Nuovo codice degli appalti: procedura di affidamento e tempi di conclusione

Questo contributo vuole essere un approfondimento relativo alla procedura di affidamento e ai tempi di conclusione delle procedure nel nuovo codice degli appalti. Sul Codice appalti abbiamo organizzato il percorso di formazione Mini master di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici dopo il correttivo appalti 3^ edizione per operatori economici, consulenti PA/PNRR e aziende.

Indice

1. La decisione di contrarre nel nuovo codice degli appalti

Il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, c.d. Nuovo Codice, disciplina le fasi della procedura di affidamento all’articolo 17 comma 1, rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”. In particolare, con tale disposizione si è deciso di sostituire la determinazione a contrarre con la “decisione di contrarre”, anche se sostanzialmente si tratta dello stesso atto, confermato peraltro che si tratta del provvedimento in cui viene esternata la volontà di contrarre e nel quale sono indicati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Lo stesso comma 1, inoltre, statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre”.
Nelle procedure sotto la soglia comunitaria, inoltre, l’articolo 1, comma 2, dell’allegato II.1 prevede che tali procedure prendono avvio con la determina a contrarre e. pertanto, non si parla in questo caso di “decisione di contrarre”, ovvero atto equivalente, che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, opere e servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile. Viene richiesto, inoltre, una sintetica motivazione, anche in considerazione del fatto che il procedimento di acquisto è un procedimento amministrativo.

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2. La decisione di contrarre “semplificata”

In merito all’affidamento diretto, il legislatore nel nuovo codice ha previsto una definizione dello stesso che, all’articolo 3, comma 1, lettera d), viene definito come “affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, prevede che, in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1, ovvero la decisione di contrarre, individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

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Le principali novità del Codice dei contratti pubblici

Il volume ha lo scopo di fornire dei focus specifici sulle più rilevanti modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace, pur se non integralmente, dal 1° luglio 2023.La trattazione è stata pensata, e sviluppata, in modo differente rispetto alla classica manualistica; si sono infatti voluti evitare gli appesantimenti dottrinali, limitando al massimo i richiami normativi e riportando solamente quelli indispensabili per meglio inquadrare le principali novità rispetto al precedente Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).In particolare, l’Autore illustra i nuovi principi del “risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato”, la valorizzazione della semplificazione, dell’accelerazione e della digitalizzazione, la nuova figura del RUP (che da Responsabile Unico del Procedimento assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto), per poi ripercorrere tutte le innovazioni seguendo lo sviluppo della procedura di gara, dalla progettazione/programmazione all’esecuzione del contratto.Il taglio della pubblicazione, che si articola attraverso brevi approfondimenti degli istituti e un apparato di essenziali considerazioni pratico-operative, rende il volume adatto non solo a chi si occupa di appalti nella pubblica amministrazione e negli uffici gare delle imprese, ma anche a chi intendesse approfon- dire la conoscenza in vista di esami e/o concorsi per il pubblico impiego.Stefano UsaiVice segretario, responsabile dei servizi: Staff e direzione; Gestione delle risorse finanziarie e umane. Responsabile per la trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’accesso civico; funzionario sostituto ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990. Formatore in materia di appalti e attività degli Enti locali in genere, autore di articoli e di numerose pubblicazioni in materia.

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3. Termini per la conclusione delle procedure di affidamento

Per quanto concerne, invece, i termini per la conclusione delle procedure di affidamento, il comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Nell’allegato I.3 sono previsti i seguenti termini, in relazione alla procedura e al tipo di criterio di aggiudicazione:
Nel caso, difatti, dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la durata della procedura è di seguito indicata:
a)  procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c)  procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e)  dialogo competitivo: sette mesi;
f)  partenariato per l’innovazione: nove mesi;
 
Nel caso, invece, dell’utilizzo del criterio del minor prezzo:
a)  procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c)  procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
La decorrenza di tali termini è dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Tuttavia, In presenza di circostanze eccezionali il responsabile di procedimento, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

Formazione in materia

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A seguito della pubblicazione del d.lgs. 209/2024 (c.d. Correttivo Appalti) si è determinata la necessità di una nuova analisi del codice dei contratti alla luce delle integrazioni aggiunte al testo originario del 2023. Il correttivo è composto di 97 articoli e interviene su molti ambiti rilevanti anche con l’immissione di nuovi articoli e allegati che incidono sul testo e sulle procedure operative in modo rilevante.
L’obiettivo del mini master di aggiornamento è, pertanto, quello di esaminare in modo dettagliato l’incidenza delle modifiche contenute nel correttivo sulle prescrizioni che sono state modificate nelle varie parti del testo e segnalare, le possibili situazioni di attenzione o di criticità rese necessarie dal nuovo quadro normativo.
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Armando Pellegrino

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