Occupazione e disciplina della concorrenza nell’U.E.

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A)   LAVORO

In risposta alla continua crescita della disoccupazione in Europa a seguito di ogni successiva recessione, si è dato seguito ad una serie di priorità che vanno da un miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione al miglioramento della flessibilità nelle imprese e sul mercato del lavoro, nonché ad una maggiore mobilità, in relazione a queste priorità si sono rivolte le azioni verso i giovani usciti dal sistema scolastico privi di una formazione adeguata, sottolineando la necessità di una migliore redistribuzione tra i costi dei diversi fattori di produzione a partire dal costo indiretto del lavoro e dei costi ambientali, sviluppando nuove potenzialità lavorative nel settore della protezione ambientale (Consiglio Europeo di Corfù).

Si era prevista già negli anni ‘90 e primo decennio del 2000 una crescita di produttività del 2% sulla scia del ventennio precedente, di cui la metà dal progresso tecnico e il resto dalla sostituzione del capitale al lavoro, tuttavia si pensava che aumentando gli investimenti ed il conseguente potenziale di crescita, con l’accentuarsi del progresso tecnico vi sarebbe stato un rallentamento della sostituzione del capitale con il lavoro a fronte di un corretto adeguamento dei salari, questo viene a interagire con un continuo declino dell’attività lavorativa giovanile dovuto in parte ad una crescente formazione iniziale, ma anche ad un costante calo dell’andamento demografico di fondo, a fronte di un progressivo invecchiamento della popolazione.

Pur possedendo una ottima base scientifica vi è una forte difficoltà di trasformare le conoscenze scientifiche stesse in capacità produttive, in particolare nell’alta tecnologia, circostanza che si risolve in una preoccupante perdita di competitività, d’altronde le nostre imprese, in particolare le PMI, sono subissate da costi troppo alti in materia di regole amministrative e regolamenti, come un eccesso di fiscalità e una insufficiente cooperazione in materia tra gli Stati dell’U.E., anche il mercato dei servizi è stato visto come una grande speranza nella creazione di posti di lavoro, si è trattato tuttavia in molti casi di posti a tempo con scarso contenuto professionale, d’altra parte per i servizi alla persona nati prevalentemente dall’invecchiamento della popolazione non vi è stata una adeguata politica di pianificazione e professionalizzazione, lasciando il tutto direttamente sulle spalle delle famiglie.

      Si è prodotta una forte differenziazione salariale tra le fasce altamente specializzate o collegate ai settori protetti, in cui vi è stata una crescita dell’occupazione del 68% nel biennio 1994/96, e il restante mercato del lavoro nel quale è intervenuta una progressiva pauperazione, in Europa ad una forte decrescita occupazionale nei settori in declino non si è contrapposta una forte crescita produttiva nei settori tecnologicamente avanzati, si è inoltre manifestata una certa difficoltà nella mobilità lavorativa tra le qualifiche superiori o più specifiche, oltre al fattore familiare della presenza di più lavoratori nello stesso nucleo familiare.

      La costruzione delle reti trans europee (RTE), individuate ad Essen in   quattordici progetti prioritari nel settore dei trasporti, occasione per lo sviluppo immediato di occupazione e tecnologia, oltre alle ricadute economiche nella creazione di un mercato europeo fortemente interconnesso, ha tuttavia fatto riemergere una teologia economica del pauperismo mai scomparsa, riallacciandosi indirettamente alla teoria medievale dell’esaltazione della povertà come virtù, una povertà in spirito collegata direttamente al rurale, al mondo della natura, il suo inserimento nella città determina la sua trasformazione in qualcosa di negativo, un disordine che si contrappone alla ricchezza del lavoro, fino a diventare un pericolo sociale, nasce quindi la necessità a partire dal XVI secolo di distinguere fra poveri “buoni” e poveri “cattivi”, si diffonde la virtù dell’onesta ricchezza necessaria a sviluppare le potenzialità umane (Agrippa d’Aubigné) contro il vizio dell’ozio, il lavoro quale forma di preghiera (Zwingli).

      L’accrescersi del livello di istruzione di per sé non costituisce una garanzia di occupazione in quanto se da un lato determina una maggiore qualificazione, dall’altro può non corrispondere alle qualifiche necessarie e al contempo può irrigidire la domanda lavorativa incanalata dai costi sostenuti e dall’impegno di tempo e personale profuso, si viene a ricadere nella “trappola della disoccupazione” in cui già persistono fasce di persone con basso livello di istruzione, già dagli anni ’90 a riguardo sono intervenuti programmi U.E. per l’istruzione e la formazione professionale quali Socrates, Leonardo, Adapt e Spee,  i risultati sono stati tuttavia non conformi alle attese proprio nelle aree geografiche del Sud di maggiore necessità.

 

B)   CONCORRENZA

Gli interventi strutturali hanno un effetto principale sia sull’offerta, potenziando  e adattando il capitale fisico e umano, sia indirettamente sull’aumento della domanda finale che si riversa principalmente sulle zone più sviluppate, gli aiuti di sostegno possono essere diretti con problemi di distribuzione tra grandi e PMI oltre che settoriali, a cui si affiancano i servizi per le imprese essenziali al sostegno per il settore produttivo, questi interventi uniti a quelli a favore del capitale umano dovrebbero avere un effetto moltiplicatore e complementare con quelli posti a livello locale circostanza che per funzionare ha bisogno di un coinvolgimento delle realtà locali e di una loro capacità progettuale di raccordo con le esigenze produttive del territorio.

          Il sostegno all’occupazione viene ad integrarsi con la disciplina della concorrenza nell’U.E., la regolamentazione della concorrenza ha la funzione principale di migliorare l’efficienza del sistema produttivo a livello globale, sostenendo quindi l’offerta di lavoro, a riguardo occorre tuttavia definire il concetto di concorrenza che secondo il modello classico viene impostato quale concorrenza atomistica, necessaria per un efficace svolgimento delle dinamiche economiche, teoria non accolta dalla Corte europea (Caso Metro), per la quale il modello da seguire è quello del “workable competition”, secondo il quale la “mobilità” imprenditoriale deve spingere le imprese minori ad unirsi per fronteggiare economicamente le grandi imprese (interpretazione selettiva), su questa linea la Commissione ha accolto favorevolmente gli accordi cooperativi tra piccole e medie imprese tali da ottenere i vantaggi tipici della fusone senza tuttavia perdere la propria indipendenza economica.

          Se il processo competitivo ha quale finalità lo sviluppo economico attraverso una migliore collocazione delle risorse, uno stimolo all’innovazione   e una funzione di incitamento al miglioramento della qualità dei risultati, l’art. 85 del Trattato di Roma vieta le intese aventi effetti “sensibili” sulla concorrenza le quali vengono successivamente precisate dalla Commissione   nelle comunicazioni del 1977 e 1986 in una percentuale del mercato di un prodotto in misura totale superiore al 5%, o nell’altra ipotesi disciplinata nel 1995 di un fatturato di 300 milioni di ECU e, comunque, in entrambi le ipotesi  la lesione della concorrenza non si verifica se tali percentuali vengano superate per soli due esercizi in misura non superiore a un decimo.

          La Corte di Giustizia su tale interpretazione ha concepito il criterio di valutazione del pregiudizio “sensibile” sulla restrizione del funzionamento del mercato (caso Volk), provocando critiche da parte della dottrina per una mancanza di criteri oggettivi a cui  riferirsi da parte degli interessati con una conseguente “insicurezza giuridica”, a riguardo è stato sollecitato, sul modello statunitense del rule of reason, l’esenzione da tale principio nel caso in cui siano dimostrati gli effetti economici favorevoli della concentrazione in un determinato settore, evitando un eccessivo ricorso alla pratica delle singole esenzioni individuali concesse volta per volta dalla Commissione, essendo le autorità nazionali prive di competenza (art. 9.1 Reg. 17) per eventuali esenzioni, tanto che nell’ipotesi in cui le autorità nazionali avviano una propria procedura in base ad una legge nazionale antitrust, questa cessa automaticamente se la Commissione avvia una sua Procedura (art. 9.3 Reg. 17).

          Nell’ipotesi inversa di sfruttamento abusivo di una posizione dominante (art. 86 del Trattato di Roma), ciò accade nell’ipotesi in cui l’impresa è in grado di esercitare sul mercato un’influenza preponderante, ossia quando è in grado di sottrarsi ad ogni concorrenza efficace (criterio strutturale) ed esercita affettivamente tale condotta (criterio soggettivo), si ha in tale ipotesi l’effettivo abuso che può risolversi in un semplice tentativo di per sé non punibile in quanto intrinsecamente astratto, questo può verificarsi anche nell’ipotesi di disposizioni legislative favorevoli nella misura in cui il comportamento può essere proporzionalmente imputato, a meno che l’impresa stesa sia vincolata nelle sue decisioni dalle disposizioni dell’autorità, l’art. 90 a sua volta estende alle imprese private a cui gli Stati “riconoscano diritti speciali o esclusivi” il regime previsto per le imprese pubbliche, non vi è comunque abuso nell’ipotesi in cui un’impresa in posizione dominante reagisca in modo proporzionale alla minaccia “tenuto conto del potere economico delle imprese presenti” (Caso United Brands).

          L’attenzione della Comunità Europea sulle concentrazioni di dimensione comunitaria (Reg. 4064/89) non può sottacere i casi di accordi di cartello o di cooperazione, in cui senza alcun mutamento della proprietà si ottiene un processo di concentrazione con effetti variabili (totale o parziale, temporanea o permanente, orizzontale, verticale o conglomerale, reversibile o irreversibile) sulla concorrenza, ma anche gli aiuti di Stato possono compromettere le capacità concorrenziali tanto da essere disciplinati dall’art. 92 del Trattato.

          Risultano compatibili gli aiuti a carattere sociale connessi ai singoli consumatori, ad ovviare ai danni derivanti da calamità naturali o altri eventi eccezionali, mentre “possono “ essere considerati compatibili gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni con tenore di vita  anormalmente basso, oppure con gravi forme di sottoccupazione, diretti a realizzare importanti progetti di interesse  europeo o a porre rimedio a gravi turbamenti economici di uno Stato membro, quelli destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività e di talune regioni economiche, quelli destinati a promuovere la cultura o conservazione del patrimonio e, infine, le categorie determinate con decisione dal Consiglio, tuttavia in presenza di queste forti possibilità di intreccio tra Stato e imprese, è nata la necessità di una diffusa sorveglianza sugli aiuti statali da parte di un organo comunitario individuato nella Commissione, a cui si sono affiancati i giudici nazionali quale riconoscimento di una diretta applicabilità del diritto comunitario (caso Fenacomex).

          L’art. 92 contempla la nozione di “aiuto” che è certamente più ampia rispetto alla nozione di “sovvenzione”, essa infatti ricomprende non tanto prestazioni positive quanto tutti quegli interventi che in vari modi favoriscono il bilancio di un’impresa, la Corte riferendosi genericamente alla nozione di “aiuti statali” ha evitato di distinguere ulteriormente le due espressioni, tuttavia appare congruo continuare a riferirsi alle disposizioni dell’art. 92 del Trattato, in cui è prevista la possibilità di interdire gli aiuti statali solo se favoriscono determinate imprese e produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza con un riferimento specifico alla situazione economica e, infine, incidono sugli scambi tra gli Stati membri con riferimento sia all’esportazione che alla produzione.

          Il secondo comma dell’art. 92 enumera le condizioni ritenute compatibili con il mercato comune, che vanno dagli aiuti a carattere sociale connessi ai singoli consumatori alla necessità di ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o altri eventi eccezionali, mentre “possono” ritenersi compatibili gli aiuti regionali, destinati ad importanti progetti di interesse comunitario, a porre rimedio a gravi turbamenti all’economia di uno Stato membro, promuoventi cultura e conservazione del patrimonio e tutte le altre ipotesi indicate dalla Commissione e approvate dal Consiglio.

          Al fine di permettere il rafforzamento delle piccole e medie imprese senza tuttavia procedere ad una concentrazione, si è favorita la cooperazione estensibile anche alle grandi imprese, si è in tal modo tentato di ottenere i benefici della concentrazione evitandone i pericoli oligopolistici (Comunicazione del 29/7/67; Reg.ti  417/1985, 418/85, 151/93; Reg. 2187/85 istitutivo del Gruppo Europeo di Interesse Economico), infine altro settore su cui è intervenuta la Comunità Europea è stato quello dei contratti di distribuzione, nei quali vi è il passaggio dalla produzione al consumo con l’allegato trasferimento del rischio della commercializzazione del prodotto al distributore stesso, nei vari Regolamenti emanati a partire dal n. 1983/83 e nei successivi interventi della Commissione sulle concessioni di vendita esclusiva, si è puntato ad una selezione dei rivenditori non solo operata in modo uniforme e non discriminatorio, ma anche su parametri non quantitativi bensì qualitativi, questo anche grazie all’intervento della Corte di Giustizia che ha parzialmente ammorbidito la posizioni iniziali eccessivamente rigide della Commissione (Decc. MURAT/IBM; SABA/GRUNDING, 1985).

          Tuttavia, qualsiasi disciplina della concorrenza non può sostituire il passaggio generazionale che una rigida concezione del bilancio può spezzare, vi è la necessità che l’entusiasmo innovativo e le capacità giovanili entrino in campo applicando l’esperienza accumulata dalle generazioni precedenti in uno incontro/scontro, le capacità e volontà di spesa sono prevalentemente delle nuove generazioni essendo quelle più anziane sostanzialmente conservative se non per i servizi alla persona, creando un vuoto tra le generazioni si inserisce comunque una zeppa nella crescita economica, con la conseguente persistente recessione premessa della decrescita.     

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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