Quando l’occupazione abusiva di un bene immobile è giustificata dallo stato di necessità? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. nel caso di occupazione abusiva
La Corte di Appello di Palermo, in esito ad un giudizio abbreviato, confermava una sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva condannato gli imputati alle pene di giustizia in relazione ai reati di occupazione abusiva di una casa popolare e danneggiamento della porta di ingresso di tale abitazione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione gli accusati, per mezzo del loro difensore, il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., dimostrato dalla indigenza dei ricorrenti, nonché dalla documentazione fotografica ove era raffigurata la fatiscente abitazione dei genitori degli imputati. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019).
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3. Conclusioni: giustificazione dell’occupazione abusiva di un bene immobile
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’occupazione abusiva di un bene immobile è giustificata dallo stato di necessità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’occupazione abusiva di un bene immobile può essere giustificata dallo stato di necessità solo se derivante da un pericolo grave per la persona, come la compromissione del diritto di abitazione o altri diritti fondamentali, e sempreché ricorrano condizioni quali: l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, il quale deve essere attuale e temporaneo, e non insorto per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di questa causa di liceità in relazione a siffatta tipologia di illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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