Obblighi informativi e tutela del consumatore

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Nel rapporto tra produttore, o, in generale, professionista, e consumatore, quest’ultimo è sempre stato considerato la parte debole del rapporto. Per tale motivo, la tutela ai consumatori è pervasiva ed estesa a tutte le fasi del rapporto. Il favor nei confronti di questa categoria, ben presente nella mente del legislatore, è evidentemente visibile in materia di obblighi informativi.

La disciplina prevista dal Codice del Consumo

Sicuramente, gli obblighi informativi assumono un ruolo fondamentale nel Codice del Consumo. Questo è visibile fin dalle prime disposizioni: l’art. 2, nel disciplinare i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, elenca il diritto “ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” e “alla correttezza, trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali”.

L’art. 5, invece, definisce il contenuto degli obblighi informativi e specifica che essi debbano essere adeguate, chiare e comprensibili, “tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. Va sottolineato che in dottrina c’è chi (Sapone, 2008) ritiene che l’art. 5.3 Cod. Cons. sia una specificazione dell’art. 1337 cc., nel momento in cui menziona le modalità di conclusione del contratto. Il collegamento con la responsabilità precontrattuale sorge se si considera la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1337 c.c.. La responsabilità discenderebbe dal generale dovere di neminem laedere, che va osservato da chiunque entra in rapporto con terzi. Venire meno ai reciproci obblighi di buona fede in fase di trattative sarebbe, dunque, una lesione del generico dovere di condotta.

Disposizioni specifiche sono, poi, presenti per determinate ipotesi contrattuali come quelle dei contratti a distanza. In questo caso, gli obblighi informativi che più interessano ai consumatori sono quelli inerenti tanto alla fase precontrattuale quanto all’esercizio del diritto di recesso.

Nell’ordinamento giuridico italiano, il profilo dell’informazione ai consumatori appare come una tematica centrale della disciplina della responsabilità del produttore, di matrice comunitaria ma confluita interamente nel Codice del Consumo.

L’obbligo informativo del produttore è disciplinato dall’art. 104.2 Cod. Cons., per il quale il produttore deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili ai fini della valutazione e della prevenzione “dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto”. Questo dovere comprende le istruzioni, le indicazioni sulle modalità di impiego dei prodotti e le avvertenze relative agli usi propri e prevedibili del prodotto. L’adempimento di tali obblighi non funge da causa esonerativa di responsabilità; serve, invece, a ridurre l’asimmetria informative e a far sì che il consumatore possa effettuare scelte consapevoli.

L’informazione riveste anche un ruolo fondamentale per definire il “prodotto sicuro”. La nozione di prodotto difettoso, disciplinata ex art. 117 cod. cons. prevede, alla lettera a) comma 1, che tra le circostanze da tenere in considerazione al fine di considerarlo come tale ci sono le “istruzioni e le avvertenze fornite”. Questo cd. duty to warn incombente sul produttore è di fondamentale importanza, giacché nel caso in cui egli sorvoli sui rischi del prodotto fornendo informazioni incomplete, poco chiare o eccessivamente sintetiche, il prodotto potrebbe essere considerato non ragionevolmente sicuro e, quindi, difettoso.

Dev’essere specificato che l’orientamento dottrinale sopra riportato, che collega il difetto di informazione alla responsabilità precontrattuale, è rimasto tutt’ora minoritario e che, oramai, dottrina e giurisprudenziale concordano sulla natura extracontrattuale della responsabilità del produttore in caso di danno derivante da prodotto difettoso.

Le altre fonti

Gli interventi volti a rendere l’asimmetria informativa meno sbilanciata in favore del professionista sono stati molteplici e non hanno interessato esclusivamente il Codice del Consumo.

Ai sensi della disciplina dei contratti di credito ai consumatori, oggi racchiusa nel t.u.b, si prevede che il finanziatore o l’intermediario del credito consentono al consumatore di effettuare il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, dandogli tutte le informazioni necessarie. A ciò si collegano gli artt. 116 e 117 t.u.b. Il primo è inerente alla pubblicità sui tassi di interesse praticati, sui prezzi e sulle condizioni economiche. Il secondo disciplina le conseguenze dell’assenza di tali elementi nel contratto concluso tra banca e cliente.

L’art. 21.1 t.u.f, invece, prevede il dovere in capo agli intermediari finanziari di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”.

 

Dott.ssa Maggese Giuditta

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