Omicidio stradale in GU: pubblicata la L. n. 41 del 23 marzo 2016

DS redazione 29/03/16
Scarica PDF Stampa

Il reato di omicidio stradale è legge. Pubblicata in G.U. n. 70 del 24 marzo 2016 la L. 23 marzo 2016, n. 41 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali  nonche’ disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.

 

Omicidio

Il testo prevede che:

  • chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni;
  • chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni;
  • chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con lareclusione da cinque a dieci anni.

Quest’ultima pena di applica anche:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

In caso di fuga? Nel caso il conducente responsabile di omicidio stradale si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

 

Lesioni personali

Per quanto riguarda le lesioni personali stradali si è stabilito che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

 Nel caso l’autore sia in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

In caso di fuga? In caso di lesioni personali, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

 

Revoca della patente

Alla condanna o al patteggiamento per omicidio o lesioni stradali consegue automaticamente la revoca della patente. L’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca (per omicidio) o 5 anni (per lesioni). Il termine è aumentato nelle ipotesi più gravi.

DS redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento