Ordinamento della professione di giornalista (Legge 3 febbraio 1963, n. 69 in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 49) (1)

Normativa 21/06/07
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Titolo I
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Capo I
DEI CONSIGLI DELL’ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
 
Articolo 1
Ordine dei giornalisti.
 
È istituito l’Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell’albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell’Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l’ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
 
Articolo 2
Diritti e doveri.
È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
 
Articolo 3
Composizione dei Consigli regionali o interregionali.
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell’albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
 
Articolo 4
Elezione dei Consigli dell’Ordine.
 
L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni (1).
L’avviso deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
L’assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
(1) Comma così sostituito dall’articolo 2, comma 4 quater, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 
Articolo 5
Votazioni.
Il presidente dell’Ordine, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l’anzianità di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell’ufficio elettorale.
Il segretario dell’Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
 
Articolo 6
Scrutinio e proclamazione degli eletti.
 
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell’Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorso otto ore dall’inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un’assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l’elezione, il presidente dell’assemblea comunica al Ministero della giustizia l’avvenuta proclamazione degli eletti.
 
Articolo 7
Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni.
 
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
 
Articolo 8
Reclamo contro le operazioni elettorali.
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell’albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell’Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l’elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l’elezione dichiarata nulla.
 
Articolo 9
Cariche del Consiglio.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell’elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
 
Articolo 10
Attribuzioni del presidente.
 
Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine; convoca e presiede l’assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell’albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
 
Articolo 11
Attribuzioni del Consiglio.
 
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell’albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell’assemblea;
h) fissa, con l’osservanza del limite massimo previsto dall’art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell’albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
 
Articolo 12
Collegio dei revisori dei conti.
 
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all’assemblea.
L’assemblea convocata per l’elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 
Articolo 13
Assemblea per l’approvazione dei conti.
 
L’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
 
Articolo 14
Assemblea straordinaria.
 
Il presidente, oltre che nel caso di cui all’articolo precedente, convoca l’assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell’albo dell’Ordine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
 
Articolo 15
Norme comuni per le assemblee.
 
Il presidente e il segretario del Consiglio dell’Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell’assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell’art. 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant’altro il disposto dell’art. 4.
 
Capo II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
 
Articolo 16
Consiglio nazionale: composizione.
È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 100 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà.
L’elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell’assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell’elezione dichiarata nulla.
 
Articolo 17
Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni.
 
I componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell’art. 7.
 
Articolo 18
Incompatibilità.
 
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.
 
Articolo 19
Cariche.
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell’elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell’elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell’ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.
 
Articolo 20
Attribuzioni del Consiglio.
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell’albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
 
Articolo 21
Attribuzioni al Comitato esecutivo.
 
Il Comitato esecutivo provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell’ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell’articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
 
Articolo 22
Attribuzioni del presidente.
 
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell’art. 10, secondo e terzo comma.
 
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
 
Articolo 23
Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo.
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell’Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Fino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
 
Articolo 24
Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia.
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l’alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
 
Articolo 25
Ineleggibilità.
 
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.
 
Titolo II
DELL’ALBO PROFESSIONALE
 
Capo IDELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
 
Articolo 26
Albo: istituzione.
 
Presso ogni Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale è istituito l’albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L’albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell’albo di Roma.
 
Articolo 27
Albo: contenuto.
 
L’albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l’indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L’albo e compilato secondo l’ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d’ordine di iscrizione.
L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell’albo.
A ciascun iscritto nell’albo è rilasciata la tessera.
Articolo 28
Elenchi speciali.
 
All’albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell’interessato, il Consiglio nazionale dell’Ordine.
 
Articolo 29
Iscrizione nell’elenco dei professionisti.
 
Per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti sono richiesti: l’età non inferiore agli anni 21, l’iscrizione nel registro dei praticanti, l’esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 31, e l’esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all’art. 32.
La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
 
Articolo 30
Rigetto della domanda.
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo o al registro dei praticanti dev’essere motivato, e dev’essere notificato all’interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
 
Articolo 31
Modalità di iscrizione nell’elenco dei professionisti.
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all’art. 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.
Per l’accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell’assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d’ufficio da parte del Consiglio dell’Ordine.
Non possono essere iscritti nell’albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell’Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.
 
Articolo 32
Prova di idoneità professionale.
 
L’accertamento dell’idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.
L’esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell’Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della Corte d’appello di Roma, scelti l’uno tra i magistrati di tribunale e l’altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.
Le modalità di svolgimento dell’esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.
 
Articolo 33
Registro dei praticanti.
 
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l’iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell’art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica di cui all’art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell’art. 31.
Per l’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell’esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
 
Articolo 34
Pratica giornalistica.
 
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.
 
Articolo 35
Modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti.
 
Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda dev’essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31.
Articolo 36
Giornalisti stranieri.
 
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (1).
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell’art. 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31.
(1) Comma così modificato dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1969, n. 308.
 
Capo IIDEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL’ALBO
 
Articolo 37
Trasferimenti.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell’albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell’Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall’albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.
 
Articolo 38
Cancellazione dall’albo.
 
Il Consiglio dell’Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall’albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell’elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall’art. 36, e ne faccia domanda.
 
Articolo 39
Condanna penale.
 
Debbono essere cancellati dall’albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l’interdizione permanente dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell’iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell’ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell’Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell’art. 48.
 
Articolo 40
Cessazione dell’attività professionale.
Il giornalista è cancellato dall’elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’esclusività professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito nell’elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, e ne faccia domanda.
 
Articolo 41
Inattività.
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.
 
Articolo 42
Reiscrizione.
 
Il giornalista cancellato dall’albo può a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell’art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
 
Articolo 43
Notificazione delle deliberazioni del Consiglio.
 
Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall’albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell’articolo precedente, devono essere motivate e notificate all’interessato nei modi e nei termini di cui all’art. 30.
 
Articolo 44
Comunicazioni.
Una copia dell’albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d’appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine e presso il Ministero della giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d’appello, al procuratore generale della stessa Corte d’appello ed al Consiglio nazionale.
 
Capo IIIDELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
 
Articolo 45
Esercizio della professione.
 
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 1968, n. 11, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
 
Articolo 46
Direzione dei giornali.
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell’art. 34 devono essere iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (1).
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell’elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell’art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1968, n. 98, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco dei pubblicisti.
 
Articolo 47
Direzione affidata a persone non iscritte nell’albo.
 
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all’albo dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l’annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell’elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell’elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell’elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all’art. 35 della presente legge (1).
Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell’albo.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1968, n. 98, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell’elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell’elenco dei professionisti.
 
Titolo III
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
 
Articolo 48
Procedimento disciplinare.
 
Gli iscritti nell’albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’art. 44.
 
Articolo 49
Competenza.
 
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto l’incolpato.
Se l’incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell’Ordine designato dal Consiglio nazionale.
 
Articolo 50
Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell’Ordine.
 
L’astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull’astensione, quando è necessaria l’autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell’Ordine designato dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell’Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
 
Articolo 51
Sanzioni disciplinari.
 
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell’incolpato.
Esse sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall’albo.
 
Articolo 52
Avvertimento.
 
L’avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all’osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell’Ordine.
L’avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l’avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
 
Articolo 53
Censura.
 
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
 
Articolo 54
Sospensione.
 
La sospensione dall’esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.
 
Articolo 55
Radiazione.
 
La radiazione può essere disposta nel caso in cui l’iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’albo, negli elenchi o nel registro.
 
Articolo 56
Procedimento.
 
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all’incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
 
Articolo 57
Provvedimenti disciplinari: notificazione.
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all’interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
 
Articolo 58
Prescrizione.
L’azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto dal giorno in cui è divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all’interessato, da eseguirsi nei modi di cui all’articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall’incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.
L’interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
 
Articolo 59
Reiscrizione dei radiati.
 
Il giornalista radiato dall’albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all’articolo 57.
 
Titolo IV
DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI
 
Articolo 60
Ricorso al Consiglio nazionale.
 
Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall’albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per l’interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.
 
Articolo 61
Procedimenti disciplinari.
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all’incolpato nei modi e con il termine di cui all’articolo 56.
Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.
 
Articolo 62
Deliberazioni del Consiglio nazionale.
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell’albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell’Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d’appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
 
Articolo 63
Azione giudiziaria.
 
Le deliberazioni indicate nell’articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta.
Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d’appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Sia presso il tribunale sia presso la Corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all’inizio dell’anno giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell’ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell’incarico, non possono essere nuovamente nominati (1).
Possono proporre il reclamo all’Autorità giudiziaria sia l’interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
(1) Comma così sostituito dall’articolo 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308.
 
Articolo 64
Procedimento.
 
Il Tribunale e la Corte d’appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.
 
Articolo 65
Ricorso per Cassazione.
 
Avverso le sentenze della Corte d’appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell’articolo 360 del Codice di procedura civile.
 
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 
Articolo 66
Costituzione dei primi Consigli.
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all’articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell’assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell’articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell’assemblea, scegliendo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all’albo.
Il presidente dell’assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti ai componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d’età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.
 
Articolo 67
Commissione unica. Devoluzione.
 
Fino all’insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l’applicazione del disposto dell’articolo 28.
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell’insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. La Commissione unica procede alla iscrizione nell’elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l’entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 73 (1).
A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all’atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l’attività patrimoniale e l’archivio.
(1) Periodo aggiunto dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1964, n. 1039.
 
Articolo 68
Ricorsi.
 
Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell’albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.
 
Articolo 69
Termini di decadenza.
 
Il termine di decadenza previsto dall’articolo 63, per proporre la domanda innanzi all’Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.
 
Articolo 70
Azione giudiziaria.
Spetta alla Corte d’appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, emesse a, sensi dell’articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.
 
Articolo 71
Anzianità.
 
I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l’anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall’articolo 28.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.
 
Articolo 72
Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale.
 
Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all’atto della cessazione d’attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.
 
Articolo 73
Norme regolamentari.
Il Governo provvederà all’emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell’articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
 
Articolo 74
Abrogazione.
 
Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
 
Articolo 75
Entrata in vigore.
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Normativa

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