P.A. ed uso motivato del potere di sospensione cautelare del proprio dipendente a seguito del venir meno dei presupposti legittimanti la sospensione obbligatoria

Redazione 04/04/18
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Il Consiglio di Stato, con la sentenze riportata in calce per esteso, ha operato una preliminare distinzione degli esatti confini comportamentali intercorrenti rispettivamente tra un provvedimento di sospensione obbligatoria ed uno di sospensione facoltativa dal servizio adottata nei riguardi di un dipendente della p.a.

Sul punto, è bene chiarire subito che mentre la sospensione obbligatoria, costituisce un atto dovuto per la p.a. in sede di temporanea estromissione del proprio dipendente dall’organico degli effettivi, che, non abbisogna quindi di particolari motivazioni, al di fuori di quelle rinvenienti dall’incartamento del fascicolo penale, la situazione muta radicalmente laddove si controverte in tema di sospensione facoltativa, a seguito della disposta scarcerazione dell’imputato-dipendente.

Sul punto, proprio per quanto riguarda la motivazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio così come contemplato nell’art. 91, comma 1, prima parte del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, nei confronti del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, un noto orientamento giurisprudenziale si era espresso nel senso di ritenere che la valutazione comparativa tra i fatti rimessi all’accertamento del giudice penale e la permanenza in servizio dell’imputato, non rivesta caratteri tali da richiedere una complessa motivazione, laddove, la gravità dei fatti illeciti addebitati all’imputato sia desumibile senza ombra di dubbio dalla stessa contestazione della fattispecie di reato.

Tuttavia l’attuale Consesso nel rendere la decisione in esame è stato di diverso avviso, poiché è giunto alla conclusione che la <inequivoca> gravità dei fatti ascritti al reo non sia un’elemento di giudizio di per sé idoneo in via esclusiva a motivare l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione “facoltativa” dal servizio.

A tal fine, prendeva in esame lo stesso periodo temporale in cui il provvedimento di sospensione era stato intrapreso a distanza di parecchi mesi dall’eseguito ordine di scarcerazione, evidenziando l’onere maggiormente gravoso per la stessa p.a. nel motivare esaustivamente un provvedimento volto a procrastinare nel tempo gli effetti “sospensivi” dell’esclusione dal servizio del proprio dipendente.

Chiarito preliminarmente che l’imputato non poteva vantare un diritto autonomo, jure proprio, per quanto attinente la decisione della riammissione in servizio, – giacchè, è noto a tutti che l’ordine di scarcerazione non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare obbligatoria precedentemente disposta dall’Ente di appartenenza del dipendente – determinando unicamente l’effetto di “costringere” la p.a. a statuire, alternativamente, in merito alla questione involgente il giudizio sulla riammissione in servizio, ovvero, nel ritenere sussistenti i presupposti per la legittima permanenza della sospensione cautelare già disposta, che da “obbligatoria” diventa quindi “facoltativa” in quanto susseguente ad una decisione discrezionale intrapresa dalla stessa p.a..

In buona sostanza, si delineava per i competenti organi della p.a. il compito precipuo di esprimersi – con un giudizio esente da censure contornate da caratteri di mero stile o comunque rinviabili per relationem a generiche esigenze cautelari riconnesse alla gravità della fattispecie penale – in merito alla sussistenza o meno di un potenziale pregiudizio al prestigio ed all’imparziale buon andamento dell’azione della p.a. da un punto di vita causale, addebitabile all’eventuale riammissione in servizio dell’imputato.

In tale contesto, aggiungasi altresì che, considerata l’adozione da parte della stessa p.a. di un potere discrezionale esercitato una volta che era già decorso un significativo periodo temporale rispetto alla caducazione del presupposto legittimante l’adozione della sospensione obbligatoria, a maggior ragione incombeva sulla p.a. l’onere di specificare con il rigore imposto dalle circostanze concrete, le reali ragioni del potenziale stato di eventuale “imbarazzo” derivante ipoteticamente dalla riammissione in servizio del dipendente.

Orbene, tanto premesso, è allora certamente comprensibile il timore manifestato dal Collegio nella sentenza, il quale, ha ritenuto che le uniche vere motivazioni sottostanti al provvedimento emesso dalla p.a. comportante il protrarsi del periodo di sospensione – passata da obbligatoria a facoltativa – dal servizio del dipendente, traeva origine dalla mera considerazione della sola gravità della fattispecie di reato, atteso che, quest’ultima, in caso di sentenza definitiva di condanna, avrebbe implicato la destituzione ipso iure del dipendente, ai sensi dell’art. 85 del T.U. n. 3 del 1957, nel testo vigente prima dell’intervento della nota sentenza della Corte costituzionale del 14.10.1988 n. 971.

In effetti, nella motivazione del provvedimento di sospensione facoltativa, sembra proprio non rinvenirsi alcuna traccia del processo motivazionale adottato dalla p.a. in base alle particolarità presentate dalla fattispecie in esame, circostanza, che, di per sé, è quindi certamente deprecabile, ove si consideri che l’Amministrazione non può esimersi dal considerare la gravità della fattispecie di reato, anche sotto il particolare aspetto delle particolari modalità e circostanze esecutive, e, dell’effettivo turbamento sull’attività della stessa pubblica amministrazione con riferimento da un lato al giudizio sulla personalità del reo, e, dall’altro al grado ed alla posizione da quest’ultimo assunta in seno all’Amministrazione stessa.

Peraltro, se è vero come sopra ricordato, che il pubblico dipendente, – già colpito dal precedente provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio – non ha un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, una volta riacquistata la libertà, è pur sempre vero, che il medesimo soggetto è comunque legittimo portatore di un interesse legittimo ad uscire da una situazione di oggettiva incertezza, alla quale può porsi fine solo a seguito di una decisione adeguatamente motivata della p.a., per quanto formante oggetto della predetta questione (sospensione “facoltativa” o riammissione in servizio).

*Avvocato

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 13 ottobre 2003 n. 6165 – Pres. Salvatore, Est. ******** – Ministero della Finanze (************) c. *** (Avv. ********) – (conferma T.A.R. Marche 21 maggio 1993 n. 321).

MASSIMA

Avuto riguardo alla concreta vicenda in controversia, ritiene il Collegio che il mero richiamo alla indubbia gravità del reato per il quale l’interessato veniva perseguito in sede penale non fosse nel caso di specie sufficiente a motivare il provvedimento cautelare.

L’Amministrazione, essendosi risolta a far uso del suo potere discrezionale a notevole distanza di tempo dal venir meno del presupposto in base al quale il dipendente era stato sospeso in via obbligatoria, aveva l’onere – onde oltretutto non incorrere in sviamento – di dare più puntuale conto del concreto turbamento che la riammissione in servizio dell’impiegato stesso, con riferimento alla sua personalità, nonché all’eventuale risonanza e gravità del fatto ascrittogli, potesse determinare sull’attività della stessa Amministrazione (cfr. ad es. V Sez. 10.7.2000 n. 3855).

In sostanza, nella fattispecie, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare almeno espresso riscontro dell’avvenuta valutazione delle peculiarità che caratterizzavano il caso in esame.

Di una tal espressa motivazione non vi è invece neppure sintetica traccia nel provvedimento impugnato il quale, ad avviso del Collegio, poggia invece in via pressoché esclusiva sul rilievo apodittico della gravità del reato ascritto perché comportante – in caso di condanna – la destituzione di diritto ed a prescindere dal procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 85 T.U. n. 3 del 1957 allora vigente nel testo non inciso dalla successiva sentenza della Corte costituzionale 14.10.1988 n. 971.

FATTO

Il dr. ***, vice direttore dell’Amministrazione periferica delle Imposte Dirette ed all’epoca reggente della sede di ***, veniva posto in sospensione obbligatoria dal servizio con decorrenza 14.5.1987, perchè tratto in arresto come imputato del reato di concussione.

Ottenuta in data 9.8.1987 la libertà provvisoria in virtù di ordinanza di scarcerazione emessa dal G.I. presso la Procura della Repubblica di Rimini, il funzionario chiedeva di essere riammesso in servizio: l’Amministrazione, peraltro, con D.M. 5 maggio 1988 n. 6007 manteneva l’interessato nella posizione di sospensione cautelare, stavolta facoltativa ai sensi dell’art. 91, primo comma – prima parte dell’art. 91 T.U. 10.1.1957 n. 3.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal dr. *** avverso il provvedimento ora citato, ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione ed assorbendo gli ulteriori motivi dedotti dall’interessato.

La sentenza è impugnata dall’Amministrazione, che ne chiede l’integrale riforma, osservando come il provvedimento cautelare dia congruo conto dei motivi che imponevano l’allontanamento dal servizio attivo di un dipendente imputato per grave reato.

Si è costituito l’appellato, insistendo per il rigetto dell’appello e riproponendo le censure dichiarate assorbite in primo grado.

All’udienza dell’11 luglio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello non è fondato e la sentenza impugnata va pertanto confermata, con le integrazioni motivazionali che si esporranno.

Con il primo motivo l’Amministrazione deduce che il provvedimento cautelare, annullato dal Tribunale per difetto di motivazione, dà invece congruo conto dei motivi che precludevano la riammissione in servizio del dipendente, richiamando da un lato l’incarico di reggente di un ufficio finanziario già affidatogli e dall’altro la gravità del reato (concussione) per il quale lo stesso risultava sottoposto a procedimento penale.

Il mezzo è infondato.

In linea generale, per quanto riguarda la motivazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio previsto dall’art. 91 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 (comma 1 prima parte) nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento penale, un consistente indirizzo giurisprudenziale afferma effettivamente che ai fini della sospensione cautelare, il giudizio sulla compatibilità dei fatti sottoposti all’accertamento del giudice penale con la permanenza in servizio dell’imputato non richiede particolari spiegazioni quando sia implicito nella particolare gravità del reato (ad es. V Sez. 16.3.1999 n. 262).

Peraltro, avuto riguardo alla concreta vicenda in controversia, ritiene il Collegio che il mero richiamo alla indubbia gravità del reato per il quale l’interessato veniva perseguito in sede penale non fosse nel caso di specie sufficiente a motivare il provvedimento cautelare.

In tal senso, giova innanzi tutto rilevare come il provvedimento in questione sia stato irrogato quando erano decorsi già otto mesi dalla scarcerazione del dr. *** e – inspiegabilmente – notificato ad oltre un anno di distanza.

In proposito è chiaro che, pur a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessato non poteva vantare alcun diritto alla riammissione, in quanto la concessione nel processo penale della libertà provvisoria al pubblico dipendente in stato di custodia cautelare, e pertanto obbligatoriamente sospeso dal servizio, non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare medesima, ma determina l’insorgere nella P.A. dell’obbligo di provvedere alternativamente o alla riammissione in servizio o alla sospensione cautelare facoltativa. (cfr. IV Sez. 15.5.1995 n. 335).

Senonchè, l’Amministrazione, essendosi risolta a far uso del suo potere discrezionale a notevole distanza di tempo dal venir meno del presupposto in base al quale il dipendente era stato sospeso in via obbligatoria, aveva l’onere – onde oltretutto non incorrere in sviamento – di dare più puntuale conto del concreto turbamento che la riammissione in servizio dell’impiegato stesso, con riferimento alla sua personalità, nonché all’eventuale risonanza e gravità del fatto ascrittogli, potesse determinare sull’attività della stessa Amministrazione (cfr. ad es. V Sez. 10.7.2000 n. 3855).

A ciò si aggiunga che, nelle more della procedura, le ispezioni amministrative volte ad accertare eventuali irregolarità nella conduzione dell’Ufficio diretto dallo *** avevano dato esito negativo e che l’interessato aveva comunque richiesto, se riammesso, di essere destinato a sede diversa da quella di *** (poi comunque soppressa con D.M. 29.12.1998): di qui l’ulteriore necessità di valutare in modo non generico il pregiudizio potenzialmente derivabile per il prestigio e la regolarità dell’attività amministrativa dalla riammissione in servizio di un dipendente imputato per fatto commesso in altra sede ed a significativa distanza di tempo.

In sostanza, nella fattispecie, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare almeno espresso riscontro dell’avvenuta valutazione delle peculiarità – ora evocate – che caratterizzavano il caso in esame.

Di una tal espressa motivazione non vi è invece neppure sintetica traccia nel provvedimento impugnato il quale, ad avviso del Collegio, poggia invece in via pressoché esclusiva sul rilievo apodittico della gravità del reato ascritto perché comportante – in caso di condanna – la destituzione di diritto ed a prescindere dal procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 85 T.U. n. 3 del 1957 allora vigente nel testo non inciso dalla successiva sentenza della Corte costituzionale 14.10.1988 n. 971.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello.

Compensa fra le parti le spese di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma l’11 luglio 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

Paol********************************************************************************** estensore Cons*************************************************************

Redazione

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