Opposizione a precetto, eccezione di incompetenza per materia

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In punto di diritto la violazione della competenza, che, pur in ipotesi fosse sussistita, non può essere dedotta dal ricorrente in questa sede per la ragione che la relativa eccezione si sarebbe dovuta formulare all’udienza di trattazione davanti al giudice di pace e, allo stesso tempo, sarebbe stata rilevabile d’ufficio dallo stesso giudice sempre in quella udienza.

Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace la rilevazione, sia ad istanza dell’opposto, sia da parte del giudice d’ufficio, della incompetenza per materia di quel giudice per essere l’opposizione riconducibile all’art. 617 cod. proc. civ. e soggetta, quindi, alla competenza per materia del tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, in quanto avente natura di opposizione agli atti esecutivi, deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione, in applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ. con adattamento alle forme del giudizio davanti a quel giudice. Verificatasi la preclusione l’incompetenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice con la sentenza anche quando egli proceda alla qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 con la sentenza e nemmeno dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 15 maggio 2018, n. 11816, mediante la quale ha rigettato il ricorso in quanto inammissibile e indirettamente confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Giudice di Pace di Minervino Murge.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che PLINIO ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, contro LIVIA, avverso la sentenza n. 7X/2014, con la quale il Giudice di Pace di Minervino Murge ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Livia ex art. 617 cod. proc. civile.

Nella specie si trattava di una opposizione a precetto con cui Plinio aveva intimato a Livia di consentirgli l’accesso al garage sito a Utopia Grande in Puglia, in via G. Carducci n. 14, per provvedere al ritiro dei propri beni personali, come disposto dal decreto di separazione giudiziale dei due coniugi emesso dal Presidente del Tribunale di Trani in data 25 luglio 2013.

I motivi di ricorso

Per quanto è qui di interesse, con il primo motivo, proposto ex art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c. per violazione delle norme sulla competenza per materia, il ricorrente sostiene che il Giudice di Pace, una volta qualificata l’opposizione proposta da Livia come opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza per materia su di essa e la competenza del Tribunale di Trani in funzione di Giudice dell’Esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 11816/2018, ha ritenuto il motivo inammissibile ed ha rigettato il ricorso.

Sul punto controverso la Suprema Corte ritiene il motivo inammissibile, in quanto, come evidenziato nella proposta, “la violazione della competenza, che, pur in ipotesi fosse sussistita, non può essere dedotta dal ricorrente in questa sede per la ragione che la relativa eccezione si sarebbe dovuta formulare all’udienza di trattazione davanti al giudice di pace e, nel contempo, sarebbe stata rilevabile d’ufficio dallo stesso giudice sempre in quella udienza”, posto che, segnando l’art. 38 cod. proc. civ. il regime generale di rilevazione della incompetenza e non essendo davanti a quel giudice prevista una costituzione prima dell’udienza di comparizione, ma la costituzione all’udienza, le previsioni della norma, adattate al rito, concentrano potere delle pari e potere del giudice in detta udienza. (in termini, si veda Corte di Cassazione, n. 9754 del 2010, secondo cui: «nel procedimento dinanzi al giudice di pace – ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione – il regime di preclusioni dettato dall’art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d’ufficio o di eccezione dell’incompetenza, è collegato all’effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall’art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.»).

Nella specie, dunque, la preclusione al rilievo della incompetenza si verificò alla prima udienza di trattazione davanti al giudice di pace, non risultando, stante il tenore del riferito svolgimento processuale, che l’eccezione di incompetenza fosse stata rilevata in quell’udienze.

D’altro canto, il recupero della possibilità di discutere sulla competenza non potrebbe nemmeno essere giustificato dal fatto che il giudice di pace abbia qualificato l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., in quanto dal punto di vista del qui ricorrente l’onere di eccepire l’incompetenza si commisurava al tenore della domanda, che egli aveva l’onere di qualificare ai fini della competenza.

A sua volta nemmeno il giudice di pace, una volta rimessa in decisione la causa, avrebbe potuto esercitare il potere di rilevazione d’ufficio della propria incompetenza per materia, per essere l’opposizione a precetto riconducibile all’art. 617 cod. proc. civ., essendo rimasto precluso il suo potere officioso alla prima udienza di effettiva trattazione.

Il motivo è, dunque, inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: «nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace la rilevazione, sia ad istanza dell’opposto, sia da parte del giudice d’ufficio, della incompetenza per materia di quel giudice per essere l’opposizione riconducibile all’art. 617 cod. proc. civ. e soggetta, quindi, alla competenza per materia del tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, in quanto avente natura di opposizione agli atti esecutivi, deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione, in applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ. con adattamento alle forme del giudizio davanti a quel giudice. Verificatasi la preclusione l’incompetenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice con la sentenza anche quando egli proceda alla qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 con la sentenza e nemmeno dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza.».

Sentenza collegata

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Avv. Mancusi Amilcare

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