Ottobre 2017: con il sì del Parlamento Ue all’EPPO dura stangata alle frodi Iva

Ilaria Leccese 13/11/17
Scarica PDF Stampa
Ottobre 2017: con il sì del Parlamento Ue all’EPPO dura stangata alle frodi Iva

Dopo il lungo negoziato, aperto nel 2013, nel corso del quale il relativo testo legislativo è stato a lungo rimaneggiato l’European Public Prosecutor’s Office (EPPO), ossia  la procura europea antifrode, la nuova istituzione Ue – prevista dal Trattato di Lisbona nel rispetto dell’articolo  86 del Trattato Ue[1]  per perseguire una cooperazione rafforzata in eurozona – ha incassato, con 456 voti favorevoli, 115 contrari e 60 astensioni, il sì del Parlamento europeo.  La delibera che ne decreta la nascita del 5 ottobre 2017 segna una data significativa nella strategia di lotta alle frodi  ai danni del bilancio comunitario.

Alla decisione di dar vita al nuovo organismo comunitario, che diventerà operativo tra il 2020 e il 2021, hanno contribuito i 20 Stati membri che vi aderiscono , ossia  Italia, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Austria, Grecia, Cipro, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Finlandia, Slovenia, e i tre paesi baltici. Con una punta di orgoglio nazionale, si ritiene opportuno riconoscere al nostro Paese un ruolo determinante nell’aver messo in campo le migliori sinergie che hanno permesso il raggiungimento dell’importante risultato di superare i limiti evidenti dell’attuale sistema di persecuzione degli illeciti.

Illeciti che, come è noto, pesano gravemente sulla politica finanziaria dell’Unione. Infatti, solo nel 2015 le frodi hanno interessato 637,6 milioni di euro di fondi Ue spesi negli Stati membri.

Risultava anacronistico, e già nel 2009 il Trattato di Lisbona, ne aveva evidenziato la criticità, che le frodi dovessero essere perseguite, come fino ad oggi è accaduto, dalle magistrature interne lasciando sopravvivere vaste ampie di impunibilità dovute all’invalicabilità oltre frontiera delle competenze giudiziarie territoriali. E’ notorio che i procedimenti giudiziari attinenti ai reati che riguardano gli interessi finanziari della Unione, anche di dimensione puramente nazionale, non sono stati fino ad oggi perseguiti con efficacia a causa dell’eccessiva parcellizzazione delle indagini relative e della prescrizione spesso troppo breve che rende poco realistiche le prospettive di arrivare ad una sentenza di merito in fase dibattimentale.

L’ufficio centrale è previsto che risieda in Lussemburgo, dove ciascun Paese sarà rappresentato da un proprio procuratore

Un ufficio decentrato si troverà, invece, in ciascuno dei 20 Stati membri. Una volta chiusa l’indagine, la persona verrà giudicata dinanzi a una magistratura nazionale.  Le indagini saranno condotte da procuratori europei delegati che faranno integralmente parte dell’EPPO ma continueranno anche a esercitare le proprie funzioni di procuratori nazionali.

Il procuratore europeo avrà competenza giurisdizionale esclusiva e non incontrerà baluardi che si opporranno alla sua azione investigativa, di deterrenza e di condanna delle frodi degli illeciti fiscali in materia di utilizzo dei fondi europei, di corruzione e, segnatamente, in ambito Iva.

Dà un respiro di sollievo ai contribuenti sapere che si potrà arginare il diffuso ambito degli illeciti ai danni dell’ imposta sul valore aggiunto relativi a fattispecie  transfrontaliere di ammontare superiore ai 10 milioni di euro.

Basti pensare che, stando ai dati desumibili  dagli ultimi rapporti COLaf , il mancato gettito nelle transazioni transfrontaliere per via di frodi ai danni dell’Iva si aggira  a 50 miliardi di euro.

I Paesi citati che parteciperanno all’EPPO coopereranno nello scambio di informazioni, nelle indagini di polizia, nelle azioni di congelamento e sequestro dei beni, di arresto transfrontaliero degli indagati, lavorando in collaborazione con l’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e con Eurojust, l’Agenzia dell’Ue per la cooperazione giudiziaria penale, consentendo a quest’ultima di dedicare maggiori risorse alla lotta contro il terrorismo, il traffico di esseri umani o altri crimini.

L’esperienza da Eurojust risulterà fondamentale, essendo questo organismo a tutt’oggi l’unico abilitato a condurre indagini – seppure amministrative – per le quali il territorio dell’Ue rappresenta un unico spazio comune .

In inciso va detto che l’istituzione di nuova costituzione si traduce anche nel riconoscimento del fatto che il territorio della Ue rappresenta un unico spazio comune ai fini investigativi come dimostrato da tempo in talune applicazioni pratiche. Oltre alle già citate indagini dell’OLAF, ai sensi del regolamento CE 1073/99 e della normativa specifica sull’accertamento delle irregolarita’, si pensi anche alle indagini in materia di tutela della concorrenza ai sensi del regolamento CE 1/2003.

Gli 8 Paesi che attualmente non hanno aderito – Svezia, Paesi Bassi, Malta, Ungheria, Polonia, Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Ungheria – potranno farlo in qualsiasi momento.

Spetterà adesso al Consiglio l’adozione formale  del regolamento che conterrà le norme applicative necessarie ad implementare l’istituzione.

 

 

Dott.ssa Ilaria Leccese

IX sez. Tribunale Roma – Reati economici e tributari

 

[1] L’art. 86 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea recita:

  1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

 

Ilaria Leccese

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento