Notifica solo tentata ed impossibilita’ di verificare l’avvenuta consegna al destinatario

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In caso di atto giudiziario (nella specie cartella di pagamento) non notificata perché, secondo l’Agente Notificatore, il “destinatario è sconosciuto”, il destinatario è legittimato a provare l’errore dell’Ufficiale Giudiziario e, in caso di accoglimento della predetta eccezione, la notifica non è nulla, bensì inesistente, atteso che essa, conseguentemente, sarebbe stata solo tentata.

La fattispecie trae origine da una cartella di pagamento avverso la quale la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la nullità della stessa, per l’omessa notifica dei verbali (due) presupposti. Eccepiva la ricorrente, infatti, che il primo verbale, era da ritenersi nullo, in quanto la relazione di notifica indicava che l’atto non era stato consegnato al destinatario, in quanto “sconosciuto”, nonostante la difesa dimostrava la residenza anagrafica nel luogo della “tentata” notifica.

Il Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Antonietta Trovato, della Sez. V, con sentenza n. 84926/09, qualificava la notifica non nulla, bensì addirittura inesistente, in quanto solo tentata.

Il secondo verbale, oggetto della medesima cartella impugnata, veniva, invece, dichiarato nullo in quanto il Comune, seppur costituitosi in giudizio, non aveva dato prova della formalità di notificazione poste in essere dall’Agente Notificante.

Secondo il Giudice di Pace adito, infatti, è emerso che “la cartella esattoriale indicata in epigrafe si fondava sui predetti verbali e che dalle notifiche dei verbali risultava che per il secondo il destinatario era rimasto sconosciuto, mentre per il primo non si potevano evincere le formalità poste in essere dall’agente notificatore e se il verbale fosse o meno stato consegnato ad un soggetto.”. La decisione del Giudice di Pace, Dott.ssa Trovato, pertanto, si basava sulla considerazione che “dagli atti prodotti emerge che il secondo verbale di accertamento posto a fondamento della cartella esattoriale impugnata non è mai stato materialmente consegnato alla ricorrente, poiché la stessa risultava “sconosciuto all’indirizzo”. Poiché la nullità di una notificazione è ravvisabile nei casi previsti dall’art. 160 c.p.c. quando sia carente un requisito formale necessario per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156/com. 2 c.p.c.; mentre quando il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, per il che essa debba ritenersi non compiuta, ma solo tentata, si è di fronte ad un atto non già solo nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell’ordinamento (Cass.n° 4746 del 29-5-1997), ne consegue, in applicazione dei superiori principi, che la notificazione del suddetto verbale eseguita nei confronti della ricorrente deve ritenersi inesistente. Quanto alla notificazione del primo verbale di accertamento citato in epigrafe, occorre sottolineare che, anche a seguito del deposito della documentazione da parte del Comune, non è dato evincere le formalità di notificazione poste in essere dall’agente notificante e pertanto anche tale notifica, in virtù della costante giurisprudenza in materia, deve ritenersi nulla.

Plagenza Fabrizio

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