Nullità della donazione tramite bonifico

Redazione 11/09/17
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Donazione, nulla senza il notaio

E’ delle Sezioni Unite la pronuncia n.18725/2017, emanata lo scorso 27 luglio, con cui è stato affermato che la donazione richiede necessariamente la forma dell’atto pubblico e, dunque, la presenza di un notaio.

Nel caso di specie, lo spirito di liberalità veniva manifestato mediante un’operazione di bancogiro, con cui il disponente trasferiva strumenti finanziari a favore del beneficiario. Tale operazione, ha specificato la Corte, non costituisce una donazione indiretta, ma vera e propria donazione; è la sola esecuzione ad essere indiretta. Il valore del trasferimento, infatti, non risultava consistere nel prezzo di acquisto di alcun bene o servizio.

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L’ineludibilità dell’atto pubblico

Si rende quindi necessario il ricorso all’atto pubblico, salvo che la disposizione non sia di entità modica. La legge non stabilisce quando una donazione possa intendersi di modico valore; la valutazione deve essere compiuta caso per caso, a seconda della situazione economica delle parti.

Il casus decisus rientra dunque nella più ampia questione relativa al rapporto tra donazione e altri atti di liberalità non donativi, rispettivamente disciplinati dagli artt.769 e 809 c.c. di cui, peraltro, la sentenza offre numerosi esempi, ricondotti nel tempo dalla giurisprudenza all’uno e all’altro tipo. In entrambi i casi, vi è l’arricchimento di una parte in assenza di corrispettivo a favore dell’altra. Tuttavia, mediante le liberalità non donative, la liberalità si realizza tipicamente mediante atti unilaterali o contratti, in cui però il beneficiario non è parte, ma terzo ovvero tramite contratti collegati.

La Suprema Corte si è domandata se “la stabilità del trasferimento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca sia subordinata all’adozione dello schema formale-causale della donazione; o se l’attribuzione liberale a favore del beneficiario rappresenti una conseguenza indiretta giustificata dal ricorso ad un’operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l’intermediazione dell’ente creditizio.

L’operazione bancaria non trasforma l’atto donativo in liberalità non donativa

La Corte di legittimità ritiene che la banca sia un mero esecutore del trasferimento di denaro e che, dunque, l’attribuzione patrimoniale avvenga direttamente dal disponente al beneficiario, integrando così una vera e propria donazione.

Sentenza collegata

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