Con l’ordinanza n. 7343/2025 pubblicata il 19 marzo, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, chiarendo i limiti e le modalità di impugnazione nel caso di domande connesse presentate nel medesimo procedimento esecutivo. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile
Indice
- 1. La controversia tra pignoramento e fallimento
- 2. L’opposizione e l’accertamento del credito: un conflitto processuale
- 3. La Cassazione e la natura del giudizio di opposizione
- 4. Il criterio di connessione e l’impugnazione delle domande collegate
- 5. Il principio di diritto della Cassazione
- 6. Considerazioni conclusive
1. La controversia tra pignoramento e fallimento
La vicenda prende avvio da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società creditrice, che notificava un atto di pignoramento presso terzi per il recupero del credito. Tuttavia, il terzo dichiarava di non essere debitore, ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
La società creditrice, contestando tale dichiarazione, affermava che il debitore aveva ceduto un ramo d’azienda al terzo e delegato il pagamento dei crediti relativi al ramo ceduto. Nonostante il fallimento della società debitrice dichiarato dal Tribunale, il giudice dell’esecuzione emetteva un’ordinanza di assegnazione delle somme a favore della creditrice, ordinando al terzo di provvedere al pagamento. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile
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2. L’opposizione e l’accertamento del credito: un conflitto processuale
Il terzo, ritenendo illegittima l’ordinanza a causa del fallimento della debitrice, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 617, secondo comma, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 630 e 112 c.p.c.
La società creditrice chiedeva la conferma dell’ordinanza, sostenendo l’esistenza del credito nei confronti del terzo. Il Tribunale, accogliendo parzialmente l’opposizione, revocava l’ordinanza di assegnazione, ma riconosceva l’esistenza del credito. Il terzo impugnava la decisione in appello, ma la Corte d’Appello dichiarava l’inammissibilità del ricorso, condannandolo al pagamento delle spese processuali. La vicenda proseguiva quindi in Cassazione.
3. La Cassazione e la natura del giudizio di opposizione
La questione centrale affrontata dalla Corte riguardava la natura rescindente del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. La parte ricorrente sosteneva che l’opposizione, avendo il solo scopo di verificare la legittimità degli atti esecutivi, non permettesse l’introduzione di una domanda autonoma di accertamento del credito.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, nel caso di domande connesse, non si crea un procedimento autonomo. La richiesta di accertamento del credito, avanzata dalla creditrice nell’ambito del giudizio di opposizione, non costituiva una causa separata, ma una parte integrante della difesa del creditore.
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4. Il criterio di connessione e l’impugnazione delle domande collegate
La Corte ha evidenziato che l’individuazione del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione dell’azione compiuta dal giudice di primo grado, indipendentemente dalla prospettazione delle parti. Qualora tale qualificazione sia mancante o inesatta, il giudice d’appello deve intervenire d’ufficio per la corretta identificazione della controversia.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che la richiesta di accertamento del credito non fosse estranea all’opposizione. La Cassazione ha confermato questa interpretazione, sostenendo che la domanda di accertamento non costituisse una causa autonoma, ma una difesa funzionale al giudizio di opposizione.
5. Il principio di diritto della Cassazione
La Suprema Corte ha enunciato un principio chiaro: “Quando in una procedura esecutiva si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due o più controversie, la decisione del giudice di merito, che intervenga su di esse senza sciogliere detta connessione, è soggetta alle regole che presiedono l’impugnazione nelle procedure esecutive, non essendo concepibile l’operare di due regimi distinti.”
6. Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 7343/2025 offre un chiarimento importante sul trattamento processuale delle domande connesse nell’opposizione agli atti esecutivi. Riconoscendo la possibilità di un esame congiunto delle questioni, la Corte garantisce una maggiore coerenza interpretativa e una gestione uniforme delle impugnazioni anche in presenza di domande collegate.
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