Ordini professionali: sono soggetti alla normativa anticorruzione? La risposta in un parere dell’ANAC

Redazione 23/10/14
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Biancamaria Consales

Con delibera 145 del 21 ottobre 2014, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha espresso parere in merito all’applicazione o meno della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012, nonché al D.Lgs. 33/2013 (decreto sulla trasparenza) anche agli ordini ed ai collegi professionali.

L’Autorità, nel fornire risposta affermativa alla problematica prospettata, richiama alcune fondamentali norme in materia. Sottolinea, pertanto, che l’art. 1, comma 59 della L.190/2012, sancisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione (di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 , del D.Lgs. 165/2001. Si ricorda che, in base a tale ultimo articolo,“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”.

L’art. 3, comma 1 del d.P.R. 68/1986, poi, prevede che, all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra anche il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali; viene, dunque, confermata l’appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

 Le disposizioni anticorruzione, inoltre, si applicano agli ordini ed ai collegi professionale anche in considerazione del fatto che i rapporti di lavoro del personale ad essi appartenente integrano, a tutti gli effetti, un rapporto di pubblico impiego.

In conclusione, proprio in applicazione della normativa sull’anticorruzione, i suddetti enti (ordini e collegi), dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.

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