Organismi di mediazione: circolare sull’applicabilità del silenzio assenso

Redazione 20/06/11
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In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare (13 giugno 2011) diretta a fornire specifiche indicazioni quanto al profilo problematico inerente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che si attivano a seguito delle diverse istanze proposte e, in particolare, quanto all’applicabilità della disciplina del silenzio assenso.

In merito a detto ultimo profilo, nel testo del provvedimento viene chiarita espressamente l’applicabilità della disciplina del silenzio assenso relativamente al procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione: il trascorrere del termine di 40 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ovvero del termine di 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, senza che si sia provveduto all’adozione di un atto formale, assume una valenza giuridica propria, in quanto comporta il prodursi di effetti analoghi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione, tanto che l’amministrazione è tenuta in ogni caso all’iscrizione.

Ciò non toglie, comunque, che successivamente l’amministrazione medesima possa intervenire o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanza. Se, pertanto, da un lato, l’applicazione della disciplina del silenzio assenso come modalità di possibile conclusione del procedimento de quo consente all’istante di poter operare nel senso richiesto una volta che il termine di conclusione sia trascorso senza adozione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione, dall’altro si pone comunque quest’ultima nella possibilità di intervenire in un momento successivo, competendo in ogni caso ad essa controllare costantemente che ciascun organismo od ente svolga l’attività nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive impartite.

La concreta operatività dell’istituto del silenzio assenso si muove dunque su due piani: da un alto, quello del diritto dell’istante ad avere certezza della conclusione del proprio procedimento amministrativo, sia in conseguenza di un atto formale che per effetto del silenzio assenso; d’altro, quello che mantiene in capo all’amministrazione un potere di controllo che le consente di ripristinare la situazione di legittimità nel caso in cui l’istanza non risulti adeguatamente supportata dai requisiti di legge previsti (Anna Costagliola)

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