Obbligo del rinvio pregiudiziale: una panoramica

Fabio Cacurri 23/01/23
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Indice

1. Il diritto UE

3. Orientamenti recenti

  1. [1]

    La “Comunicazione della Commissione Europea sul miglioramento nel controllo dell’applicazione del diritto comunitario”, COM(2002)725 precisa  al Punto:  “c) Adire le giurisdizioni nazionali:
    “Qualsiasi cittadino ha la possibilità di adire le giurisdizioni nazionali, chiamate a giudicare in prima istanza in base al diritto comunitario. Questa opportunità potrebbe essere valorizzata maggiormente dalle istituzioni europee e dagli stessi Stati membri, in applicazione del principio di leale cooperazione”.

  2. [2]

    Punto 16 della motivazione della sentenza C.G.C.E. 6.10.1982 C-283/81 Srl Cilfit e a. –  Ministero della Sanità.

  3. [3]

    Punto 21 della motivazione della sentenza C.G.C.E. 6.10.1982 C-283/81, Srl Cilfit e a. –  Ministero della Sanità

  4. [4]

    Parere 2/13 (Accession of the European Union to the ECHR) del 18.12.2014 (Digital Reports) ECLI:EU:C:2014:2454, par. 167.

  5. [5]

    La causa davanti al Consiglio di Stato verteva su un provvedimento dell’AGCM, con il quale era stata accertata un’intesa restrittiva della concorrenza, sulla base di una ritenuta erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE.

  6. [6]

    I ricorrenti hanno sostenuto che la sentenza della Corte di giustizia non avrebbe preso posizione “sul carattere strumentale o meno del servizio di pulizia al servizio di trasporto qualificato come speciale ai sensi del diritto europeo e statale” e che non avrebbe tenuto conto che il rapporto contrattuale si sarebbe svolto senza alcuna proroga. Inoltre hanno evidenziato un “mutamento del quadro normativo europeo e statale”, tale da rendere possibile, se non addirittura auspicabile, la revisione dei prezzi.

  7. [7]

    In particolare, l’Ordinanza Cons. Stato Sez. IV 15.7. 2019 n. 4949 ha domandato se: “ai sensi dell’art. 267 TFUE, il Giudice nazionale, le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale, è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, anche nei casi in cui tale questione gli venga proposta da una delle parti del processo dopo il suo primo atto di instaurazione del giudizio o di costituzione nel medesimo, ovvero dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione, ovvero anche dopo che vi sia già stato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea” .

  8. [8]

    Conclusioni dell’Avvocato generale Michal Bobek, presentate il 15.4.2021, in causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi c. Rete Ferroviaria Italiana SpA., tratte dal Comunicato Stampa della Corte di Giustizia Europea n. 65 del 15.4.2021.

  9. [9]

    Le conclusioni dell’Avvocato Generale non vincolano la Corte di Giustizia, il cui compito consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato.

  10. [10]

    Marco Lipari: “L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, c-561/2019: i criteri cilfit e le preclusioni processuali”– “CILFIT revisited or CILFIT again? Riflessioni a margine della sentenza Consorzio Italian Management, C-561/19, Milano 19 novembre 2021”, pubblicato sulla rivista on line “GIUSTAMM”

Fabio Cacurri

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