Ostacoli ai rapporti con i figli da parte dell’ex coniuge

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Può accadere che la madre vieti gli incontri tra il padre e i figli nei periodi stabiliti nella sentenza di separazione o di divorzio.

In simili casi il genitore escluso può ricorrere al giudice per riaffermare il suo diritto alla bigenitorialità, il quale può ammonire, sanzionare e anche condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni.

Esiste una sanzione punitiva, una somma da pagare, in relazione ai giorni di violazione degli obblighi imposti.

Nei casi più gravi, il genitore che si oppone senza giustificati motivi può perdere l’affidamento condiviso e l’altro genitore ottiene l’affidamento esclusivo dei figli.

Indice:

  1. La sindrome di alienazione genitoriale e la perdita dell’affido dei figli
  2. L’affidamento del minore esclusivo, condiviso o extrafamiliare
  3. Le sanzioni quando gli incontri con i figli sono ostacolati da un genitore

1. La sindrome di alienazione genitoriale e la perdita dell’affido dei figli

Il fenomeno è molto comune perché in molte coppie separate o divorziate i figli piccoli vengono utilizzati come un’arma da parte di un genitore contro l’altro e diventano lo strumento di boicottaggi, ripicche e ritorsioni tra i due.

Da questi comportamenti deriva che i relativi processi siano difficoltosi e lunghi.

Spesso, nelle cause si invoca la cosiddetta Pas, (acronimo inglese di Parental Alienation Syndrome) vale a dire la sindrome di alienazione genitoriale,  detta anche sindrome della madre malevola.

La Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (Cass. ord. 24/03/2022 n. 9691) ha tolto ogni dignità scientifica a questa teoria, affermando che:

La bigenitorialità è l’essenza dell’interesse e del benessere del minore e non può essere sacrificata facendo esclusivamente riferimento alla teorica della sindrome dell’alienazione parentale», che non può fondare «provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.

Il punto debole della Pas è che non si fonda su elementi che si possano verificare in modo oggettivo  in base alla scienza medica, ma consiste esclusivamente in valutazioni psicologiche.

Per questo la Suprema Corte nelle sentenze più recenti ha detto basta alle numerose pronunce dei giudici della famiglia che basano le loro decisioni sulla presunta sindrome di alienazione genitoriale, ritenuta dal consulente tecnico d’ufficio che ha esaminato il bambino ma rimasta priva di riscontri.

Le attuali questioni sono destinate a chiudersi in fretta perché con l’entrata in vigore della Riforma del Processo Civile la Pas non potrà più condizionare le decisioni del giudice.

2. L’affidamento del minore esclusivo, condiviso o extrafamiliare

I Supremi Giudici hanno affermato anche che l’utilizzo della forza fisica per sottrarre il minore al luogo nel quale  risiede con uno dei genitori, per collocarlo in una casa famiglia, è illegittimo, perché a loro dire:

non conforme ai principi dello Stato di diritto.

Sempre secondo il loro elevato parere, un simile sconvolgimento potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi al bambino prelevato.

La Corte suggerisce di percorrere la strada delle sanzioni economiche senza ricorrere a rimedi estremi, drastici però opportuni e dannosi per i minori.

Non è la prima volta che la Cassazione assume una posizione così netta.

Nel 2021 i Giudici di piazza Cavour avevano preso le distanze dalla Pas, ritenendo che l’affidamento esclusivo di un figlio minore a un unico genitore non poteva essere disposto esclusivamente sulla base di una diagnosi di Pas, in assenza di  prove concrete e della dimostrazione di un reale pregiudizio alla vita del bambino.

Anche in quel caso era stato annullato un provvedimento della Corte d’Appello che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l’allontanamento del bambino e l’interruzione dei rapporti con il genitore alienante che, da parte sua, avrebbe manipolato con arte il figlio per allontanarlo dall’altro genitore.

Nelle decisioni giudiziarie, dove possibile, si privilegia l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre l’affidamento esclusivo del figlio ad un unico genitore viene disposto esclusivamente quando emerge in modo chiaro l’inadeguatezza dell’altro a svolgere il suo ruolo educativo e di assistenza nei confronti del minore.

La maggiore attenzione per il giudice è sempre l’interesse del bambino, e le aspettative, più o meno egoistiche dei genitori, contano poco.

Nel procedimento l’ascolto del minore è obbligatorio se ha compiuto i 12 anni di età e deve essere svolto anche se è più piccolo ma capace di discernimento.

3. Le sanzioni quando gli incontri con i figli sono ostacolati da un genitore

L’articolo 709 ter del codice di procedura civile prevede un alcune possibilità a disposizione del giudice se dovesse riscontare inadempienze o violazioni ai provvedimenti stabiliti in sede di separazione o di divorzio, come la frequentazione del bambino con il genitore non collocatario attraverso il calendario di visite e di incontri.

Il genitore leso può ricorrere al magistrato che convoca le parti per ascoltarle, e all’esito adotta “i provvedimenti opportuni”, a cominciare dalla modifica delle condizioni stabilite nei provvedimenti in vigore.

Le misure che possono essere adottate, al di là del caso estremo, del quale si è scritto in precedenza,  della revoca dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in modo da ripristinare il corretto esercizio del diritto alla bigenitorialità, sono:

  • Ammonire il genitore inadempiente.
  • Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore.
  • Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro individuando la somma dovuta per ogni giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
  • Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Come risulta evidente, si tratta di sanzioni punitive, tanto che la norma richiama l’articolo 614 bis del codice di procedura civile, relativo  all’attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, e attribuisce al provvedimento del giudice il valore di titolo esecutivo per ottenere il pagamento delle somme dovute, in modo da consentire il ricorso agli strumenti di esecuzione forzata, a cominciare dai pignoramenti.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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