Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Redazione 06/07/20
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Opposizione a decreto ingiuntivo: come si costruisce?

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Anatocismo bancario e vizi nei contratti

Il libro, aggiornato alle più recenti sentenze, si pone come manuale di riferimento per tutti coloro che si trovano a risolvere le problematiche connesse al calcolo dell’anatocismo e all’individuazione dei vizi nei contratti bancari. L’opera offre un approccio operativo sul modo di affrontare le questioni attinenti alle procedure bancarie, spesso condannate dalla giurisprudenza, a danno dell’ignaro utente, analizzando tutta l’evoluzione del rapporto bancario: il CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO e, in particolare, la contestazione del saldo debitore su conto corrente, la minaccia di ingiuste azioni legali ed estorsioni, la determinatezza o determinabilità del TASSO D’INTERESSE anche ultralegale e la procedura per richiedere la restituzione dei pagamenti ingiusti. È stato anche considerato il RISARCIMENTO DEL DANNO da segnalazioni alle CENTRALI RISCHI, e i danni alla salute e altri pregiudizi NON PATRIMONIALI da abusi bancari. Tra gli altri, il volume affronta i seguenti argomenti:- Gli obblighi dell’istituto bancario;- L’azione ingiusta della banca;- Il mutuo fittizio;- I danni morali da abuso bancario. FORMULARIO E GIURISPRUDENZAL’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale online. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.   Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it

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Soltanto con l’opposizione, l’ingiunto può far valere le sue ragioni richiedendo, così, la revoca del provvedimento impugnato. In difetto di tale opposizione, invece, è inevitabile che il decreto ingiuntivo resti coperto dagli effetti del giudicato con definitiva preclusione, per il debitore, di sollevare qualsivoglia eccezione in merito alla legittimità dell’importo dovuto (143).Nel caso in cui sia stata proposta opposizione con conseguente conversione del procedimento in una normale causa a cognizione piena, l’opponente, malgrado la proposta impugnazione, può subire gravissimi pregiudizi a causa della eventuale provvisoria esecuzione concessa al decreto, ex art. 642 cod. proc. civ., sin dal momento della sua emissione da parte del giudice. L’art. 649 cod. proc. civ., in tal caso, prevede che l’opponente possa richiedere, al giudice istruttore, la sospensione di tale esecuzione provvisoria. Il giudice, se ricorrono i gravi motivi che l’opponente ha l’onere di allegare, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento (144).Si è ritenuto, peraltro, che, proprio in virtù di tale norma che consente al giudice di sospendere la provvisoria esecutorietà in presenza di gravi motivi, la sospensione possa essere richiesta e disposta anche in assenza di previa instaurazione del contraddittorio ferma restando, ovviamente, la possibilità di modifica o revoca in corso di causa. È stato ricordato, infatti, che “In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l’art. 669-sexies cod. proc. civ., nella parte in cui permette l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno” (Cass. n. 3979/2012) (145).

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È chiaro che, ove il decreto ingiuntivo sia stato richiesto ed ottenuto (vd. il paragrafo precedente nonché Cap. II, § 11) dalla banca – mediante deposito di documentazione insufficiente a fornire prova del credito – per ottenere l’ingiunzione di pagamento di somme che, secondo costante giurisprudenza, l’istituto di credito non ha diritto a richiedere, già tali motivi di invalidità delle clausole contrattuali possono costituire, insieme ai gravi pregiudizi che può subire l’ingiunto, gravi motivi per richiedere ed ottenere la predetta sospensione della provvisoria esecuzione (146): a maggior ragione, poi, se la banca non ha prodotto, nemmeno nel giudizio di opposizione, tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto (vd. retro § 7) (147). Nell’ambito di un’opposizione avverso decreto ingiuntivo ottenuto con clausola di provvisoria esecutorietà e notificato dalla banca (che si vantava creditrice a causa del saldo di vari affidamenti su conto corrente) sia all’impresa correntista che alla fideiubente (nel caso di specie, era la coniuge del titolare della ditta) è stato riconosciuto, quindi, che costituisce “grave motivo” per sospendere l’esecutività del decreto ingiuntivo anche la mancata prova, da parte della banca, della validità delle modifiche in peius delle condizioni relative a fidi su conti correnti e della clausola di capitalizzazione trimestrale (148). In un caso, invece, di richiesta, da parte della banca, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto vantando un saldo debitore a causa di rapporto di conto corrente instaurato nel 1980, contestato, dagli opponenti, per vari motivi tra cui per l’assenza di valide pattuizioni relative anche al tasso di interesse, alle commissioni, alla valuta nonché in mancanza di estratti conto sin dall’inizio dei rapporti, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 agosto 2014 ha negato la concessione della provvisoria esecutorietà, è stato ricordato come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal correntista ingiunto, laddove sia contestata la pretesa vantata dalla banca, il giudice deve accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta. Non può essere concessa la provvisoria esecutorietà, pertanto, laddove non sussistano elementi che possano condurre ad una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto lamentato.

La notifica del precetto unitamente al decreto ingiuntivo

Può accadere, inoltre, – anzi è l’ipotesi più frequente, diffusa e normale – che il creditore, insieme al ricorso e al decreto ingiuntivo, notifichi al debitore ingiunto il precetto invitandolo (sempre, si ripete, nell’ipotesi in cui il decreto sia provvisoriamente esecutivo) al pagamento entro dieci giorni.È noto che, da una parte, il precetto non è ancora un atto dell’esecuzione (che, invece, inizia con il pignoramento) e, dall’altra, che, in difetto di tale pagamento entro il termine di dieci giorni, il creditore potrà iniziare l’esecuzione forzata col pignoramento dei beni del debitore. Costituiva, pertanto, una grave lacuna normativa la mancata previsione della possibilità, per il debitore, di richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto ancor prima dell’inizio dell’esecuzione (e, dunque, al fine di scongiurarla). La facoltà concessa dall’art. 624 cod. proc. civ., ossia, quella di richiedere al g.e. (e, concorrendo gravi motivi, di ottenere) la sospensione dell’esecuzione era, infatti, subordinata alla pendenza di quest’ultima e all’instaurazione dell’opposizione ex art. 615 o ex art. 619 cod. proc. civ.La giurisprudenza, pur ribadendo l’inammissibilità, in seguito alla notifica del precetto, della opposizione all’esecuzione – non essendo, questa, ancora iniziata – aveva riconosciuto (150), però, la possibilità di ricorrere, ex art. 700 cod. proc. civ., per richiedere un provvedimento urgente di inibitoria dell’efficacia del precetto al fine di evitare l’avvio della esecuzione forzata.Si era consolidato, pertanto, il principio giurisprudenziale secondo cui, in mancanza di rimedi processuali tipici idonei a contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, – prima, si ripete del suo inizio (col pignoramento) – il carattere residuale del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. giustificasse la richiesta tesa a paralizzare l’inizio dell’esecuzione solo preannunciata con l’atto di precetto.Tali difficoltà si ritengono ora superate grazie al nuovo testo dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ. che, in seguito alla riforma di cui all’art. 2, d.l. 14 marzo 2005, conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80, prevede, ora, espressamente, la possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.Il debitore, in presenza di “gravi motivi”, potrebbe, infatti, richiedere ed ottenere detta sospensione anche prima dell’inizio dell’esecuzione proponendo l’opposizione di cui al primo comma dell’art. 615 cod. proc. civ. (opposizione preventiva).
Il provvedimento con il quale il giudice decide sull’istanza di sospensione, così come chiarito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, è impugnabile col rimedio del reclamo, ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., dinanzi al tribunale collegiale (152).Nel caso in cui il titolo sia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la giurisprudenza, tuttavia, esclude la possibilità, per la parte che voglia difendersi dalla condanna al pagamento contenuta nel precetto, di avvalersi dell’opposizione preventiva ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., riconoscendo competente a conoscere dell’istanza di sospensione unicamente il giudice dell’opposizione al decreto.

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