri rapporti, soprattutto con riguardo alla cessazione della convivenza, oppure in ordine alle contribuzioni reciproche nella gestione del menage.

Le convenzioni non sono ammesse in materia successoria (art. 458 c.c.); in tale ambito il convivente non ? equiparato al coniuge, non potendo avere titolo alla successione legittima, ma solo a quella testamentaria.

Finora si ? ricorso, nel regolamentare i rapporti reciproci, alla categoria delle obbligazioni naturali (quanto dato da un convivente all?altro per le prestazioni alimentari ad esempio, non ? restituibile).

Sempre nel tentativo di apprestare una tutela alla convivenza more uxorio, la giurisprudenza (Cass. 2988/94) riconosce al convivente in caso di uccisione del partner, la pretesa al risarcimento del danno, non solo morale, ma anche patrimoniale, nei confronti del terzo che abbia cagionato la morte.

In Italia si contano un milione e centoventotto mila coppie di fatto, ma per il nostro ordinamento non esistono; infatti queste , pur potendo essere definite tali a tutti gli effetti per quanto riguarda l?impegno e la seriet? dell?unione, non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi doveri ?di una coppia la cui unione ? avvenuta attraverso la celebrazione del matrimonio, religioso o civile.

Ed ? proprio per questo motivo che nel 2002 ? stata presentata dal centrosinistra, firmata dall?onorevole Grillino, una proposta di legge che mira alla parit? dei diritti e dei doveri delle coppie di fatto; il patto civile di solidariet?, Pacs appunto, sul modello dei Pacs francesi del 1999.

Il Pacs ? un contratto stipulato da due persone maggiorenni, siano esse eterosessuali o omosessuali, che ha come unico fine quello di tutelare la propria unione e, punto fondamentale, di regolarla.

Con questo atto, la coppia di fatto non avr? solo diritti, ma anche doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del proprio compagno.

Il convivente potr? essere considerato erede legittimo e ottenere perci? l?eredit?; i contraenti potranno decidere tra comunione o separazione di beni, e godere di un?estensione del regime fiscale e previdenziale cos? come accade per i coniugi, comprese le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previste dalle norme.

Per quanto riguarda il codice penale, usufruiscono dell?astensione dalla deposizione.

Permette, ancora, alla coppia di fatto di regolare gli acquisti fatti in comune; di ottenere il permesso di soggiorno dopo cinque anni dalla stipula del contratto se il partner ? straniero; di ricevere le agevolazioni nel caso i due conviventi costituiscano una societ?.

Il Pacs ha natura esclusivamente contrattuale e non modifica in alcun modo lo stato civile delle parti.

Per poter sottoscrivere in patto civile di solidariet?, i due conviventi devono avere una vita in comune, con la quale si intende non solo comunione di interessi e coabitazione, ma soprattutto la residenza in comune e la vita di coppia, e prestarsi in modo reciproco sostegno materiale.

Non vi ? alcuna cerimonia o firma pubblica, ma tutto avviene semplicemente davanti all?ufficiale di stato civile o davanti al notaio; non viene in alcun modo modificato l?attuale sistema che regola lo status giuridico dei figli.

E? chiaro, dunque, che i patti civili di solidariet? vanno incontro a chi ne voglia usufruire, e di certo non obbligano chi non vuole sottoporre ad alcun vincolo giuridico la propria unione a farlo.

E? una presa di coscienza del pluralismo della nostra societ?, che non pu? pi? costringere una coppia a decidere solo tra due alternative; il matrimonio tradizionale, da una parte, e la completa assenza di diritti dall?altra.

Le coppie di fatto sono diventate nel nostro Paese un fenomeno sempre pi? incalzante, di fronte al quale sembra inutile non volerne prendere coscienza.

Inoltre, in quanto membri della comunit? europea, dovremmo evitare comportamenti di chiusura.

Il 3 settembre 2003 l?Europarlamento, nel ?rapporto Sylla? sul rispetto dei diritti umani nell?Unione Europea, approva una risoluzione sui diritti umani, invitando tutti gli Stati Membri a parificare le coppie di fatto e i matrimoni, estendendo il diritto di matrimonio e di adozione anche alle coppie omosessuali.

Ma a tutt?oggi, la situazione europea, a riguardo, non ? uniforme.

Il primo Paese al mondo a riconoscere diritti alle coppie di fatto ? stato la Danimarca, nel 1989.

La legge danese ha istituito la registreret partnerskab, ovvero un istituto in cui fosse possibile registrare le unioni di fatto, con una differenza; il contratto riguarda esclusivamente persone dello stesso sesso.

Nel 1996 segue l?Ungheria, accompagnata successivamente dalla Svezia, la Norvegia e l?Islanda; una riforma per alcuni versi simile potrebbe essere presto introdotta in Finlandia.

Nel 1999 viene attuata dalla rigorosissima Francia la regolamentazione delle coppie di fatto.

La legge n.99-944 propone alcune differenze e modifiche al primo libro del codice civile, riguardante le persone.

Vengono introdotte due definizioni; quella di ?concubinato? e quella di ?patto civile di solidariet??.

La prima viene definita come ?unione di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia?.

Invece, l?art. 515-1 c.c. definisce il Pacs come ?un contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune?; tale patto assume, quindi, la forma di un terzo modello di famiglia, accanto a quello della famiglia tradizionale e del concubinato.

L?unione ? considerata nulla se avviene tra ascendenti e discendenti in linea diretta, oppure se una delle due persone ? gi? coniugata o abbia gi? stipulato un altro patto civile di solidariet?.

In Belgio la legge sulla convivenza ? entrata in vigore il 1? gennaio del 2000, e non vi ? alcuna limitazione riguardante il sesso o i rapporti di parentela; garantisce, inoltre, limitati diritti patrimoniali, sociali e previdenziali, mentre sono esclusi quelli di successione, e non fa alcun rinvio ai diritti derivanti dal matrimonio.

L?inserimento nel I libro del codice civile riguarda non le persone, ma i modi di acquisto della propriet?.

Una qualche forma di regolamentazione giuridica delle coppie di fatto riguarda anche un altro Paese europeo di tradizione prevalentemente cattolica; la Spagna, particolarmente per le tre regioni di Navarra, Aragona e Catalogna, che gi? dal 1988 ha introdotto la norma.

La legge spagnola ? piuttosto avanzata; le condizioni per stipulare un patto civile di solidariet? sono identiche a quelle del matrimonio, vi ? l?obbligo alla partecipazione delle spese comuni e l?obbligo alimentare cos? come nel matrimonio.

In pi? sono riconosciuti i diritti successori, previdenziali e fiscali.

Alla fine del 2004 il governo spagnolo ha approvato il disegno di legge sulle coppie di fatto che permetter? anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Nel 2001 introducono tale legge anche il Portogallo, la Germania, la Svizzera.

Nel 2003 anche la Croazia e il Lussemburgo hanno approvato la legge sul riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto, eterosessuali ed omosessuali, in Polonia vi ? stata solo l?approvazione da parte del Senato.

Nel 2004 la Gran Bretagna diventa il tredicesimo Paese europeo a riconoscere uguali diritti alle coppie omosessuali ed a tutelare questo tipo di unioni, attraverso il Civil partnership Bill.

Nel 2005 anche la Slovenia ha presentato una proposta di legge sulla regolamentazione dei diritti per le coppie omosessuali.

Ad oggi, sono solo tre i Paesi dell?Unione Europea a non avere alcuna legge che preveda il riconoscimento e, soprattutto, la regolamentazione delle unioni di fatto, indifferentemente dal sesso; la Grecia, l?Irlanda e l?Italia, la quale non ha dato prova di civilt? nelle ultime scelte legislative, nonostante si presenti come un Paese evoluto, pluralista e laico.

Minervini Serena

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