Notifica dell’udienza ex art. 419 c.p.p.: no all’imputato dichiarato assente

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18174 dell’8 maggio 2024, ha affermato che l’imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notifica dell’avviso dell’udienza, essendo rappresentato dal suo difensore.

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Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sent. n. 18174 del 08/05/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, l’imputato per più reati di evasione alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione con cui si deduceva violazione dell’art. 419 cod. proc. pen.: secondo il ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente rigettato l’eccezione difensiva relativa all’omessa notifica all’imputato dell’udienza fissata per la celebrazione del rito abbreviato.
A seguito di richiesta di rito abbreviato, era stato indicato per le notifiche il domicilio del ricorrente, sebbene all’epoca detenuto in carcere. L’imputato non ha ricevuto l’avviso dell’udienza del giudizio abbreviato, né presso il domicilio eletto né presso il carcere.
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2. Notifica dell’udienza all’imputato dichiarato assente: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha ritenuto che la Corte d’appello abbia correttamente escluso che si versasse in ipotesi di omessa notifica all’imputato della citazione a giudizio e che andasse notificata all’imputato l’ordinanza di trasformazione del rito.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “l’imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notifica dell’avviso di rinvio dell’udienza ad altra data, essendo rappresentato dal suo difensore“.
In secondo luogo, la Corte osserva che non è stata disposta alcuna revoca o posticipazione dell’udienza che giustificasse un’ulteriore notifica all’imputato, una volta dichiarata la sua assenza.
Ulteriore consolidato principio sancisce che “persino il decreto con il quale, ai sensi dell’art. 465 cod. proc. pen., è disposta l’anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all’imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha osservato che, anche a voler ritenere che un simile avviso dovesse essere effettuato, non sarebbe stata ravvisabile una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., derivante da omessa citazione, ma al più una nullità di ordine generale a regime intermedio, che si sarebbe dovuta eccepire immediatamente secondo il disposto dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, all’udienza in cui si è disposta la trattazione del rito abbreviato.
La Corte constata, pertanto, che la pretesa nullità, ove ravvisabile, si sarebbe comunque sanata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremile euro in favore della Cassa delle ammende.

Riccardo Polito

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